INFO su obbligo di Comunicazione del Domicilio Digitale DD (PEC) per Amministratori e Liquidatori
A decorrere dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio n. 207/2024, ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo al registro delle imprese, come già previsto per le società e per le imprese individuali (riferimenti normativi: art. 1 comma 1 lett n ter Dlgs 82/2005; art. 16, comma 6, DL n 185/2008-L n. 2/2009; art 5, DL n 179/2012-L n. 221/2012).
A seguito dei chiarimenti forniti in merito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (con nota prot 43836 del 13/03/2025), per gli adempimenti da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, vengono fornite le seguenti indicazioni.
SOGGETTI OBBLIGATI
Ciascun amministratore/liquidatore di impresa costituita in forma societaria, anche se costituta prima del 1° gennaio 2025.
- Organo amministrativo plurisoggettivo collegiale: tutti i componenti
- Organo amministrativo plurisoggettivo disgiuntivo/congiuntivo: ciascun amministratore
- Amministratore unico
- Liquidatore
Nelle società di persone i soggetti che in base all'atto costitutivo o ad apposita nomina esercitano i poteri di amministrazione della società (soci amministratori, amministratore esterno, liquidatore)
Per "impresa costituita in forma di società", si intendono:
- società di capitali (SRLS, SRL, SPA, SAPA)
- società cooperative
- società di persone (SNC, SAS)
- società semplice (al momento solo quelle iscritte in sezione speciale agricola, secondo l'indicazione MIMIT)
- reti di imprese con soggettività giuridica.
Per Domicilio Digitale DD: «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale» (Art 1, comma 1, lettera n-ter, del Dlgs. n. 82/2005).
Secondo la disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (Dlgs. n. 82/2005) il Domicilio Digitale DD dev'essere:
(art 6 CAD: «Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies.», gli artt 6-bis e 6-quater regolano la formazione degli elenchi INI-PEC e INAD).
E' possibile eleggere un domicilio speciale per determinati atti o affari secondo quanto previsto dall’art 3-bis, comma 4-quinquies CAD e dall'art 47 del codice civile.
Ciò significa che l'amministratore/liquidatore deve dichiarare al REGISTRO DELLE IMPRESE il Domicilio Digitale DD corrispondente al suo Codice Fiscale presente in :
- INAD come cittadino o come professionista oppure
- INI-PEC come impresa individuale o come professionista.
E' ammessa altresì la domiciliazione ex art 47 cc dell'amministratore/liquidatore presso il Domicilio Digitale della società amministrata (se valido e attivo) - NON è accettata invece la comunicazione del Domicilio Digitale di un'altra società.
Prima comunicazione del DD (Domicilio Digitale) dell'amministratore/liquidatore avviene inserendo l'informazione (obbligatoria dal 1° gennaio 2025) nell'apposito campo "indirizzo PEC" all'interno dell'Intercalare P del titolare di carica amministrativa/liquidatore:
a) per cui viene comunicata al Registro Imprese:
- l'iscrizione/conferma alla carica amministrativa oppure
- una variazione dei suoi dati (anagrafica, domicilio, assunzione di altre cariche in aggiunta a quella amministrativa);
b) come unico dato comunicato (ONLY DD amministratore).
- a) se il DD è una delle informazioni comunicate con la domanda (che ha ad oggetto principale l'iscrizione della nomina o la variazione dei dati della persona), la domanda sconta gli importi , per imposta di bollo e diritti di segreteria, già previsti per l'adempimento principale;
- b) se il DD è l'unica informazione comunicata con la domanda (ONLY DD amministratore), il Conservatore del registro delle imprese acerendo all'interpretazione dominante accetterà per il momento le comunicazioni in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria come prevista dall'art 16, comma 16 DL 185/2008-L n. 2/2009 per le società, con riserva, tuttavia, di procedere successivamente al recupero degli importi, qualora l'Agenzia delle entrate (cui sono stati chiesti chiarimenti) non confermasse l'esenzione.
Il MIMIT, con nota prot 43836 del 13/03/2025, ha indicato che le comunicazioni dei DD degli amministratori avvengano, pur in assenza di una previsione normativa, entro il 30 giugno 2025.
Alla scadenza del predetto termine ordinatorio, il Conservatore del registro delle imprese non procederà ad accertamenti sanzionatori per tardiva od omessa comunicazione dell'informazione, fermo restando il fatto che l'omessa comunicazione del Domicilio Digitale da parte dell'amministratore o del liquidatore, che iscrive la propria carica nel registro delle imprese o modifica i propri dati in precedenza comunicati al registro, è motivo di rifiuto della domanda, stante l'obbligatorietà dell'informazione ai sensi dell'art 5, DL n 179/2012-L n. 221/2012, come modificato dalla legge n. 207/2024.
Incontro del 17.04.2025
Obbligo di Comunicazione del Domicilio Digitale DD (PEC) per Amministratori e Liquidatori