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Spedizionieri: VERIFICA DINAMICA dei REQUISITI

PROROGA DEI TERMINI: Revisione imprese fino al 16 novembre 2026

Il procedimento di revisione iniziato il 15 luglio 2026  cesserà lunedi 16 novembre 2026 (termine per inviare le pratiche, prorogato dal 15 ottobre).

COS'E': Le imprese con attività di spedizioniere di cui alla legge n. 1442 /1941 devono confermare, con apposita pratica telematica al Registro Imprese, almeno una volta ogni 4 anni la permanenza dei requisiti morali e professionali d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività (art. 6 del DM 26 ottobre 2011). 

REVISIONE DINAMICA. L'impresa può inviare la pratica telematica anche spontaneamente, alla scadenza dei 4 anni dalla SCIA, senza attendere notifiche dalla Camera di commercio. La pratica, se ne sussistono le condizioni,  sarà accettata ed evasa, annotando in visura l'avvenuta revisione.

AVVIO:   La procedura di revisione ha preso avvio con la Determinazione Dir. n.48  del 14/07/2026 del Dir. Area 1 dr. Michele Marchetto, Conservatore del Registro Imprese, che individua le imprese da  verificare, in quanto attive da almeno 4 anni come  spedizioniere,  con sede legale e/o  unità locali in provincia di Vicenza (vedasi allegato in fondo alla pagina). Le imprese interessate ricevono dalla Camera di commercio di Vicenza la lettera di avvio della procedura di revisione  all'indirizzo PEC  -domicilio digitale iscritto al Registro Imprese, con le istruzioni per l'invio della pratica. 

CHI DICHIARA I REQUISITI: i legali rappresentanti, i preposti, i direttori e gli altri soggetti con funzioni di direzione o controllo, obbligati ai sensi della legge,  devono confermare il possesso dei requisiti, presentando al Registro Imprese all'interno della pratica telematica di revisione (tipologia: variazione attività, Mod. S5- società) in DIRE,  le dichiarazioni firmate nei Modelli camerali A e B,  da classificare poi come Mod. C47 - Modello verifica dinamica requisiti (vedasi allegati).

COSA INVIARE: 

In caso di sede legale a Vicenza: invio di Mod. A (legale rappresentante) + Mod B per gli altri soggetti obbligati

In caso di sole unità locali a Vicenza: invio di Mod. B (preposto)

FIRMA: I modelli di autocertificazione possono essere firmati digitalmente da ogni dichiarante, oppure, se il dichiarante  sottoscrive in forma grafica,  deve allegare la copia del documento di identità in corso di validità (il documento va allegato alla pratica separato, selezionando nel campo "Tipo documento" il codice “E20 - Documento di riconoscimento”).

SANZIONI: La mancata REVISIONE nei termini comporta un provvedimento di inibizione dell’attività di spedizioniere, con annotazione del provvedimento nella posizione REA/Registro Imprese di Vicenza.

L'impresa inibita per mancata revisione, se in possesso dei requisiti, può riattivarsi con invio dell'apposita SCIA ai sensi del DM 26/10/2011.

NB: non è possibile comunicare nella pratica di revisione alcuna variazione dei dati dell'impresa, perchè confliggerebbe con le dichiarazioni; se necessario, le variazioni vanno comunicate  in DIRE prima della revisione, con pratica autonoma. 

L'impresa con  sede legale fuori provincia, che fosse già stata revisionata anche nelle UL vicentine, cioè in modo completo, da un'altra Camera di commercio negli ultimi 4 anni, può mandare la relativa comunicazione al posto della revisione.

Nel caso l'impresa che abbia cessato l'attività di spedizioniere non è tenuta alla revisione; si invita ad informare in tal senso l'Ufficio, vedi Contatti.

► Avviso per PEC d'impresa scadute  o invalide: Nel caso l'impresa sia sprovvista di valido domicilio PEC, la pratica di revisione  sarà SOSPESA fino a che la PEC non sia stata riattivata con il proprio Gestore.

L'adempimento è esente da imposta di bollo, ma è soggetto al versamento dei diritti di segreteria di € 18,00 

 

Prima della revisione possono essere necessarie delle pratiche SCIA-Spedizionieri  o di aumento del capitale a 100.000 euro, per aggiornare i requisiti professionali da dichiarare; per i relativi costi vedere le schede del Supporto specialistico SARI. 

ll Modulo A di revisione riporta l'importo della cauzione (euro  258,23) previsto nel 2026  per la Camera di Vicenza, ma se l'impresa era in attività come spedizioniere da prima del 2012,  l'importo della cauzione può variare.

La normativa di riferimento è la Legge 14 novembre 1941, n. 1442, il cui art. 10 stabilisce che le Camere di Commercio determinano in autonomia il versamento di una cauzione obbligatoria per l'esercizio della professione di spedizioniere, tra un minimo e un massimo fissati dalla legge.

Fino al 2011, vi era un Elenco interprovinciale degli Spedizionieri di Verona, Vicenza e Rovigo,  gestito dalla Camera di Commercio di Verona, che aveva fissato la somma della cauzione in € 129,11. Pertanto, le imprese iscritte in tale elenco in quel periodo, o iscritte presso altre Camere di commercio,  hanno correttamente versato la cifra a suo tempo indicata dalla Camera competente, se la cauzione stessa è ancora  reperibile e risulta attiva.

In mancanza di documenti, la cauzione va ricostitutita ex novo e depositata presso la Camera di Vicenza con pratica SCIA.

Guide

Istruzioni pratica DIRE- sede legale

Istruzioni pratica DIRE- unità locali

MOD. C47

MODELLO A - VERIFICA REQUISITI titolare o legale rappresentante

MODELLO B - VERIFICA REQUISITI preposti e altri soggetti

Elenco Spedizionieri 2026

All.1. Det. Dir. Area 1 n. 48/2026 - Spedizionieri in revisione

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