Agenti e Rappresentanti di commercio: revisione dinamica
Le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza con sede o unità locale in provincia di Vicenza ed esercenti in via principale o secondaria l’attività di agente e rappresentante di commercio da almeno 5 anni, ricevono dalla Camera di Commercio di Vicenza una comunicazione PEC (in mancanza, con racc. A.R.) contenente Istruzioni e LINK per la presentazione della revisione.
La revisione è prevista almeno una volta ogni ogni 5 anni dalla presentazione della SCIA dell'impresa.
In caso di avvio con PEC della procedura di revisione generale, la revisione può essere fatta in due modalità alternative, a scelta dell'agente.
- a) registrazione dell'agente al Portale Servizi e invio del relativo Modulo con firma grafica o digitale.
- b) pratica telematica al Registro Imprese, con Modello C47. Per la pratica è obbligatoria la firma digitale di tutti gli allegati e la firma del Modello da parte dell'agente, in forma grafica o digitale.
L'agente notificato con PEC che non effettua la REVISIONE nei termini assegnati viene INIBITO (l'impresa diviene inattiva) ma può riattivarsi presentando al Registro Imprese la pratica telematica SCIA con Modello ARC e mod. Antimafia.
REVISIONE VOLONTARIA: Poichè ogni agente presenta la SCIA di inizio attività in tempi diversi e può anche sospendere e riprendere l'attività, la scadenza fissata per fare la revisione generale è convenzionale. Pertanto, considerata anche la possibilità di trasferimenti sede, di variazioni attività, errori o mancate notifiche, è sempre possibile per l'agente iscritto con SCIA da 5 anni, che risulti per qualsiasi ragione non REVISIONATO, inviare volontariamente la sua pratica di revisione al Registro Imprese. La pratica è accettata anche se la revisione generale non è in corso. In tal caso l'invio è possibile solo tramite la pratica telematica (b) al Registro Imprese.
Per invio delle pratiche telematiche consulta Supporto Specialistico Registro Imprese oppure contatta il Contact Center 0444 994.200.
- posizioni ex Ruolo iscritti con REA-persona fisica (sono controllati d’ufficio solo i requisiti morali), autonome o all'interno del REA di imprese individuali, con altre attività
- imprese inattive
- società con procedure concorsuali in corso
- imprese che cessano l’attività di agente in provincia entro il periodo previsto per la revisione
- imprese che hanno già inviato spontaneamente la pratica di revisione nell'anno in corso
- società in fase di scioglimento e liquidazione, salvo continuino l’attività di agente
- agenti assicurativi
- agenti in attività finanziaria
- procacciatori d'affari (attività occasionale)
Se alcune figure di intermediari del commercio si ritenessero iscritte al Registro Imprese in modo errato, devono variare l'attività con SCIA e Modello requisiti ai sensi del DM 26 .10.2011.
- FASE 1: revisione di società
- FASE 2 :revisione di imprese individuali
In caso di mancata ricezione o di errata consegna della lettera di avvio revisione, segnalare a: abilitazioni@vi.camcom.it
Il Registro delle Imprese di Vicenza sarà l’unico Registro destinatario della pratica anche qualora l’impresa svolgesse attività di agente in più sedi o localizzazioni ubicate in Province o Regioni diverse. Non rientrano nella revisione i rapporti di collaborazione con agenti iscritti in altre Camere di commercio.
In caso di DATI non corretti IN VISURA è necessario inviare prima la pratica telematica Comunica di VARIAZIONE attività, cariche ecc.. al Registro Imprese e dopo la pratica di REVISIONE, al fine di rendere dichiarazioni coerenti con i dati in visura. (Mod. S2/S5 e Mod.Requisiti per società; Mod. I2 e Mod.Requisiti per imprese individuali) .
L’Agente deve attendere l'avviso/notifica PEC di avvio procedura con le istruzioni per accedere al Portale Servizi online e
A) registrarsi con SPID, CNS o con LOGIN e PASSWORD (come diretto interessato o come intermediario)
B) compilare e firmare il Modulo di dichiarazione dei requisiti dell'agente
C) allegare copia del mandato (se ci sono più mandati, almeno uno) o dichiarare che il mandato vigente è quello depositato al Registro Imprese con la pratica SCIA di inzio attività
D) pagare i diritti di segreteria di € 18 (esente bollo) con sistema pagoPA (ricevuta automatica)
Nota tecnica: NON digitare nella pratica parole con caratteri speciali (es. parole con l'accento come Contrà, simboli come &, " ecc..) , perchè potrebbero bloccare l'invio del Modulo.
La pratica sul Portale Servizi è pensata per essere fatta direttamente dall’agente, non sono previste deleghe. Chi si registra, nei Moduli è considerato come un agente, per cui l'eventuale intermediario fa solo da tramite e non deve “sovrapporsi” ai dati dichiarati e ai contatti dell’agente. Il Modulo di dichiarazione va firmato solo dall'agente di commercio. E' possibile in alternativa fare la pratica telematica di revisione/variazione attività dell'impresa, selezionando il Modello C47 (revisione).
Le istruzioni sono disponibili nel Portale stesso e nella Scheda informativa scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Per le pratiche inviate al Portale Servizi è necessario RISPONDERE alle correzioni aperte (verificare le notifiche di MESSAGGI DI POSTA )
- Istruzioni e ASSISTENZA TECNICA sono disponibili nel Portale SERVIZI
- Consulta prima la Scheda informativa scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina
- Caricare files solo in formato DOC, DOCX, PDF, PDF/A, P7M, XLS E XLSX (no jpeg)
Esito istruttoria
Al termine dell'istruttoria l'agente/rappresentante riceverà via e-mail nel Portale una comunicazione dalla Camera di CHIUSURA POSITIVA o NEGATIVA o eventuale richiesta di correzione.
Il Registro delle Imprese è tenuto, almeno una volta ogni 5 anni, a verificare la permanenza dei "requisiti di idoneità" previsti dalla L. 204/1985 per lo svolgimento dell’attività regolamentata di agente e rappresentante di commercio da parte di imprese iscritte e dei loro preposti (art. 6 decreto MISE del 26/10/11).
La Camera di Commercio di Vicenza effettua a tal fine la "revisione" delle imprese che esercitano l'attività di Agenti e Rappresentanti di commercio, verificando i requisiti morali e professionali (compresa l'assenza di incompatibilità) per lo svolgimento dell'attività.
L'agente privo di Spid o CNS o che non abbia familarità con i mezzi informatici può rivolgersi a un intermediario per spedire la pratica.
L'intemerdiario registrato sul Portale servizi può lasciarle in bozza, inserire allegati e spedire anche più pratiche. Le autocertificazioni dei requisti devono comunque contenere solo i dati degli agenti ed essere firmate solo dagli agenti.
In alternativa al Portale Servizi, si può spedire la pratica telematica di revisione con firma digitale, inviando una pratica di variazione attività al Portale del Registro Imprese, con Mod. C47 (revisione agenti)
Consigliamo di verificare la propria visura con il "cassetto digitale dell'imprenditore" o vedere dal sito: www.registroimprese.it in "Cerca un'impresa" i dati della propria impresa se aggiornati e corretti; in particolare è importante controllare:
- avere almeno 5 anni di attività come agente di commercio
- Mandato vigente: se plurimandatari va presentato almeno un mandato; se vi sono dati sensibili possono essere oscurati o omessi; se l'impresa non ha mandati in corso o il mandato è invariato rispetto alla SCIA di inizio attività, lo può autocertificare in Nota;
- se l'attività di agente è sospesa da lungo termine o cessata, si deve mandare una pratica di sospensione/cessazione attività al Registro Imprese (Mod. S5 se società; mod. I2 se impresa individuale) .
- codici ATECO dell'attività NON conformi in Agenzia delle Entate e al Registro Imprese o contratto di mandato NON corrispondente a descrizione attività e codici inseriti in visura. Inviare pratica Comunica di rettifica attività e allineamento codici
- in caso di imprese o società con UNICA attività di agente: tutti i titolari, legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i preposti devono essere in possesso dei requisiti; se vi sono più attività, può essere fatto un verbale di assemblea che delega ai soggetti con i requisiti l’attività di agente.
- incompatibilità: l'agente non si può svolgere l'attività di mediazione (L. 39/1989) o avere un rapporto di lavoro dipendente i
- ev. PEC scaduta o invalida dell’impresa. La COMUNICAZIONE di indirizzo PEC valido è obbligatoria; è una pratica telematica “semplice”, esente da diritti e imposta di bollo
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