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Cos'è il Registro Imprese

Cos'è

Il Registro Imprese è un registro pubblico, previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la Legge di riordino delle Camere di Commercio e il successivo Regolamento di attuazione.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese che contiene i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali (es. uffici, stabilimenti, magazzini) sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.

Il Registro Imprese è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, …) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.).

Come accedere ai dati del Registro Imprese

I dati sono pubblici e accessibili da chiunque dal sito www.registroimprese.it al cui interno si rinvengono anche le condizioni di accesso che sono in parte gratuite e in parte con diritti di segreteria stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'accesso ai dati del Registro Imprese è possibile anche rivolgendosi direttamente ad una qualsiasi Camera di Commercio italiana, essendo la banca dati unica a livello nazionale.

Il titolare di Firma digitale/CNS o di SPID Sistema Pubblico Identità Digitale può accedere gratuitamente ai documenti ufficiali della propria impresa accedendo al "cassetto digitale dell'imprenditore"

I documenti ufficiali relativi all'impresa sono i Certificati e le Visure di qualunque impresa iscritta nel  Registro Imprese delle Camere di Commercio.

La tenuta del Registro Imprese è curata a livello provinciale dal Conservatore del Registro Imprese nominato dalla Giunta della Camera di Commercio nella persona del Segretario Generale o di un Dirigente dell'Ente stesso; la nomina è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il Conservatore del Registro Imprese è il dr. Michele Marchetto.

Dal 19 febbraio 1996 il Registro Imprese è stato trasferito dalle Cancellerie dei Tribunali alle Camere di Commercio.
Il Registro resta sotto la vigilanza di un giudice delegato, nominato dal Presidente del Tribunale, che esamina i ricorsi (trattasi di volontaria giurisdizione) contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione o cancellazione di imprese o altri soggetti da parte del Conservatore.
Il Giudice, sentite le parti, può ordinare con decreto iscrizioni o cancellazioni d'ufficio nel Registro Imprese.
Il Giudice del Registro Imprese è il dr. Giuseppe Limitone del Tribunale di Vicenza.

L'autorità preposta a livello nazionale al coordinamento e al controllo delle Camere di Commercio e dei Registri delle Imprese è il Ministero dello Sviluppo Economico, che, tramite la DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA emana direttive, circolari e pareri.

L'iscrizione di un dato nel Registro Imprese, ha tre tipi possibili di efficacia:

  • pubblicità costitutiva: l’iscrizione di un atto o fatto giuridico è requisito indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di spa)
  • pubblicità dichiarativa: l’iscrizione rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto, ossia se ne presume la conoscenza (es. atto costitutivo di snc)
  • pubblicità notizia: l’iscrizione ha solo funzione informativa per i terzi, senza alcun effetto sull’efficacia dell'atto o del fatto

Il Registro Imprese è costituito da:

  • Sezione Ordinaria: vengono iscritti gli imprenditori commerciali (persona fisica o società), le cooperative, i consorzi con attività esterna, gli Enti Pubblici economici con attività principale di tipo commerciale, i Gruppi Europei di Interesse Economico GEIE, le società estere con sede secondaria in Italia, le aziende speciali e consorzi degli enti locali
  • Sezioni Speciali: vengono iscritti gli imprenditori agricoli (persone fisiche e giuridiche), i piccoli imprenditori commerciali e coltivatori diretti (persone fisiche), le società semplici, le imprese artigiane, PMI e startup innovative, le società tra avvocati e tra professionisti.

Hanno l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza:

  • società di capitali e le società di persone
  • cooperative, consorzi con attività esterna, altri enti particolari
  • enti pubblici con attività economica e le loro aziende speciali
  • imprenditori commerciali individuali, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli (*), che operano sul territorio provinciale

(*) L'iscrizione dell'impresa agricola è facoltativa se il volume d’affari dell'anno precedente è inferiore a € 7.000. Tuttavia il D.lgs. 228 del 2001, relativo alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli non prevede esenzioni, pertanto le imprese agricole che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività devono sempre iscriversi al Registro Imprese.

Iscrizione, modifica, cancellazione al Registro Imprese
Ogni domanda di iscrizione, variazione o cancellazione delle imprese va comunicata al Registro Imprese esclusivamente con modalità telematica dal sito www.registroimprese.it

Devono iscriversi solo al REA Repertorio Economico Amministrativo:

  • tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa del soggetto stesso (ad es. enti pubblici non economici, associazioni riconosciute e non - comprese associazioni di categoria, partiti politici e sindacati - fondazioni, comitati, organismi religiosi)
  • altri soggetti, non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa (ad es. aziende speciali di enti pubblici, istituzioni degli enti locali, unità locali situate in Italia di imprese aventi sede all'estero)

Se le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitano un'attività d'impresa in via esclusiva o principale, essi devono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese e sottostare - a tutti gli effetti - alla disciplina della pubblicità legale prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del codice civile.

Normativa

Legge 29 dicembre 1993, n. 580

DPR 7 dicembre 1995, n. 581

DM 7 agosto 1998

Legge 24 novembre 2000, n. 340

Dlgs 18 maggio 2001, n. 228

Codice Civile artt. 2188 e ss.