Registro Esercenti il Commercio (ex REC registro SOPPRESSO)
Il REC Registro Esercenti il Commercio, istituito con L. 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" è stato SOPPRESSO
- nel 1999 per l'attività di commercio (D.Lgs 114/98);
- dal 4 luglio 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.L. 223/2006 c.d. “Decreto Bersani”, convertito con L. 248/2006).
Restano validi i requisti professionali per chi vi era iscrittto.
Chi intende avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante, trattoria e simili...) o di commercio all'ingrosso o al dettaglio di alimentari deve essere in possesso di requisiti morali e professionali, stabiliti dalla normativa statale e regionale.
Il soggetto che apre un'impresa con inizio delle attività suddette deve dichiarare il possesso dei requisiti nella pratica telematica Comunica firmata digitalmente e da trasmettere sia al SUAP del Comune che al Registro Imprese della Camera di Commercio.
In riferimento ai requisiti attuali (corsi SAB, attività lavorativa, ecc..), la valutazione dei casi particolari compete all'ufficio SUAP (ufficio commercio) del COMUNE dove si intende aprire l'attività.
La Camera di Commercio di Vicenza:
- NON accetta più domande di iscrizione al REC o per sostenere corsi o esami d'idoneità REC
- NON rilascia pareri o valutazioni sul possesso dei requisiti per soggetti NON iscritti al REC
- RICORDA che l'iscrizione al REC o il superamento dell'esame REC è un dato autocertificabile dal privato davanti alle PA, senza necessità di produrre certificati o altri documenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le PA effettueranno i relativi controlli d'ufficio.
VISURE REC
- rilascia ONLINE a pagamento (con Pagopa), previa richiesta email a servizi.informatici@vi.camcom.it la visura/certificato "Albi" attestante i dati completi di iscrizione al REC dell'interessato, in formato file, digitale; nella richiesta è obbligatorio fornire nome, cognome e codice fiscale del soggetto di cui si chiede la visura.
- rilascia a pagamento (con Pagopa) previa PRENOTAZIONE di appuntamento allo sportello (Cliccare in homepage www.vi.camcom.it, su "PRENOTAZIONE SERVIZI", in altro a destra) la visura/certificato "Albi" attestante i dati completi dell'iscrizione al REC dell'interessato in formato cartaceo; per il buon esito della richiesta, è consigliabile fornire nome, cognome e codice fiscale del soggetto di cui si chiede la visura.
- su richiesta, rilascia gratuitamente ai Comuni e alle altre PA preposte, copia della visura REC per il controllo delle autocertificazioni del privato di cui al D.P.R. 445/2000
ESAMI REC
- pubblica nel sito web gli IDONEI ESAMI REC nella presente pagina: da anno 1998 a 2006 (data ultimo esame 18/09/2006) che sono un requisito ugualmente valido per svolgere l'attività, anche se il soggetto non si è iscritto nel Registro REC.
- effettua su richiesta, a pagamento, ricerche per avere copia di esame REC svolto prima del 1998 o attestazione di superamento, nel caso non ci sia stata la successiva iscrizione al registro REC. NB. Sono necessarie ricerche in archivio e il dato non è reperibile in tempi brevi perchè si tratta di dati non informatizzati. E' necessario presentare DOMANDA alla Camera di commercio di "Accesso agli atti" (accesso documentale) con l'apposito Modulo, disponibile nel sito camerale, indicando la DATA, anche presunta, dell'esame rec e pagare i diritti di segreteria in anticipo (importo fisso: € 15 - con Pagopa). La richiesta sarà evasa entro 30 giorni.
NB: avvertenze in caso di richiesta di Visura "ALBI": il Registro digitalizzato del REC contiene dati storici, che potrebbero essere variati nel tempo. I dati storici non sono modificabili o aggiornabili. Le visure meno recenti possono essere incomplete perchè caricate automaticamente dal cartaceo nel registro informatico ARCA: in tal caso manca il codice fiscale del soggetto (serie di 000) e la data di iscrizione al REC (1/01/1000). Il codice fiscale del soggetto può essere integrato d'ufficio in visura, senza oneri, previa richiesta dell'interessato, con produzione di copia di idoneo documento con C.F.
Per poter svolgere l'attività di somministrazione alimenti e bevande il titolare/legale rappresentante dell'impresa o il preposto deve possedere UNO dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per conoscere i corsi autorizzati dalla Regione Veneto CLICCA QUI - avere per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato attività di impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione all'INPS
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti, in alternativa, al commercio/preparazione/somministrazione di alimenti
- essere stato iscritto al REC. È considerato in possesso del requisito professionale chiunque sia stato iscritto al REC per il commercio di merci appartenenti ad uno dei gruppi merceologici relativi ai prodotti alimentari. L’iscrizione al REC per i prodotti alimentari è stata obbligatoria fino al 24 aprile 1998.
Se un soggetto necessita di una visura "Albi" o certificato di iscrizione al REC con le categorie di iscrizione, può chiederla, a pagamento, esclusivamente alla Camera di Commercio di Vicenza o Uffici staccati in provincia > PRENOTANDO UN APPUNTAMENTO > Servizi integrati > Atti cartacei > certificati e visure - il rilascio del documento allo sportello è immediato. In alternativa, è possibile richiedere allo sportello dei servizi integrati il rilascio online della Visura, facendo il pagamento con Pagopa.
Nota: Il certificato REC non è più producibile alle Pubbliche Amministrazioni (cd. decertificazione): se si conoscono o si verificano con l'ufficio gli estremi della propria iscrizione al REC (numero di iscrizione e CF) basta autocertificarli nella prratica da inoltrare al Comune. Non è necessario allegare un certificato o visura della Camera di Commercio. Ricordiamo, comunque, che poiché i Comuni verificano d'ufficio le autocertificazioni, nel caso in cui l'iscrizione al REC risulti inesistente, il dichiarante potrebbe essere chiamato a rispondere per il reato di falso in atto pubblico.
É opportuno sapere che il certificato di iscrizione al REC o ad altri Albi in caso di vecchie iscrizioni cartacee, pre 1996, riporta dei dati incompleti (es. data 1/01/1000) ma resta valido per i restanti dati.
Se l'interessato non ricorda se era iscritto o meno al REC e/o vuole recuperare i propri dati, può:
- consultaregli Elenchi idonei esami REC 1998-2006 nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina
- per esami di anni precedenti: inviare MODULO DI ACCESSO AGLI ATTI via e-mail a: abilitazioni@vi.camcom.it (indicare nome/cognome, C.F. e presunto anno di iscrizione/esame)
Il superamento degli esami REC resta valido come requisito, anche in assenza della successiva iscrizione al Registro REC (che comprende più di 68.000 iscritti).
Il servizio di RICERCA atti cartacei nei fascicoli in archivio per eventuale rilascio di COPIA cartacea o digitale del documento è a pagamento, in base alla Tabella A dei diritti di segreteria del Registro Imprese. Presentare il Modulo di accesso agli atti
Nelle imprese individuali, nelle società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante o, in alternativa, dalla persona preposta all'attività, che può essere interna o esterna alla società.
La scelta del preposto deve risultare da apposito atto; si può essere nominato preposto per più società, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale è effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non meramente nominalistica.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il titolare, il legale rappresentante o il preposto nominato, sono obbligati all’effettiva gestione dell’esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (sono consentite assenze temporanee per comuni esigenze). Laddove ciò non avvenga, dovrà essere nominato un rappresentante ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS che garantisca la presenza costante.
per quesiti su esami agenti d'affari in mediazione, pratiche di commercio all'ingrosso e degli intermediari del commercio, sanzioni disciplinari agenti/mediatori, ruoli periti e conducenti, ex REC
per SUAP/SUE riservato a Comuni/Enti terzi del Suap per assistenza convenzioni e/o formazione sui portali telematici attivati
NUMERO UNICO GRATUITO DI ASSISTENZA SUAP
tel. 06 64892892
