Diritto annuale 2023
cos'è, come si paga, importi, scadenze, ravvedimento operoso
Cos'è
Il diritto annuale è un tributo obbligatorio che TUTTE le imprese iscritte o annotato nel Registro Imprese oppure iscritte solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono pagare alla Camera di Commercio competente per territorio.
Il diritto annuale si paga:
- per la sede e per ogni Unità Locale (UL) iscritta
- per anno solare, ed è dovuto per intero anche se l'impresa è stata iscritta per un solo giorno nell'anno solare.
Non sono obbligate al pagamento del diritto annuale (DM 11 maggio 2001, n. 359, art. 4):
- imprese dichiarate in fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, se non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa
- imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, se la relativa domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio 2023
- società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio 2023
- società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall'1-1-2004) entro il 31.12 dell'anno precedente
- società iscritte nella sezione START-UP INNOVATIVE al 31.12.2022 o comunque dalla costituzione e inizio attività.
Sito nazionale del diritto annuale
Le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, hanno predisposto un sito nazionale del diritto annuale dove si può ottenere il calcolo del diritto annuale dovuto a scadenza ordinaria (giugno) a partire dal codice fiscale dell'impresa. Ovviamente per le imprese che pagano in base al fatturato è chiesto di inserire anche quello. Però il sito dà conto di tutte le unità locali associate all'impresa, calcolando il dovuto per ciascuna camera di competenza.
Sito Unioncamere nazionale sul Diritto annuale: dirittoannuale.camcom.it
ATTENZIONE: MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con proprio Decreto del 23 febbraio 2023, pubblicato il 7 aprile 2023, ha autorizzato l’Ente camerale ad aumentare del 20% il diritto annuale dovuto per gli anni 2023-2025. Pertanto, per le pratiche interessate anche al versamento del diritto annuale come nuove iscrizioni di ditte individuali, società e apertura di nuove unità locali si deve tener conto della maggiorazione, così come riassunta nell’informativa a seguire. Dato che l’incremento decorre dal 1^ gennaio 2023, per le pratiche di nuova iscrizione già presentate senza la maggiorazione verrà richiesta l’integrazione da parte dell’Ufficio competente della Camera di Commercio di Vicenza.
Il diritto annuale è un tributo obbligatorio e si paga con:
- Modello F24
- sistema pagoPA. Si può usare accedendo al sito dirittoannuale.camcom.it solo per pagamenti del diritto dell'anno corrente e solo entro i termini di pagamento.
Per ciascuna Camera di Commercio si sommano gli importi della sede e delle unità locali in una sola riga del Modello F24.
È possibile compensare il versamento del diritto annuale con eventuali crediti tributari o previdenziali.
COME SI COMPILA IL MODELLO F24 STANDARD
Si compilano la sezione anagrafica e quella specifica, IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI.
codice ente/codice comune | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati |
VI | 3850 | 2023 | scrivere qui l'importo da pagare |
Per le eventuali unità locali che si trovassero in province di competenza di altre camere si dovrà compilare un rigo per ciascuna Camera.
30 NOVEMBRE 2023 SCADENZA PER INTEGRARE DEL 20% IL DIRITTO ANNUALE PER I SOGGETTI CHE HANNO PAGATO PRIMA DEL 17 APRILE 2023
Scade il 30 novembre 2023 il termine per integrare il diritto annuale senza sanzioni né interessi delle imprese e unità locali iscritte dal 2 gennaio 2023 al 17 aprile 2023 come disposto dal DM 23 febbraio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Queste imprese/ul hanno pagato il diritto senza la maggiorazione del 20% che si applica anche a tutte le imprese/ul iscritte nel 2023 che hanno pagato PRIMA del 17 aprile 2023. L'integrazione (differenza fra quanto già pagato e quanto dovuto) deve essere versata con modello F24 compilato come segue:
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/codice comune | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati |
VI | 3850 | 2023 | scrivere qui l'importo da pagare |
Gli importi dovuti per le imprese e unità locali che si iscriveranno nel corso dell'anno 2023 sono quelli indicati nella tabella sottostante
imprese nuove iscritte nel 2023 | sede | unità locale |
imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccolo imprenditore) | 53 |
11 |
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
120 | 24 |
società semplici agricole | 60 | 12 |
società semplici non agricole | 120 | 24 |
società fra avvocati | 120 | 24 |
società cooperative | 120 | 24 |
consorzi | 120 | 24 |
enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria | 120 | 24 |
società di cui al comma 2, art. 16 del D.lgs. n. 96 del 2/2/2001 (società di avvocati) | 120 | 24 |
società di capitali | 120 | 24 |
società di persone | 120 | 24 |
UL o sedi secondarie di società estere | 66 | 66 |
Soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio delle Attività Economiche) (associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro; mediatori e agenti rappresentanti che non esercitano e quindi non sono iscritti come impresa ma vogliono mantenere i requisiti) |
18 | 0* |
* i soggetti iscritti solo nel REA pagano solo il diritto per la sede ma non quello per le unità locali
Gli importi del diritto annuale camerale per l'anno 2023 sono stati ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per l'anno 2014 (art. 28 legge 11 agosto 2014, n. 114). A questo importo per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Camera di commercio di Vicenza applicherà la maggiorazione del 20%, autorizzata con Decreto ministeriale 23 febbraio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Il foglio di calcolo Excel è reso disponibile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
L'importo è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale
IMPRESE INDIVIDUALI
sede | unità locali | |
iscritte nella sezione speciale |
€ 53 | € 11* |
iscritte nella sezione ordinaria | € 120 | € 24 |
* l'importo di riferimento da usare prima dell'arrotondamento per i calcoli del dovuto da parte di imprese che hanno più unità locali è 8,80 euro
ALTRI SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
sede | unità locali | |
Società semplici agricole | € 60 | € 12 |
Società semplici non agricole | € 120 | € 24 |
Società tra avvocati | € 120 | € 24 |
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66 |
IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA (escluse le imprese individuali)
I soggetti iscritti in sezione ordinaria pagano tutti, tranne le imprese individuali, in base al fatturato dell'esercizio fiscale precedente.
Il procedimento di calcolo è il seguente:
1) si calcola il dovuto con le aliquote e gli importi sotto indicati;
2) prima di arrotondare si riduce l'importo del 50%;
3) se ci sono unità locali, prima di arrotondare si aggiunge il 20% del dovuto per la sede per ciascuna unità locale;
4) si aumenta quanto ottenuto del 20% (aumento autorizzato dal MIMIT con decreto del 23 febbraio 2023 per gli anni 2023-2024-2025);
5) si arrotonda al centesimo;
6) si arrotonda all'euro (inferiore fino a 0,49; superiore da 0,50 a 0,99)
Tabella aliquote per il calcolo del diritto dovuto per la sede
scaglioni di fatturato | misure fisse e aliquote |
da 0 fino a 100.000 euro | 200 € (misura fissa) |
oltre 100.000 e fino a 250.000 euro | 0,015% del fatturato |
oltre 250.000 e fino a 500.000 euro | 0,013% del fatturato |
oltre 500.000 e fino a 1.000.000 euro | 0,010% del fatturato |
oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000 euro | 0,009% del fatturato |
oltre 10.000.000 e fino a 35.000.000 euro | 0,005% del fatturato |
oltre 35.000.000 e fino a 50.000.000 euro | 0,003% del fatturato |
oltre 50.000.000 |
0,001% del fatturato
(fino ad un massimo di € 40.000)
|
Attenzione, perché gli scaglioni sono AGGIUNTIVI e quindi per ogni fascia si calcola un importo che poi va sommato con gli altri.
SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL REA
sede | |
Soggetti iscritti solo nel REA (associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro) |
€ 18 |
I soggetti iscritti solo nel REA pagano il diritto per la sede ma non quello per le unità locali.
La scadenza del pagamento del diritto annuale 2023 è il 30 giugno 2023. Eventuali proroghe dei termini saranno indicati sul sito a tempo debito.
Pagamento con mora dello 0,4%
Le imprese con scadenza 30 giugno possono pagare entro il 31 luglio 2023 (perché la scadenza del 30 luglio cade in giorno festivo) maggiorando l'importo dovuto dello 0,4% (con arrotondamento al centesimo di euro).
Proroga dei Termini di versamento
Unioncamere, con nota del 17 luglio 2023 pervenuta il 18 luglio 2023, ha dato indicazioni alle Camere, precisando che la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale, disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) è prevista per:
- tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze
- i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli indici, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività)
- i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 24, comma 1 del DL 98/2011) e coloro che hanno aderito al nuovo regime forfetario (art. 1, comma da 54 a 89 Legge 190/2014), ancorché esclusi dall'applicazione degli indici
- i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Pertanto, per i soggetti sopra indicati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, oltre al versamento del diritto annuale, in scadenza al 30 giugno 2023 sono prorogati:
- al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione
- al 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,4%. in ragiono di giorno
Nella Tabella seguente, per ogni utilità, si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre il 20/07/2023:
TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO |
MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE: CON / SENZA ALCUNA % DI MAGGIORAZIONE |
ENTRO IL 20-luglio-2023 | SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE |
21 luglio 2023 | 0,0364 |
22 luglio 2023 |
0,0727 |
23 luglio 2023 | 0,1091 |
24 luglio 2023 | 0,1455 |
25 luglio 2023 | 0,1818 |
26 luglio 2023 | 0,2182 |
27 luglio 2023 | 0,2545 |
28 luglio 2023 | 0,2909 |
29 luglio 2023 | 0,3273 |
30 luglio 2023 | 0,3636 |
31 luglio 2023 | 0,4 |
Imprese assoggettate all’Ires
Per le imprese che sono ASSOGGETTATE ALL’IRES (imposta sul reddito delle società) il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Soggetti con approvazione del bilancio
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e non, come capita, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio). Chi chiude l'esercizio 2022 al 31/12/2022, in caso di approvazione del bilancio dopo il 31/5/2023, pagherà entro il 31 luglio 2023 senza mora (oppure entro il 30 agosto 2023 con maggiorazione dello 0,4%). Dovrà farlo anche se il bilancio non fosse ancora approvato.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi non ha pagato quanto dovuto entro la scadenza può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso se lo fa entro un anno.
Chi avesse versato parzialmente nel periodo di maggiorazione (4 per mille) può ravvedersi entro un anno dal termine ultimo concesso per pagare con maggiorazione (esempio 31 luglio). Tutti gli altri devono conteggiare l'anno dalla prima scadenza (30 giugno).
Come si fa il ravvedimento operoso?
Si versano con F24:
- l’importo del tributo dovuto a scadenza, con gli stessi codici (cod. ente VI; cod. tributo 3850; anno 2023)
- l’importo degli interessi calcolati sul tributo dovuto dalla data di scadenza fino alla data in cui si fa il pagamento F24 (cod. ente VI; cod. tributo 3851; anno 2023)
- l’importo della sanzione con cod. ente VI; cod. tributo 3852; anno 2023.
Attenzione - non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852.
Come si calcola la sanzione?
La Camera di commercio di Vicenza applica due aliquote diverse, a seconda della distanza temporale fra la scadenza e il ravvedimento.
Se il ravvedimento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza, l’aliquota è del 3%.
Se il ravvedimento avviene dopo il 30.mo giorno successivo alla scadenza (e ovviamente entro l’anno), l’aliquota è del 3,75%.
Come si calcolano gli interessi?
Gli interessi si calcolano applicando all’importo non versato entro la scadenza il tasso legale in vigore. Per il ravvedimento 2023 il tasso è del 5% e va appplicato dalla data di scadenza fino alla data di ravvedimento. Se il ravvedimento è fatto nel 2023 il tasso sarà del 5% fino al 31/12/2023 e per i giorni del 2024 sarà quello stabilito a fine anno come tasso legale.
Nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina è scaricabile il foglio di calcolo del ravvedimento operoso in formato xls.
REGOLARIZZARE LA POSIZIONE QUANDO NON È PIÙ POSSIBILE FARE IL RAVVEDIMENTO
Quando è trascorso l'anno il ravvedimento non è più possibile. Chi volesse regolarizzarsi prima dell'emissione del ruolo e successive cartelle esattoriali, può contattare l'ufficio per farsi calcolare sanzioni e interessi. Oppure può versare il solo diritto e aspettare la cartella con la sanzione per tardato versamento, 30%, e gli interessi dovuti.
E SE NON FACCIO NULLA E MI ARRIVA LA CARTELLA ESATTORIALE?
Le cartelle sono inviate dall'Agenzia Entrate Riscossione, subentrata a Equitalia SpA all’indirizzo PEC dell’impresa.
Il motivo della cartella e le modalità di calcolo sono spiegati all’interno della cartella stessa. In caso di dubbio è sempre possibile contattare l’ufficio.
Quando si è ricevuta una cartella, la si deve pagare all’agente della riscossione, che attualmente è Agenzia Entrate Riscossione. La Camera di Commercio risponde solo sui motivi di emissione e sugli importi messi a ruolo, ma non entra nel processo di riscossione.
Capita che alcune siano emesse per errore o che possano essere sgravate in autotutela qualora emergano elementi nuovi non rilevabili automaticamente (per esempio capita che siano effettuati pagamenti con codici fiscali errati che il sistema di gestione del diritto annuale non riesce ad attribuire; ecc.).
Consigliamo di contattare prima l’ufficio, anche perché se l’errore o comunque la possibilità di sgravio è riconosciuta, si procede senza troppe formalità richieste all’utente sanzionato.
Entro 60 giorni dalla data di notifica è possibile presentare ricorso reclamo alla Camera di commercio e, in caso di risposta negativa, ricorrere dopo altri 90 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.
Se ha versato più di quanto dovuto, può recuperare l’eccedenza in due modi (che diventano tre se ha pagato con F24 a zero utilizzando crediti a compensazione):
- autocompensando l'importo versato in eccesso (con il codice 3850, sanzione e interessi non sono compensabili) utilizzando il credito per un qualsiasi pagamento F24 (IVA, imposte, oneri previdenziali, ecc.)
oppure - chiedendo il rimborso e compilando il Modulo richiesta di rimborso diritti di segreteria e/o diritto annuale non dovuti o versati erroneamente ma solo per i pagamenti effettuati entro 24 mesi dalla data di domanda di rimborso
oppure - solo nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con F24 a zero, il contribuente può richiedere ad Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello. Per ottenerlo è necessario ottenere il nulla osta della Camera di Commercio di Vicenza, che va richiesto dal contribuente indicando l'ufficio di Agenzia delle Entrate presso il quale è stata o sarà presentata la domanda di annullamento. La Camera, verificato il doppio pagamento, rilascerà il nulla osta inviandolo via PEC direttamente all'ufficio di Agenzia delle Entrate indicato dal contribuente.
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail