Comunicazione del Curatore
dati insinuazione al passivo della procedura concorsuale
In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del RD 16 marzo 1942, comunica ai sensi art. 9 DL 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
Dati da comunicare:
- denominazione, codice fiscale, sede dell'impresa
- numero della procedura concorsuale (numero registro fallimenti) e data deposito in cancelleria
- nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell’incarico
- data e ora dell’udienza fissata dal giudice delegato per l’accertamento dello stato passivo
- nome e cognome del giudice delegato
Termini: 15 giorni dall'accettazione della carica
La comunicazione va effettuata con la ComUnica all'Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese.
Agenzia delle Entrate: la comunicazione dei dati ai fini dell’insinuazione al passivo deve contenere la Modulistica IVA per l'Agenzia delle Entrate (Modelli AA7/10 e AA9/10 FILE.PDF con firma digitale del curatore e FILE DATI .INV non firmato digitalmente)
Registro Imprese:
Società: Compilare modulo S3, codice atto A15 - data atto: data invio della pratica - descrizione atto: “comunicazione curatore (art. 29 DL 78/2010)”, riq. 10 e inserire i seguenti dati:
- Tribunale di ....
- n. provvedimento (numero registro fallimenti) ... data provvedimento (data deposito in cancelleria) ...
- data udienza esame stato passivo ...
- data termine domanda ammissione ....
- luogo udienza (Tribunale di…..), ora udienza….
- nome e cognome del giudice delegato
Nel modulo XX note effettuare la seguente precisazione:
“Il curatore fallimentare ha accettato l’incarico in data gg/mm/aaa"
Nota tecnica: aggiungere l’Intercalare P compilato con i dati anagrafici del curatore fallimentare e la sede della curatela.
Se con la pratica di comunicazione dei dati ai fini dell’insinuazione al passivo, si comunica anche la PEC del curatore fallimentare, compilare anche il modulo S2, codice atto A15 – comunicazione PEC del curatore fallimentare ai sensi art. 1 comma 19 L. 24.12.2012 n. 228 e aggiungere l’int. P con la PEC del curatore, questa può coincidere con la PEC della procedura fallimentare. (Si ricorda che i termini per la comunicazione PEC del curatore sono fissati in 10 giorni dalla data di notifica della nomina); aggiungere nel modulo XX la seguente precisazione: "Comunicazione della PEC da parte del curatore fallimentare, la notifica della nomina è avvenuta in data gg/mm/aaa”.
Imprese individuali: compilare Modulo I2, codice atto A15 – data atto: data invio della pratica - descrizione atto: “comunicazione curatore (art. 29 DL 78/2010)”, riq. 10 e inserire i seguenti dati:
- Tribunale di ....
- n. provvedimento (numero registro fallimenti) ... data provvedimento (data deposito in cancelleria) ...
- data udienza esame stato passivo ...
- data termine domanda ammissione ....
- luogo udienza (Tribunale di…..), ora udienza….
- nome e cognome del giudice delegato
Nel modulo XX note effettuare la seguente precisazione:
“Il curatore fallimentare ha accettato l’incarico in data gg/mm/aaa"
Nota tecnica: aggiungere l’Intercalare P compilato con i dati anagrafici del curatore fallimentare e la sede della curatela.
Se con la pratica di comunicazione dei dati ai fini dell’insinuazione al passivo, si comunica anche la PEC del curatore fallimentare nel riq. 2 dell’int. P aggiungere la PEC del curatore, questa può coincidere con la PEC della procedura fallimentare.
I termini per la comunicazione PEC del curatore sono fissati in 10 giorni dalla data di notifica della nomina; aggiungere nel modulo XX la seguente precisazione: "Comunicazione della PEC da parte del curatore fallimentare, la notifica della nomina è avvenuta in data gg/mm/aaa”.
€ 10 per diritti di segreteria
imposta di bollo: esente