Come diventare Agente e Rappresentante di commercio
Definizioni
L'agente e rappresentante di commercio è un'attività regolamentata dalla Legge 204/1985, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali.
Categorie:
- Agenti di commercio: colui che con il contratto di agenzia assume, stabilmente e verso retribuzione, l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.). L'agente opera in forma autonoma e a proprio rischio.
- Agente e Rappresentante di commercio: colui che promuove la conclusione di contratti e ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto (preponente) a favore del quale presta la propria opera.
- Sub Agente di commercio: è un agente di commercio a tutti gli effetti; l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che è anch'essa un agente di commercio.
Il Ruolo degli Agenti di commercio (RARC) è stato abolito dal D.lgs. 59/2010. L'attuale disciplina è contenuta nel DM 26 ottobre 2011 che ha stabilito l'scrizione diretta dell'impresa-agente abilitato all'attività nel Registro Imprese con contestuale presentazione del Modello ARC con SCIA, dichiarando i requisiti richiesti.
Requisiti personali
- avere compiuto 18 anni
- essere cittadini italiani o di Stato dell'UE o cittadino extra UE con permesso di soggiorno
Requisiti morali (TUTTI- da dichiarare)
- godere dell'esercizio dei diritti civili
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni
- non essere interdetti o inabilitati.
- non essere stati dichiarati falliti, salvo l'avvenuta chiusura della procedura. NB: per le procedure aperte dal 15/07/2022 in base al "Codice della crisi" (D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.) i riferimenti normativi a "fallimento" devono intendersi come "liquidazione giudiziale".
Requisiti professionali (almeno UNO -da dichiarare)
- TITOLO di studio: avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche o altro titolo di studio idoneo. Sono validi i titoli di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola secondaria inferiore (scuola media), statali, legalmente riconosciuti e paritari; escludendo, quindi, gli attestati di qualifica professionale rilasciati a seguito di corsi professionali effettuati sulla base di delibere di Amministrazioni regionali o provinciali, presso enti pubblici o privati. Vedi l'ELENCO dei titoli idonei nella sezione Documenti e link utili.
Se il titolo è straniero o non è in elenco, produrre con la pratica SCIA anche il certificato di equipollenza ad un titolo idoneo rilasciato dall'ente (es. Università) o dal Ministero competente. Se il titolo di studio è straniero, serve anche la sua traduzione giurata in italiano, vedi: Riconoscimento in Italia dei titoli di studio o qualifiche professionali conseguite all'estero
La Camera di Commercio non effettua "riconoscimenti" di titoli di studio stranieri e non accetta titoli non riconosciuti in Italia. - CORSO: avere frequentato con esito positivo uno specifico Corso professionale riconosciuto dalla Regione. Per frequentare un Corso professionale in provincia di Vicenza consulta Enti di formazione riconosciuti dalla Regione Veneto
La Camera di Commercio non è un ente di formazione pertanto non organizza questi corsi. - LAVORO: avere operato nel settore del commercio/vendite in forma autonoma a) come impresa o b) come dipendente qualificato alle vendite per almeno 2 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della SCIA. Vedasi l' Allegato Elenco di requisiti: "Lavoro: Livelli e Qualifiche".
- REQUISITO ABILITANTE: l'iscrizione ex Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio NON vale più come requisito. Al suo posto, nel Modulo ARC (SCIA) come requisito vale ora, se esistente, l'iscrizione come agente di commercio-persona fisica o agente-impresa nel Registro Imprese/REA. Il dato del n. REA può essere inserito nelle Note Finali del Modello ARC.
NOTE al punto 3.
- a) In caso di qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite: non è necessario dimostrare il livello contrattuale, è sufficiente autocertificare il possesso di tale qualifica
- b) L'attività di vendita/commercio come IMPRENDITORE è valida come requisito, ma non è prevista nella casistica del Modello ARC, per cui bisogna compilare la sezione finale "note integrative" del Modello ARC, citando i dati (n.REA, p.iva o codice fiscale) dell'impresa attiva al RI per la vendita/commercio da almeno 2 anni negli ultimi 5.
- c) L'attività d'impresa di "produzione" di beni implica l'attività di vendita ed è valida come requisito
- d) L'iscrizione REA come agente di commercio, dopo la cancellazione dal Registro Imprese, resta valida come requisito per 90 gg.
- d) L'attività di preposto alla vendita/commercio come dipendente o collaboratore familiare va dimostrata allegando alla pratica la documentazione idonea (es- versamenti INPS, iscrizione Inail; in caso di inquadramenti contrattuali generici, allegare documenti integrativi da cui risulti la qualifica o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro).
- e) Il Ministero dello sviluppo economico, con parere 8/06/2015 n. prot. 85793, ha precisato che ha i requisiti professionali abilitanti alla professione di agente e rappresentante di commercio anche il collaboratore familiare o partecipante all’impresa familiare che ha maturato un’esperienza lavorativa biennale in un’impresa individuale esercente attività di agenzia e rappresentanza. Nella predetta attività è rinvenibile lo svolgimento di mansioni di organizzazione e direzione delle vendite, se l’incarico di collaboratore può essere assimilato al rapporto di concreta dipendenza dall’impresa.
- f) In caso di inizio attività di agente di commercio di oggetti preziosi, è possibile iscrivere l'impresa INATTIVA al Registro Imprese, per poi richiedere l'autorizzazione (licenza) alla Questura (si tratta di un'estensione all'agente/rappresentante dell'autorizzazione all'impresa mandante). L'autorizzazione va allegata assieme al mandato alla successiva pratica SCIA con Mod ARC per attivare l'impresa.
NB: le sottoelencate attività non sono considerate abilitanti:
- procacciatore d'affari (art. 2222 c.c.)
- contratto di lavoro a progetto (art. 61-69 D.lgs. 276/03)
- apertura di sola partita IVA per libera professione (es. consulenti, prestazione di servizi, ecc.)
- prestazione di servizi (es. amministrazione di condomini, agenzia di viaggi, agenzia d'affari, pulizie).
NO SUAP: Nel Menu di compilazione pratica del Suap https://www.impresainungiorno.gov.it/ infatti non sono presenti gli intermediari del commercio. Le imprese con attività di mediatore ex l. 39/1989, agente e rappresentante di commercio (tra cui è compreso il procacciatore d'affari a tempo indeterminato) e di spedizioniere, non presentano pratiche al Suap, ma solo al Registro Imprese.
COMUNICA: L'iscrizione avviene con pratica telematica da inviare al Registro Imprese, per istruzioni consultare:
- Supporto Specialistico Registro Imprese, schede su "agente di commercio"
- Portale DIRE dove è possibile compilare la modulistica relativa agli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi accedendo all' apposita voce Direttiva servizi
- solo in caso di richiesta di revisione quinquennale selezionare Verifica dinamica dei requisiti
- Istruzioni per invio semplificato di alcune pratiche di variazione (provvedimento Dirigente Area 1 n.33/2019) scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Pratica SCIA: L'impresa che esercita l'attività in più sedi e/o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Ai sensi della l.241/90 la data di inizio attività DEVE coincidere con la data di invio della pratica SCIA, non può mai essere retroattiva o diversa.
ATTIVITA' E CODICI ATECO: Non è corretto usare codici generici residuali Ateco per vari prodotti (46.19) se esiste un codice specifico della merce. L'agente di commercio ha diversi codici Ateco a disposizione a seconda delle merci che tratta (gruppo Ateco 46.1..) anche se non per ogni merce è prevista una specifica classificazione ATECO. In caso di diversi prodotti, con codici specifici, bisogna indicarli tutti nella pratica di inizio/variazione attività, mentre il codice residuale 46.19 è riservato alle merci non codificate.
Riguardo i servizi, se non è prevista una classificazione ATECO 2007 specifica, non bisogna classificare l’attività in modo generico, ma mantenere il riferimento ai codici Ateco esisitenti, anche se occorre utilizzare un codice diverso (es.: intermediazione in noleggio auto = noleggio auto), specificando nella descrizione l'attività di agente di commercio.
Modello Ministeriale ARC per i requisiti e Modello Antimafia
Il richiedente può iniziare l'attività solo se dichiara nella SCIA il possesso dei requisiti personali, morali e professionali compilando il Modello Ministeriale ARC (esclusivamente il modello ARC generato dal sistema DIRE) e allegando il Modello Antimafia (disponibile nel presente sito camerale) alla pratica telematica. Il Modello va firmato dall'agente con firma digitale o grafica (fac-simile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina).
NB: In caso di autocertificazione Antimafia “Persona Giuridica” il legale rappresentante della persona giuridica fornisce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di Commercio con indicazione dei nominativi dei componenti dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, dell’organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali (art. 67 del Codice delle leggi Antimafia).
Nota: non è corretto definire l'agente come libero "procacciatore", se l'attività si svolge in modo continuativo o a tempo indeterminato: in tal caso sono obbligatorie le iscrizioni ai ruoli INPS del terziario e alla Fondazione ENASARCO Ente Nazionale Assistenza per gli Esercenti e Rappresentanti di commercio ente di diritto privato, presso il quale si deve effettuare l'iscrizione al Fondo di previdenza e di assistenza integrativo dell'INPS.
MANDATO: allegare copia del contratto di incarico come agente (mandato) firmato dall'impresa mandante (= impresa a favore della quale si esercita l'attività). Nel caso il documento originale sia in lingua straniera, va allegata anche la relativa traduzione giurata. Nel caso il mandato in forma scritta non sia disponibile, allegare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa mandante che sussiste un rapporto di mandato con l'agente che presenta la SCIA.
Date di efficacia: Se la data di firma del mandato è anteriore all'invio della pratica SCIA al Registro Imprese, è opportuno che vi sia inserita una clausola sospensiva degli effetti del contratto fino alla data di iscrizione/attivazione dell'agente al Registro Imprese, non potendo lo stesso operare legittimamente prima di essere iscritto come impresa al REA/Registro Imprese.
La stipula di nuovi o ulteriori mandati per merci dello stesso settore merceologico (stesso codice ATECO) anche con nuovi e diversi mandanti non comporta necessità di invio di pratiche al Registro Imprese. Se invece cambiano l emerci, per cui si aggiunge o si modifica il settore Ateco dell'impresa, va mandata in DIRE la relativa pratica Comunica di variazione attività (mod. I2:impresa o mod. S5: società) con SCIA e Modello ARC, allegando il nuovo mandato.
L'Agente o il rappresentante di commercio non può svolgere contestualmente
A) attività di mediazione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 204/1985
B) un'attività dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, associazioni od enti privati *
* NB: la Circolare del M.I.C.A. n. 2124/C del 22 maggio 1970 ritiene ammissibile l'esistenza di un rapporto interno di lavoro subordinato tra il rappresentante legale della società e quest'ultima. Il conseguente rapporto di immedesimazione organica attua un collegamento fra gli interessi della società e l'esercizio dell'attività di agente. Tale collegamento è ritenuto dalla legge non pregiudizievole per l'indipendente esercizio dell'attività di agente di commercio e quindi non è ostativo all'iscrizione.
Requisiti: Il titolo di studio straniero per avere valore in Italia deve essere statto riconosciuto equipollente a un titolo valido (vedi elenco) dal Ministero Miur o dall'Università italiana competente. La eventuale qualifica estera di agente deve essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro. L'ev. requisito lavorativo nel settore vendite deve essere documentato. Comprovato lo stabilimento in Italia e il possesso dei requisiti di legge, l'agente può iniziare il lavoro autonomo.
B) L' agente italiano può operare anche all'estero. Nei Paesi dell'UE l'art. 13, par. 2, del Reg. C.E. n. 883/2004 impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione alla:
- legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.
C) Nel caso invece l'agente di commercio, anche con mandante italiano, non risieda in Italia e abbia il centro degli interessi in un Paese estero, egli è soggetto alla normativa/tassazione estera: non si iscrive al Registro Imprese, nè deve avere i requisiti degli agenti italiani.
NB: i titoli di studio, contratti e documenti esteri devono essere depositati al Registro imprese in copia/originale e tradotti in lingua italiana, con traduzione giurata.
1. Il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attivita' e' attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «ARC».
2. Devono compilare il Mod. ARC il titolare di impresa individuale, i legali rappresentanti della società, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita' per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «REQUISITI»
Nelle società con attività di agente di commercio il legale rapppresentante deve avere i requisiti. (La legale rappresentanza spetta agli amministratori in base a quanto prevede l'atto costitutivo o lo statuto. Se l'atto prevede che all'organo amministrativo spetta la legale rappresentanza, i requisiti per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti da TUTTI i componenti dell'organo amministrativo.) I requisiti sono richiesti al LEGALE RAPPRESENTANTE, al PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CDA, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO e a eventuali ulteriori PREPOSTI all'attività di agente di commercio. Se la società ha un Consiglio di Amministrazione con un amministratore NON LEGALE RAPPRESENTANTE egli può essere privo di requisiti per l'agente di commercio.
- Per il parere ministeriale 3 febbraio 2015 prot. n. 0014459: “nell’ipotesi di società con più rappresentanti legali, è ammissibile.. l’iscrizione/abilitazione della stessa a mezzo di un solo legale rappresentante quale unico titolare di specifico mandato all’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza. Ciò però comporterà necessariamente la verifica che la limitazione dei poteri venga così prevista: nel caso di società di persone con specifica previsione statutaria; nel caso di società di capitali con verbale del C.d.A. con cui sia attribuita ad un solo Amministratore la delega in esclusiva dei poteri inerenti l’attività di agenzia e rappresentanza. Pertanto, qualora dall’atto costitutivo o da un verbale del Consiglio di Amministrazione risulti espressamente che il mandato per l’attività agenziale è affidato solamente ad uno dei legali rappresentanti (quindi con l’esclusione esplicita degli altri), solo quest’ultimo dovrà possedere i requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività”
Inibizione dell'attività
L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio avviene nei seguenti casi:
- perdita di uno dei requisiti di onorabilità
- incompatibilità
- provvedimento di interdizione o inabilitazione
- decesso dell'agente, se subentrano nell'attività dell'impresa soggetti senza requisiti
I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nella sezione REA del Registro Imprese ed è ammesso il ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e Made in Italy.
Sanzioni amministrative
In base all' Art. 9 della legge 204/1985, è vietata l'attività di agente per chi non ha i requisiti. Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (iscrizione con Scia e Modello ARC) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
3.1 Modello Antimafia 1 "Impresa e Ausiliari"
3.2 Modello Antimafia 2 "Ausiliare dell'impresa"
3.3 Modello Antimafia 2 bis "Persona Giuridica"
Elenco dei titoli di studio idonei (agg.2022)
Elenco dei requisiti da lavoro - Livelli e qualifiche
Parere MISE su impresa familiare
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