condividi questa pagina
Condividi su Linkedin
Condividi su Twitter
Condividi su Facebook

Procacciatore d'affari: INFO su attività libera-occasionale

Definizione

Il procacciatore d’affari è una figura non disciplinata da norme di legge, che si presume occasionale.

L'istanza di iscrizione come IMPRESA con questa attività è possibile solo per i beni mobili. In ogni caso la domanda sarà valutata irricevibile e, pertanto, rigettata nel caso in cui:

  • l’attività  sia esercitata in modo del tutto saltuario e sporadico (es. meno di 30 gg/anno)  poiché mancherebbe l’esercizio in modo continuativo e organizzato dell’attività imprenditoriale.
  • l’attività  sia esercitata con CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, o per più di un anno o comunque con rinnovo tacito del contratto a tempo determinato. Ciò, poiché l'esercizio continuato di procacciamento affari/clienti per beni mobili si sostanzierebbe in attività abusiva (senza requisiti) di agente di commercio.
  • l'attività sia solo collaborativa e del tutto priva di propria organizzazione (es. il procacciatore è un dipendente del mandante o utilizza l'ufficio, l'auto aziendale, i moduli standard,  ecc.. di altra impresa)  per cui non ha le caratteristiche d'impresa autonoma.

Per iscriversi al Registro Imprese come procacciatore si deve allegare una lettera d'incarico e dimostrare l'occasionalità del rapporto. Come parametri  per l'occasionalità si può fare riferimento ad una fatturazione inferiore ai € 5.000/anno e all'attività legata a un singolo affare (contratto a tempo  determinato per es.  in occasione di fiere, congressi, ecc..)  senza  continuare il rapporto con il cliente dopo aver svolto l'incarico. 

Nel caso di attività CONTINUATIVA, cioè se il contratto o lettera d’incarico non ha limiti di durata,  prevede il rinnovo tacito  e/o rinvia alle norme vigenti sul mandato o sulla mediazione,  sarà considerata attività regolamentata. 

Di conseguenza:

A) Beni mobili

L'attività di procacciamento continuato e stabile d'affari/clienti relativa a beni mobili, è soggetta ai requisiti e alle norme sugli agenti e rappresentanti di commercio (Legge 204/1985 e DM 26.10.2011). Per iniziare l'attività si deve presentare SCIA con Modello "ARC" e Mod. Antimafia.

L'eventuale avvenuta iscrizione al Registro Imprese come procacciatore (attività occasionale) NON fa da requisito per una successiva iscrizione, dopo 2 anni di attività negli ultimi 5, come agente di commercio.

B) Beni immobili

L'attività libera di procacciamento d'affari nel settore immobiliare, anche in via occasionale (max 60 gg/anno)  è VIETATA: l'attività è sempre soggetta alle norme sugli agenti d'affari in mediazione (Legge 39/1989).  Per iniziare l'attività si deve presentare SCIA con Modello requisiti  "Mediatori" o MOC (mediatore occasionale) 

Istruttoria pratiche 

Il Registro Imprese  effettua un controllo preventivo sulle lettere di incarico e in genere sulle pratiche di inizio/variazione attività,  che  per le modalità del rapporto (durata contratto, norme applicabili) sono riconducibili ad agenzia o  mediazione immobiliare/merceologica (es. attività come “ricerche di mercato”, "procacciatore", “consulenze e marketing in campo mobiliare/immobiliare", "valorizzazione immobili" ecc.). Nel caso si riscontri che  si tratta di un'attività regolamentata, la pratica sarà respinta e sarà richiesta la SCIA con i Modelli ministeriali per dichiarare i requisiti di legge ai sensi del DM 26/10/2011.

Chi opera professionalmente  nel settore dei SERVIZI, mettendo in contatto come intermediario i clienti con il fornitore del servizio, ricevendo un compenso per il servizio di intermediazione prestato, va inquadrato come "agenzia d'affari", pertanto per l'avvio dell'attività è richiesta la presentazione di SCIA al Comune tramite SUAP. Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Agenzie-d-affari
 
L'attività di agenzia d'affari deve possedere le seguenti caratteristiche:
1) essere svolta con carattere di abitualità (e non quindi occasionalmente), professionalità e
organizzazione (seppur minima)
2) avere quale fine quello di lucro (e non quindi gratuito) secondo tariffa
3) configurarsi come una prestazione d'opera (obbligazione di fare)
4) la prestazione deve essere rivolta a chiunque ne faccia richiesta (quindi pubblica)
5) la prestazione deve consistere in una intermediazione (trattare per conto di altri)
 
NB: Esistono tipi particolari di agenzie d'affari, che sono soggette ad altri Enti competenti:
  • agenzie matrimoniali, di oggetti preziosi e di pubbliche relazioni - Questura;
  • agenzie investigative e di recupero crediti - Prefettura;
  • agenzie di viaggi - Provincia;

Procacciatore d'affari- approfondimento

Contatti
SUAP Abilitazioni
VICENZA, Via Montale 27
piano 4 - uffici 4.19 - 4.24
apertura al pubblico su appuntamento: da lunedì a venerdì 9-12 da prenotare via telefono oppure via e-mail a:
  • abilitazioni@vi.camcom.it
    per quesiti su esami agenti d'affari in mediazione, pratiche di commercio all'ingrosso e degli intermediari del commercio, sanzioni disciplinari agenti/mediatori, ruoli periti e conducenti, ex REC
  • suap@vi.camcom.it
    per SUAP/SUE riservato a Comuni/Enti terzi del Suap per assistenza convenzioni e/o formazione sui portali telematici attivati

    NUMERO UNICO GRATUITO DI ASSISTENZA SUAP
    tel. 06 64892892