Riconoscimento in Italia dei titoli di studio o qualifiche professionali conseguite all'estero
Riconoscimento di titolo di studio ESTERO
Consente al possessore di un titolo di studio rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea o da altro Paese extra UE, di continuare gli studi o di avvalersi ad altri fini del titolo in Italia.
Questo tipo di riconoscimento NON è automatico, ma ricade nella sfera di competenza dei singoli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi.
In particolare, l'equipollenza dei titoli di Studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica nazionale determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.
Le autorità competenti sono:
- Uffici Scolastici Provinciali per i Titoli di Studio pre-universitari (diplomi)
- Università per le Lauree in materie corrispondenti
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) per equipollenze complete, equivalenze specifiche dei titoli e titoli di Dottorato
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ai soli fini della singola procedura: parere favorevole a titoli/certificazioni di competenze di Paesi europei, valutabili dalle amministrazioni procedenti
Riconoscimento di QUALIFICA professionale conseguita all'estero
Al momento solo gli Agenti d'affari in mediazione (mediatori immobiliari) europei possono utilizzare la Tessera Professionale europea (EPC)
I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, devono chiedere il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e trovano in questa sezione del sito MIMIT le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le seguenti professioni:
- Acconciatore
- Agente di affari in mediazione
- Agente e rappresentante di commercio
- Autoriparatore
- Impianti
- Spedizioniere
- Somministrazione alimenti e bevande
- Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- Tintolavanderia
- Mediatori marittimi
- Consulente in proprietà industriale
Articolo 12 della Legge 29 del 2006 : “in caso di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato,
- (comma 1) l’Ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica”
- (comma 2) “La valutazione dei titoli di studio e' subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento”.