Direttive Ministeriali
PEC, recesso da società di persone e versamento capitale sociale SPA e SRL
Nel 2015 sono state adottate tre direttive in forma congiunta dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e Made in Italy) e dal Ministero della Giustizia, efficaci dal 13 luglio 2015 a seguito registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicazione nel sito ministeriale.
Direttiva Min. n. 2608 del 13.07.2015 PEC
L'indirizzo obbligatorio PEC Posta Elettronica Certificata dell'impresa deve essere un indirizzo valido, univoco e attivo.
In altre parole, la PEC deve essere nella titolarietà esclusiva dell'impresa e questa deve preoccuparsi costantemente di mantenere attivo l'indirizzo allo scopo di garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche dalle Pubbliche Amministrazioni.
Il Registro Imprese esegue controlli sulla validità della PEC, sia all'iscrizione dell'impresa che successivamente. Se la casella PEC risulta non più valida (revocata/scaduta) il Conservatore può avviare un procedimento d'ufficio per la cancellazione della PEC.
Direttiva Min. n. 2609 del 13.07.2015 recesso soci di società di persone
Per quanto riguarda decesso, recesso ed esclusione di soci di società di persone, si chiarisce che si tratta, in generale, di fatti modificativi soggetti ad iscrizione nel Registro Imprese su richiesta degli amministratori, entro il termine di 30 gg. dalla data in cui si è verificato l'evento.
Se gli amministratori non si attivano, è possibile avviare un procedimento di iscrizione d'ufficio. Particolare attenzione va riservata al caso del recesso del socio per giusta causa: in tal caso si ritiene necessario che il socio receduto, prima di poter attivare procedimenti d'ufficio, debba intraprendere un giudizio di merito allo scopo di accertare l'esistenza della giusta causa.
Direttiva Min. n. 2610 del 13.07.2015 versamento capitale sociale SPA e SRL
Per quanto riguarda il versamento di capitale sociale di SPA e SRL dopo la costituzione, si chiarisce che tali fatti costituiscono oggetto di autonomi obblighi di iscrizione nel Registro Imprese a cura degli amministratori, da effettuarsi nel termine di 30 gg. e, pertanto, sanzionabili in caso di ritardo od omissione.
Per ulteriori dettagli, si consiglia la lettura integrale delle Direttive consultabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.