Come mantenere i requisiti professionali
Il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio è stato soppresso dal D. lgs. 59/2010.
Dal 1 gennaio 2020 l'iscrizione al Ruolo provinciale degli Agenti e rappresentanti di commercio, non è più, di per sè, requisito valido per iniziare l'attività. Vale al suo posto la qualifica di agente trascritta nella posizione provinciale REA dell'impresa o della persona al Registro Imprese.
Cosa fare in caso di cessazione dell'attività e/o qualifica di agente iscritto al REA/Registro Imprese
L'agente, per mantenere il vecchio requisito, può inviare una pratica telematica al Registro Imprese entro 90 gg. con cui in alternativa:
- apre una POSIZIONE REA persona fisica come agente di commercio (non impresa) soggetta a pagamento di diritto annuale. L'iscrizione REA Persona Fisica serve solo per mantenere la qualifica, non attiva i codici ATECO e non permette di svolgere l'attività di agente, neppure in via occasionale. N.B.: Se cessa l'impresa individuale non è possibile, per ragioni tecniche, "trasformarla" in una posizione REA-persona fisica. E' necessario fare due pratiche: 1) cessazione REA dell'impresa 2) apertura di nuova posizione REA P.F. (usare il riquadro "Note" per inserire il requisito dell'impresa precedente: c.f., rea, p.iva)
- apre una nuova POSIZIONE REA d'impresa con attività di agente di commercio.
In sintesi
- Chi cessando l'attività, mantiene sempre i requisiti (titolo di studio idoneo o corso abilitante) può sempre presentare la pratica SCIA con Modello ARC: NON serve fare la pratica REA-persona fisica.
- Chi cessando l'attività, perde col tempo il requisito lavorativo, se vuole riservarsi la possibilità di divenire nuovamente agente, senza dover fare il corso, DEVE fare la pratica REA-persona fisica per trascrivere il requisito ex Ruolo nel REA entro 90 gg. o entro il termine stabilito dalla legge (vedere le scadenze nel paragrafo successivo).
- ex Agenti con TITOLO DI STUDIO idoneo o CORSO regionale: questi requisiti non scadono, sono sempre VALIDI.
- ex Agenti che avviano o mantengono un'attività di commercio/vendita, in forma autonoma o dipendente: il requisito lavorativo resta valido fino alla cessazione dell'attività; dopo valgono le regole generali.
- ex Agenti cessati dal Registro Imprese dopo almeno 2 anni di attività come agente o nel settore commercio/vendite: il requisito lavorativo resta valido per 3 anni dalla cessazione dell'attività (sono richiesti 2 anni di attività negli ultimi 5 rispetto alla data della SCIA).
Gli agenti in possesso di almeno UNO dei requisiti vigenti (titolo idoneo, corso abilitante o attività dipendente/d'impresa nel settore commercio/vendite) non serve che aprano la posizione REA-persona fisica, perchè possono dichiarare nella SCIA (Mod. ARC) il requisito.
AGENTE DECADUTO: L'agente di commercio già iscritto al Ruolo Agenti di commercio e cessato come REA dal Registro Imprese, senza aver aggiornato entro il 31.12.2019 i dati del Ruolo nel Registro Imprese come previsto dal DM 26.10.2011, è decaduto dal requisito. Deve certificare nella SCIA il possesso dei requisiti ATTUALI, cioè deve avere in via alternativa: titolo idoneo, corso abilitante regionale o almeno 2 anni negli ultimi 5 di lavoro nelle vendite (vedere le tabelle pubblicate)
Casi particolari di iscrizione REA del requisito ex Ruolo:
- Se l'agente cessato, vuole avviare (o far parte di) una SOCIETA' con attività di SERVIZI (es. pulizie, trasporti, agenzia di viaggi) non valida come requisito lavorativo per l'agente, per mantenere il requisito ex Ruolo deve iscriverlo entro 90 giorni dalla cessazione aprendo una AUTONOMA posizione REA -persona fisica (usare il riquadro "Note" per inserire il requisito lavorativo dato dall'impresa precedente: c.f., rea, p.iva).
- Se l'agente cessato apre un'IMPRESA INDIVIDUALE con attività di SERVIZI o diversa da commercio/vendite, per l'univocità del numero REA, per mantenere il requisito lavorativo ex Ruolo deve iscriverlo entro 90 giorni dalla cessazione nella sezione REA dell'impresa, COME QUALIFICA sotto la persona (usare il riquadro "Note" per inserire il requisito dato dall'impresa precedente: c.f., rea, p.iva).
Le posizioni cancellate dal Ruolo Agenti di commercio e le posizioni REA/Registro Imprese non aggiornate/iscritte con la procedura prevista dal DM 26.10.2011(Scia e Mod. ARC) non sono mai valide come requisito.
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