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Diritto annuale 2024

cos'è, come si paga, importi, scadenze, ravvedimento operoso

Cos'è

Il diritto annuale è un tributo obbligatorio che TUTTE le imprese iscritte o annotato nel Registro Imprese oppure iscritte solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono pagare alla Camera di Commercio competente per territorio.

Il diritto annuale si paga:

  • per la sede e per ogni Unità Locale (UL) iscritta
  • per anno solare, ed è dovuto per intero anche se l'impresa è stata iscritta per un solo giorno nell'anno solare.

Non sono obbligate al pagamento del diritto annuale (DM 11 maggio 2001, n. 359, art. 4):

  • imprese dichiarate in fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, se non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa
  • imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, se la relativa domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio 2024
  • società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio 2024
  • società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall'1-1-2004) entro il 31.12 dell'anno precedente
  • società iscritte nella sezione START-UP INNOVATIVE al 31.12.2023 o comunque dalla costituzione e inizio attività.

Sito nazionale del diritto annuale

Le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, hanno predisposto un sito nazionale del diritto annuale dove si può ottenere il calcolo del diritto annuale dovuto a scadenza ordinaria (giugno) a partire dal codice fiscale dell'impresa. Ovviamente per le imprese che pagano in base al fatturato è chiesto di inserire anche quello. Però il sito dà conto di tutte le unità locali associate all'impresa, calcolando il dovuto per ciascuna camera di competenza.

Sito Unioncamere nazionale sul Diritto annuale: dirittoannuale.camcom.it

 

ATTENZIONE: MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con proprio Decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato il 7 aprile 2023, ha autorizzato l’Ente camerale ad aumentare del 20% il diritto annuale dovuto per gli anni 2023-2025. Pertanto, per le pratiche interessate anche al versamento del diritto annuale come nuove iscrizioni di ditte individuali, società e apertura di nuove unità locali si deve tener conto della maggiorazione, così come riassunta nell’informativa a seguire.

Il diritto annuale è un tributo obbligatorio e si paga con:

  • Modello F24
  • sistema pagoPA. Si può usare accedendo al sito dirittoannuale.camcom.it solo per pagamenti del diritto dell'anno corrente e solo entro i termini di pagamento. 

Per ciascuna Camera di Commercio si sommano gli importi della sede e delle unità locali in una sola riga del Modello F24.

È possibile compensare il versamento del diritto annuale con eventuali crediti tributari o previdenziali.

COME SI COMPILA IL MODELLO F24 STANDARD

Si compilano la sezione anagrafica e quella specifica, IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI. 

IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/codice comune codice tributo anno di riferimento importi a debito versati
VI 3850 2024 scrivere qui
l'importo da pagare

Per le eventuali unità locali che si trovassero in province di competenza di altre camere si dovrà compilare un rigo per ciascuna Camera.

 

Gli importi dovuti per le imprese e unità locali che si iscriveranno nel corso dell'anno 2024 sono quelli indicati nella tabella sottostante

 imprese nuove iscritte nel 2024  sede  unità locale
imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccolo imprenditore)  53
11
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
 120 24
società semplici agricole  60  12
società semplici non agricole  120  24
società fra avvocati  120  24
società cooperative  120  24
consorzi  120  24
enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria  120  24
società di cui al comma 2, art. 16 del D.lgs. n. 96 del 2/2/2001 (società di avvocati)  120  24
società di capitali  120  24
società di persone  120  24
UL o sedi secondarie di società estere  66  66
Soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio delle Attività Economiche)
(associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro; mediatori e agenti rappresentanti che non esercitano e quindi non sono iscritti come impresa ma vogliono mantenere i requisiti)
 18  0*

 * i soggetti iscritti solo nel REA pagano solo il diritto per la sede ma non quello per le unità locali

Gli importi del diritto annuale camerale per l'anno 2024 sono stati ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per l'anno 2014 (art. 28 legge 11 agosto 2014, n. 114). A questo importo per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Camera di commercio di Vicenza applicherà la maggiorazione del 20%, autorizzata con Decreto ministeriale 23 febbraio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il foglio di calcolo Excel è reso disponibile, nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

L'importo è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale

IMPRESE INDIVIDUALI

  sede unità locali
iscritte nella sezione speciale
€ 53 € 11*
iscritte nella sezione ordinaria € 120 € 24

* l'importo di riferimento da usare prima dell'arrotondamento per i calcoli del dovuto da parte di imprese che hanno più unità locali è 8,80 euro


ALTRI SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

  sede unità locali
Società semplici agricole € 60 € 12
Società semplici non agricole € 120 € 24
Società tra avvocati € 120 € 24
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria € 66

 

IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA (escluse le imprese individuali)

I soggetti iscritti in sezione ordinaria pagano tutti, tranne le imprese individuali, in base al fatturato dell'esercizio fiscale precedente.

Il procedimento di calcolo è il seguente:
1) si calcola il dovuto con le aliquote e gli importi sotto indicati;
2) prima di arrotondare si riduce l'importo del 50%;
3) se ci sono unità locali, prima di arrotondare si aggiunge il 20% del dovuto per la sede per ciascuna unità locale;

4) si aumenta quanto ottenuto del 20% (aumento autorizzato dal MIMIT con decreto del 23 febbraio 2023 per gli anni 2023-2024-2025);

5) si arrotonda al centesimo;
6) si arrotonda all'euro (inferiore fino a 0,49; superiore da 0,50 a 0,99)

Tabella aliquote per il calcolo del diritto dovuto per la sede

 scaglioni di fatturato  misure fisse e aliquote
 da 0 fino a 100.000 euro  200 € (misura fissa)
 oltre 100.000 e fino a 250.000 euro  0,015% del fatturato
 oltre 250.000 e fino a 500.000 euro  0,013% del fatturato
 oltre 500.000 e fino a 1.000.000 euro  0,010% del fatturato
 oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000 euro  0,009% del fatturato
 oltre 10.000.000 e fino a 35.000.000 euro  0,005% del fatturato
oltre 35.000.000 e fino a 50.000.000 euro 0,003% del fatturato
oltre 50.000.000
0,001% del fatturato
(fino ad un massimo di € 40.000)

Attenzione, perché gli scaglioni sono AGGIUNTIVI e quindi per ogni fascia si calcola un importo che poi va sommato con gli altri.

SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL REA

   sede
 Soggetti iscritti solo nel REA
 (associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro)
€ 18

I soggetti iscritti solo nel REA pagano il diritto per la sede ma non quello per le unità locali.

La scadenza del pagamento del diritto annuale 2024 è il 1^ luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica). Eventuali proroghe dei termini saranno indicati sul sito a tempo debito.

Pagamento con mora dello 0,4%

Le imprese con scadenza 30 giugno possono pagare entro il 30 luglio 2024 maggiorando l'importo dovuto dello 0,4% (con arrotondamento al centesimo di euro).

 

Imprese assoggettate all’Ires

Per le imprese che sono ASSOGGETTATE ALL’IRES (imposta sul reddito delle società) il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Soggetti con approvazione del bilancio

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e non, come capita, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio). Chi chiude l'esercizio 2023 al 31/12/2023, in caso di approvazione del bilancio dopo il 31/5/2024, pagherà entro il 31 luglio 2024 senza mora (oppure entro il 30 agosto 2024 con maggiorazione dello 0,4%). Dovrà farlo anche se il bilancio non fosse ancora approvato.

 

ATTENZIONE!!!!

Si fa presente che con propria nota n. 33353 del 13 giugno 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, disposta dall'art. 37 del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, è prevista:

1. per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024.
2. oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha pagato quanto dovuto entro la scadenza, può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso se lo effettua entro un anno.

Chi ha versato parzialmente nel periodo di maggiorazione (4 per mille) può ravvedersi entro un anno dal termine ultimo concesso per pagare con maggiorazione (esempio 30 luglio). Tutti gli altri devono conteggiare l'anno dalla prima scadenza (1^ luglio 2024). 

Come si fa il ravvedimento operoso?

Si versano con F24:

  • l’importo del tributo dovuto a scadenza, con gli stessi codici (cod. ente VI; cod. tributo 3850; anno 2024)
  • l’importo degli interessi calcolati sul tributo dovuto dalla data di scadenza fino alla data in cui si fa il pagamento F24 (cod. ente VI; cod. tributo 3851; anno 2024)
  • l’importo della sanzione con cod. ente VI; cod. tributo 3852; anno 2024.

Attenzione - non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852. 

Come si calcola la sanzione?

La Camera di commercio di Vicenza applica due aliquote diverse, a seconda della distanza temporale fra la scadenza e il ravvedimento.

  • se il ravvedimento avviene entro i 30  giorni successivi alla scadenza, l’aliquota è del 3%.
  • se il ravvedimento avviene dopo il 30.mo giorno successivo alla scadenza (e ovviamente entro l’anno), l’aliquota è del 3,75%.

Come si calcolano gli interessi?

Gli interessi si calcolano applicando, all’importo non versato entro la scadenza il tasso legale in vigore.

Per il ravvedimento 2024 il tasso è del 2,5% e va applicato dalla data di scadenza fino alla data di ravvedimento. Se il ravvedimento è fatto nel 2024 il tasso è del 2,5% fino al 31/12/2024 e per i giorni del 2025 sarà quello stabilito a fine anno come tasso legale.

Nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina è scaricabile il Foglio di calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale 2024 in formato xls.

 

COME REGOLARIZZARE LA POSIZIONE QUANDO NON È PIÙ POSSIBILE FARE IL RAVVEDIMENTO

Quando è trascorso l'anno il ravvedimento non è più possibile. Chi intende regolarizzarsi prima dell'emissione del ruolo e successive cartelle esattoriali, può contattare l'Ufficio Diritto annuale per chiedere di calcolare le sanzioni e gli interessi - oppure - può versare il solo diritto annuale ed aspettare l'emissione della cartella esattoriale con la sanzione per tardato versamento del 30% più gli interessi dovuti.

 

SE NON FACCIO NULLA E MI ARRIVA LA CARTELLA ESATTORIALE?

Le cartelle esattoriali sono inviate dall'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) alla casella PEC dell’impresa.

Se i destinatari sono privi di casella PEC o con PEC revocata o errata ricevono via posta una Raccomandata spedita dall'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) contenente la NOTIFICA DI AVVISI/ATTI DI RISCOSSIONE.

Per consultare gli avvisi/atti di riscossione emessi dagli Enti creditori (es. Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni...) i destinatari della raccomandata possono accedere al portale: https://attidepositati.infocamere.it/dece/nazionale/nazionale.html con propria firma digitale/CNS o SPID.

Il motivo della cartella e le modalità di calcolo sono indicati all’interno della cartella stessa. In caso di dubbio è sempre possibile contattare l’Ufficio Diritto annuale (vedi Contatti).

Quando si riceve una cartella esattoriale, la si deve pagare all’Agenzia Entrate Riscossione. La Camera di Commercio risponde solo sui motivi di emissione e sugli importi messi a ruolo, ma non entra nel processo di riscossione.

Capita che alcune cartelle esattoriali siano emesse per errore o che possano essere sgravate in autotutela qualora emergano elementi nuovi non rilevabili automaticamente (es. capita che siano effettuati pagamenti con codici fiscali errati che il sistema di gestione del diritto annuale non riesce ad attribuire...). 

Consigliamo di contattare prima l’Ufficio Diritto annuale, anche perché se l’errore o comunque la possibilità di sgravio è riconosciuta, si procede senza troppe formalità richieste all’impresa sanzionata.

Entro 60 giorni dalla data di notifica è possibile presentare ricorso reclamo alla Camera di Commercio e, in caso di risposta negativa, ricorrere dopo altri 90 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.

Se ha versato più di quanto dovuto, può recuperare l’eccedenza in due modi (che diventano tre se ha pagato con F24 a zero utilizzando crediti a compensazione):

  1. autocompensando l'importo versato in eccesso (con il codice 3850, sanzione e interessi non sono compensabili) utilizzando il credito per un qualsiasi pagamento F24 (IVA, imposte, oneri previdenziali, ecc.)
    oppure
  2. chiedendo il rimborso e compilando il Modulo richiesta di rimborso diritti di segreteria e/o diritto annuale non dovuti o versati erroneamente ma solo per i pagamenti effettuati entro 24 mesi dalla data di domanda di rimborso
    oppure
  3. solo nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con F24 a zero,  il contribuente può richiedere ad Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello. Per ottenerlo è necessario ottenere il nulla osta della Camera di Commercio di Vicenza, che va richiesto dal contribuente indicando l'ufficio di Agenzia delle Entrate presso il quale è stata o sarà presentata la domanda di annullamento. La Camera, verificato il doppio pagamento, rilascerà il nulla osta inviandolo via PEC direttamente all'ufficio di Agenzia delle Entrate indicato dal contribuente.

Strumenti di Calcolo

Nota MiSE diritto annuale 2024

Foglio di calcolo del diritto annuale 2024

Foglio di calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale 2024

Modulistica

Modulo richiesta di rimborso diritti di segreteria e/o diritto annuale non dovuti o versati erroneamente

Normativa

Nota Mimit D. Lsg. 13/2024

Contatti
Diritto annuale
Via Montale 27 - Vicenza
piano 5 - uffici 5.04, 5.05
apertura al pubblico: martedì e giovedì 9-11 su appuntamento da prenotare via telefono oppure via e-mail
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail