Sicurezza alimentare e veterinaria
Materiali Oggetti Contatto Alimenti MOCA
L'art. 6 del D.Lgs. 10.2.17 n. 29 obbliga gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (ad esempio: piatti, bicchieri in qualsiasi materiale, ossia vetro-ceramica-plastica, contenitori per coppette in carta o plastica per gelati, cartoni per pizza, sacchetti di carta per pane, pinze in metallo per alimenti, taglieri in legno e numerosi altri oggetti di uso comune) a comunicare all’Azienda Sanitaria Locale competente ASL gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006, ad esclusione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
Tale obbligo permette di creare un'anagrafica del settore dei MOCA per il controllo operato dalle Autorità Sanitarie.
Gli operatori economici interessati devono trasmettere all'ASL competente il modello di Comunicazione (fac-simile nella sezione Documenti e link utili) esclusivamente tramite il SUAP dal portale www.impresainungiorno.gov.it .
Per l'accesso al Portale basta lo SPID; per l'invio delle pratiche telematiche serve la firma digitale CNS; in caso di pratica Comunica servono anche le credenziali Telemaco.
PERCORSO
- L'impresa invia la pratica al Suap competente per territorio (dove è la sede dell'attività).
- Il SUAP la trasmette in automatico all'ASL competente per l'istruttoria. In provincia di Vicenza vi sono 2 ASL: ULSS 8 -BERICA (Vicenza) e ULSS 7- PEDEMONTANA (Bassano).
- L'ASL trasmette poi la sua risposta al Suap, che la inoltra all'impresa.
Gli operatori economici che non adempiono a questo obbligo pagano una sazione da 1.500 a 9.000 euro.
Vedere la lettera circolare della Regone Veneto in allegato.
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