condividi questa pagina
Condividi su Linkedin
Condividi su Twitter
Condividi su Facebook

Domicilio digitale/PEC Posta Elettronica Certificata

Cos'è
 
Il domicilio digitale/PEC è una "casella di posta elettronica" con lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna.
La trasmissione viene considerata valida legalmente solo se entrambi gli interlocutori (mittente e destinatario) dispongono di domicilio digitale/PEC "PEC to PEC", anche facenti capo a gestori diversi.
 
Soggetti OBBLIGATI
 
Tutte le imprese, costituite in forma societaria (art. 16 comma 6 DL 185/2008), e le imprese individuali (art.5 comma 1 DL 179/2012) sono tenute a comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e a mantenerlo valido e attivo.
I soggetti iscritti SOLO al REA Repertorio Economico Amministrativo (only REA) (es. associazioni, fondazioni, pro loco ecc.) NON hanno l'obbligo di comunicare il domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese.
Il domicilio digitale/PEC è pubblico e visibile nella visura dell'impresa ed è utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, e da qualsiasi soggetto, anche privato, per inviare notifiche o comunicazioni con valore legale.

Per conoscere la scadenza del domicilio digitale/ PEC della propria impresa si deve contattare il proprio Gestore di riferimento.

CHI rilascia il domicilio digitale/PEC
 
Il domicilio digitale/PEC viene rilasciato dai Gestori accreditati - AgID > Elenco gestori PEC
Le Camere di Commercio NON FORNISCONO questo servizio.
 
Assegnazione d'UFFICIO del domicilio digitale/PEC

Il Conservatore del Registro Imprese che rileva un domicilio digitale invalido o inattivo, procede con propria determinazione alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro Imprese (art. 16, comma 6-ter, DL 185/2008 e art.5, comma 2, DL 179/2012).
La mancata comunicazione del domicilio digitale o la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale invalido o inattivo comportano per l’impresa l'assegnazione d'UFFICIO di un nuovo domicilio digitale e l'irrogazione della sanzione amministrativa (art. 2630 del codice civile):
- in misura raddoppiata, per le società pari a 412,00 € a cui si aggiungeranno le spese di procedimento
- in misura triplicata, per le imprese individuali pari a 60,00 a cui si aggiungeranno le spese di procedimento € (art. 2194 del codice civile)
La sanzione amministrativa viene notificata al domicilio digitale assegnato d’UFFICIO (art. 16 comma 6-bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012).

Caratteristiche del DOMICILIO DIGITALE ASSEGNATO D'UFFICIO

  • è così composto: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it
  • è pubblico ed iscritto nel Registro delle Imprese e nel sito INI-PECwww.inipec.gov.it Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata
  • è abilitato alla sola ricezione delle comunicazioni e notifiche
  • non consente di inviare comunicazioni.

COSA può fare il Titolare/Legale Rappresentante

- consultare le comunicazioni e le notifiche trasmesse al domicilio digitale assegnato d'ufficio, senza necessità di credenziali di accesso (username e password), ma utilizzando le credenziali di identità digitale SPID oppure Firma Digitale/CNS, accedendo:

- sostituire il domicilio digitale assegnato d'ufficio con uno nuovo, a sua scelta, valido e attivo, tramite l'invio di una Pratica Telematica di Comunicazione Unica compilabile dal sito Pratica semplice totalmente gratuito.

In tal caso il domicilio assegnato d'ufficio non riceve più messaggi, e le comunicazioni già inviate rimarranno consultabili dall'impresa per 180 giorni dalla data della sostituzione.

NB. Se l'impresa si cancella o viene cancellata dal Registro Imprese, senza la sostituzione del domicilio assegnato d'ufficio, questo rimane ATTIVO per ulteriori 12 mesi e continua a ricevere comunicazioni e notifiche; allo scadere dei 12 mesi viene disabilitato alla ricezione e rimane accessibile e consultabile dall'impresa per 6 mesi.

Sanzione amministrativa

La sostituzione del domicilio digitale assegnato d'ufficio non annulla la sanzione amministrativa precedentemente applicata. Qualora l'impresa non provveda al pagamento della sanzione, si provvederà alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art 18 Legge n. 689/1981.

COME evitare sanzioni e assegnazioni d'ufficio del domicilio digitale

Per non incorrere nelle sanzioni, e per non avere un domicilio assegnato d'ufficio, le imprese sono tenute a comunicare il proprio domicilio digitale/PEC al Registro Imprese e a mantenerlo SEMPRE valido e attivo.

Informazioni

Per maggiori informazioni, per verificare la regolarità della propria posizione e per informazioni su come comunicare il proprio domicilio digitale/PEC consulta il sito Unioncamere: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it


PROCEDIMENTO ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE/PEC  

Il Conservatore del Registro Imprese ha dato avvio ai procedimenti di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale/PEC ai sensi dell'art. 37 del DL 16 luglio 2020 n. 76

I provvedimenti, comprensivi dell’elenco delle imprese interessate, sono pubblicati nelle seguenti pagine:

 

ATTENZIONE: RICORDIAMO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC) PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' in vigore dal 31 ottobre 2025

Scadenza: 31 dicembre 2025

consulta pagina dedicata: https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/novita/domicilio-digitale-pec-amministratori.html

Il domicilio digitale/PEC deve essere riconducibile ad una sola impresa senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
Non è ammessa l’iscrizione dello stesso domicilio digitale/PEC sulla posizione di imprese diverse.

L'invio della pratica di comunicazione del domicilio digitale/PEC dell'impresa al Registro Imprese avviene esclusivamente per via telematica:

La pratica deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante in possesso di firma digitale/CNS valida.

L'iscrizione del domicilio digitale/PEC è gratuito e non prevede alcun onere in diritti, bolli e tariffe.

Consulta il Supporto Specialistico Registro Imprese per dettagli su come inviare la comunicazione del domicilio digitale/PEC al Registro Imprese.

I soggetti indicati sotto sono obbligati a comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale/PEC, entro 10 giorni dalla nomina:
  • curatore, il commissario giudiziale nominati dal Tribunale nell'ambito delle procedure di fallimento e delle procedure concorsuali (art. 163 RD 16 marzo 1942, n. 267)
  • commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominati con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8 Dlgs. 8 luglio 1999, n. 270)

L'adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a quello di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010.
Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile.

Se cerchi un indirizzo di domicilio digitale/PEC visita il sito www.inipec.gov.it INl-PEC Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata raccoglie gli indirizzi domicilio digitale/PEC di imprese e professionisti presenti nel territorio italiano.

I dati delle imprese provengono dal Registro Imprese, mentre quelli sui professionisti vengono forniti dagli Ordini e Collegi Professionali.

Maggiori informazioni su INI-PEC | Registro Imprese

Certificazione dell'invio (accettazione)
Quando si invia un messaggio da una casella domicilio digitale/PEC si riceve dal proprio Gestore una prima ricevuta di accettazione che attesta solo data/ora della spedizione e i destinatari. Se il destinatario non è un domicilio digitale/PEC il sistema potrà fornire solo la ricevuta di invio (accettazione) proveniente dal Gestore del mittente e non la ricevuta di avvenuta consegna.

Certificazione della consegna
Il Gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna, che fa le veci della ricevuta cartacea. Anche in questo caso si tratta di un messaggio e-mail che attesta la consegna con l'indicazione data/ora e il contenuto consegnato.

Integrità garantita del messaggio
L'utilizzo dei servizi avviene con protocolli sicuri, per evitare qualsiasi manomissione del messaggio e degli eventuali allegati da parte di terzi. Le comunicazioni sono protette perchè crittografate e firmate digitalmente.

Valore legale
La casella di domicilio digitale/PEC ha pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione e anche del contenuto del messaggio inviato.
Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch'esse opponibili a terzi.

Domicilio digitale/PEC scaduto
É onere delle imprese presidiare il proprio domicilio digitale/PEC per verificare che la casella sia valida e attiva.
Se la casella risulta scaduta l'impresa deve contattare il Gestore e chiedere se è possibile il rinnovo della stessa casella, in questo caso non è necessario effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva al Registro Imprese.
Qualora il rinnovo della casella scaduta non sia possibile, si deve inviare una comunicazione telematica al Registro Imprese comunicando il nuovo domicilio digitale/PEC valida e attiva. La pratica è esente da diritti e bolli.