Invio telematico Dichiarazioni di Conformità e Rispondenza Impianti (DI.CO e DI.RI)
Si informa che è attiva nel Veneto, per i Comuni che utilizzano il programma SUAP fornito dalle Camere di commercio, la modalità di invio telematico delle Dichiarazioni di Conformità Impianti DI.CO (L. 46/90 e DM 37/2008) e delle Dichiarazioni di Rispondenza DI.RI, firmate digitalmente.
Il servizio veicola le Dichiarazioni dal portale nazionale SUAP www.impresainungiorno.gov.it in via telematica al Comune e alla Camera di Commercio, dove sono archiviate a beneficio degli enti pubblici preposti ai controlli (inserimento nel fascicolo informatico d'impresa) e delle imprese stesse (accessibilità gratuita e arricchimento dei contenuti del "cassetto digitale dell'imprenditore impresa.italia.it).
Per l'invio telematico è necessario il dispositivo di firma digitale/CNS, rilasciato dalla Camera di Commercio di Vicenza su appuntamento.
Per venire incontro alle esigenze formative delle imprese e dei Suap, sono disponibili in questa pagina gli incontri già svolti sulla procedura di presentazione telematica al Suap del Comune delle Dichiarazioni Conformità Impianti.
Gli argomenti sono divisi in 4 video:
- presentazione generale - requisiti - normativa di riferimento
- configurazione della firma digitale CNS
- invio prima pratica al Suap
- invio seconda pratica al Suap
Consulta anche le Guide scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 regolamenta l’attività impiantistica e prevede al termine dei lavori alcuni adempimenti da parte dell'impresa installatrice:
- predisporre la dichiarazione di conformità o rispondenza degli impianti
- rilasciare copia della dichiarazione al committente
- depositare la dichiarazione, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia (SUE) del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto. La Camera di Commercio poi provvede alle verifiche con quanto risulta nel registro delle Imprese.
Se il Suap/Sue del Comune della dichiarazione di conformità prevede la presentazione telematica con firma digitale/CNS attraverso il portale impresainungiorno.gov.it come unico canale di presentazione, saranno dichiarate irricevibili tutte le pratiche inviate tramite cartaceo o casella pec.
La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (Di.Co.), è un documento obbligatorio, rilasciato dalle imprese abilitate presso la Camera di Commercio, il quale attesta che l'impianto rispetta gli standard imposti dalle normative tecniche previste dalla legge.
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di impiantistica esclusivamente ad imprese abilitate le quali sono tenute a rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità.
Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto. La dichiarazione deve riportare la firma sia del titolare/legale rappresentante dell’impresa installatrice, sia del responsabile tecnico (se persona diversa). La dichiarazione di conformità: deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali.
L’adempimento è a cura dell’impresa installatrice; deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto. Nel caso in cui si tratti di una nuova costruzione la dichiarazione di conformità è un elemento essenziale da allegare al certificato di agibilità. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori (solo per gli edifici già in possesso del certificato di agibilità).
Al deposito provvede l’impresa installatrice; lo sportello unico del Comune provvede all’inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità. L’impresa comunitaria che opera in libera prestazione di servizi è tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità secondo le modalità e le tempistica stabilita dal legislatore italiano.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale certificazione è sostituita da una dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.).
La Di.Ri. non è redatta dall’esecutore dell’impianto, ma è rilasciata da un professionista il quale, a posteriori, in esito a sopralluogo ed accertamenti e sotto personale responsabilità, “certifica” la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.
I soggetti abilitati al rilascio della Di.Ri. sono i tecnici iscritti all’albo professionale relativo al settore a cui si riferisce la dichiarazione, a condizione che costoro esercitino la professione da almeno 5 anni. Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto, la Di.Ri. può essere rilasciata anche da parte di un responsabile tecnico di impresa installatrice, abilitato al settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, purché operante da almeno 5 anni.
La Di.Ri. è rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008.
Per gli impianti realizzati dopo tale data, non è possibile richiedere una dichiarazione di rispondenza, ma è necessario effettuare la manutenzione dell'impianto al fine di ottenere una nuova dichiarazione di conformità.
Guide
SUAP: presentazione telematica dichiarazione conformità impianti - Maurizio Vego Scocco, consulente InfoCamere
Presentazione di pratica SUAP - Dichiarazione di conformità impianti - Maurizio Vego Scocco, consulente InfoCamere
Configurazione certificato CNS - Maurizio Vego Scocco, consulente InfoCamere
Vademecum Dichiarazioni di conformità
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