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Sicurezza alimentare e veterinaria

Materiali Oggetti Contatto Alimenti MOCA

L'art. 6 del D.Lgs. 10.2.17 n. 29 obbliga gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (ad esempio: piatti, bicchieri in qualsiasi materiale, ossia vetro-ceramica-plastica, contenitori per coppette in carta o plastica per gelati, cartoni per pizza, sacchetti di carta per pane, pinze in metallo per alimenti, taglieri in legno e numerosi altri oggetti di uso comune) a comunicare all’Azienda Sanitaria Locale competente ASL gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006, ad esclusione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.

Tale obbligo permette di creare un'anagrafica del settore dei MOCA per il controllo operato dalle Autorità Sanitarie.

Gli operatori economici interessati devono trasmettere all'ASL competente il modello di Comunicazione (fac-simile nella sezione Documenti e link utili) esclusivamente tramite il SUAP competente per territorio dal portale www.impresainungiorno.gov.it accesso con firma digitale CNS e proprie credenziali Telemaco.

Il SUAP trasmette la Comunicazione all'ASL competente.

Gli operatori economici che non adempiono a questo obbligo pagano una sazione da 1.500 a 9.000 euro.

Vedere la lettera circolare della Regone Veneto in allegato.

Modulistica

fac-simile Modello di Comunicazione

Comunicazioni Regione Veneto

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