Sanzioni / Ordinanze di pagamento
La Camera di Commercio emette ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Registro delle Imprese, ecc..) per la violazione di norme in diversi settori, tra i quali:
- ritardati depositi al Registro Imprese e al REA
- etichettatura e informazione al consumatore
- sicurezza e conformità CE di prodotti soggetti a direttive comunitarie (giocattoli, elettrici, ecc.)
- mancata iscrizione a Ruoli
- Tutela Made in Italy
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali
- contratti a distanza
- norme per la sicurezza degli impianti
- attività autoriparazione
- strumenti metrici
- metalli preziosi
Nota: sono escluse dalla competenza dell’Ufficio le sanzioni in materia di Diritto Annuale e Albo Imprese Artigiane.
AVVISO: dal 01 settembre 2024 alle ordinanze ingiuntive e/o di confisca saranno applicate le spese di procedura di € 73,00 + € 11,60 per spese di notifica (nessuna spesa per la notifica via pec)
Quando si riceve un Verbale di accertamento di violazione l'interessato può:
- pagare la sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale.
oppure - presentare scritti difensivi all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio - entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, chiedendo eventualmente di essere ascoltato (richiesta di audizione). Per le modalità di presentazione degli scritti difensivi consultare il paragrafo "Scritti difensivi e/o Richiesta di audizione".
Se nel Verbale è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido.
IL PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DELL'IMPORTO INDICATO NEL VERBALE ESTINGUE IL PROCEDIMENTO.
Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedono al pagamento in misura ridotta dell'importo indicato, l'organo accertatore, trascorsi i 60 giorni, trasmette il Verbale per competenza alla Camera di Commercio – Ufficio sanzioni.
L'Ufficio Sanzioni esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e alla fine emette un provvedimento di:
- Ordinanza ingiuntiva di pagamento con l'indicazione della somma da pagare stabilita tra il minimo e il massimo edittale
oppure - Ordinanza di archiviazione
Se l'interessato vuole contestare il Verbale di accertamento di violazione, può presentare uno scritto difensivo e/o una richiesta di audizione (ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81).
Lo Scritto difensivo e/o la Richiesta di audizione devono pervenire all’Ufficio Sanzioni - entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale - con UNA delle seguenti modalità:
- via PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
- via fax: 0444 994.834 Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Vicenza
- via posta: Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Vicenza, via Montale 27 - 36100 VICENZA
L’Ufficio Sanzioni esamina gli scritti difensivi e, se richiesto, convoca gli interessati in audizione. Se ritiene fondato l’accertamento:
- determina l’importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento all’autore della violazione
- se invece l’accertamento risulta infondato, procede all’archiviazione degli atti.
L’Ordinanza ingiuntiva di pagamento è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica, con le modalità indicate nell'ordinanza stessa.
Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato in solido e li libera entrambi.
Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiuntiva, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute iscrivendo a ruolo i soggetti debitori e trasmettendo i dati all'Agente della riscossione. L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge.
È ammesso ricorso, entro il termine previsto per il pagamento, davanti al Giudice di Pace o il Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli artt. 22 e 22 bis della legge 689/81.
Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che il Giudice disponga diversamente.
L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
Il pagamento rateale dell’Ordinanza ingiuntiva é disciplinato dall'art. 26 della L. 689/81.
Le rate vanno da un minimo di tre ad un massimo di trenta e ciascuna rata non può essere inferiore ad € 15,00.
L'interessato deve presentare apposita richiesta compilando il modulo Richiesta di pagamento rateale, scaricabile nella sezione Documenti e link utili e allegando allo stesso un documento di identità in corso di validità e la documentazione ritenuta opportuna (es: copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ecc.).
La Camera di Commercio, esaminata l'istanza presentata, se ne sussistono i presupposti, emette provvedimento di rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Sanzioni con UNA delle seguenti modalità:
- via PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
- via fax: 0444 994.834 Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Vicenza
- via posta: Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Vicenza, via Montale 27 - 36100 VICENZA
La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce o delle attrezzature.
I beni sequestrati non possono essere utilizzati perché sono a disposizione dell’Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è reato.
L’Ufficio Sanzioni amministrative riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza. L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.
Se l’opposizione è accolta, l’Ufficio dispone con ordinanza il dissequestro; se l’opposizione è respinta, l’Ufficio dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.
Contro l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile.
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail