Imprese di autoriparazione
Proroga termine regolarizzazione meccatronica 5/01/2024 vedi Nota sotto
Definizione
La Legge n. 224/2013 considera attività di autoriparazione "tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi".
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le "attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento".
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto impotanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione introducendo la nuova sezione della meccatronica, vedi Circolare MiSE 3659/c 2013 - Indicazioni operative sull'attività di meccatronica scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
Dal 5 gennaio 2013 non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorre dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.
La Legge n. 224/2012 disponeva che le imprese che prima del 5 gennaio 2013 erano già iscritte ed abilitate per la sola sezione meccanica/motoristica o per la sezione elettrauto potevano proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi, cioè fino al 4 gennaio 2018. Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018" entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - è stata modificata la legge n. 224/2012 prorogando di cinque anni il termine per la denuncia del possesso dei requisiti per l'attività di meccatronica, da effettuarsi pertanto entro il 4 gennaio 2023.
Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante.
Nota: a seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 1 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 – recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", le persone in possesso dei requisiti tecnico professionali per la sola meccanica-motoristica o elettrauto, dovranno regolarizzarsi per la sezione meccatronica entro il 05/01/2024.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività se il titolare o il legale rappresentante ovvero il Responsabile tecnico, preposto con atto formale, sono in possesso dei requisiti morali e requisiti tecnico-professionali da dichiarare nella SCIA (mod. SCIA122).
Requisiti morali
- non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia
- non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 L. 122/92
Requisiti tecnico-professionali (almeno UNO)
- aver esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore come operaio qualificato per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni
- aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni
- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività
- essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94)
Responsabile tecnico
Può essere nominato Responsabile tecnico dell'impresa:
- il titolare di un'impresa individuale
- un legale rappresentante di una società
- un socio di una Snc anche non amministratore
- un dipendente dell'impresa
- un collaboratore familiare
Una medesima persona non può fare il responsabile tecnico di più officine della stessa impresa o di più imprese.
Un consulente o un professionista esterno non può essere nominato responsabile tecnico.
Per procedura iscrizione e modulistica consultare sito Supporto Specialistico > ATTIVITÀ REGOLAMENTATE
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail