Agenti d'affari in mediazione: segnalazioni e sanzioni
La Camera di Commercio ha il compito di vigilare in generale sulla regolazione del mercato e in particolare sullo svolgimento dell’attività di mediazione PROFESSIONALE svolta ai sensi della legge n.39/1989 nell'ambito della Provincia di Vicenza.
Di seguito sono riportare le modalità per la segnalazione di irregolarità e le sanzioni in cui si può incorrere chi svolge abusivamente o in modo irregolare l'attività di mediazione di cui alla legge n. 39/1989.
Per segnalare l'irregolarità di un Agente d'affari in mediazione (per es. l'agenzia non è regolarmente iscritta, non ha depositato la modulistica, non ha stipulato la polizza assicurativa obbligatoria, usa collaboratori abusivi o svolge attività incompatibile) è opportuno prima verificare nel Portale di verifica dei mediatori vicentini e/o nel Portale nazionale www.registro imprese.it- cerca impresa:
- se la persona che sta operando è iscritta al REA con la qualifica di "agente d'affari in mediazione" e/o di "preposto alla mediazione"
- se l'impresa abbia una sede o un'unità locale attiva in provincia di Vicenza (REA VI..)
- se svolge effettivamente attività di mediazione (codice Ateco 68.31) di cui alla L.39/1989
Se la sede o unità locale dell'impresa è fuori della provincia di Vicenza, inviare la segnalazione alla Camera di Commercio competente.
Se la persona o l'impresa che svolge mediazioni non è iscritta al Registro Imprese o vi è iscritta con attività diversa (altri codici ateco) vedi "mediatore abusivo".
Se l'impresa è iscritta in provincia di Vicenza, si può inviare una Segnalazione in carta semplice (non ci sono Moduli) indicando in breve le parti, i fatti e i documenti probatori. Consegnarla con UNA delle seguenti modalità:
- di persona alla sede della Camera di Commercio di Vicenza, via Montale 27. In questo caso è obbligatorio l'appuntamento da prenotare in https://www.vi.camcom.it/it/cameravi/prenotazione-servizi.
- via PEC a cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it , c.a. Ufficio Suap fascicolo d'impresa, procedure abilitative
- via posta ordinaria a: Camera di Commercio di Vicenza - Ufficio Suap fascicolo d'impresa, procedure abilitative – Via Montale 27 – 36100 Vicenza.
La segnalazione va FIRMATA. Le segnalazioni anonime, non sottoscritte o non verificabili non possono esser prese in considerazione. L'Ufficio si riserva di valutare se procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti o archiviare la pratica.
Documenti da allegare
Obbligatori: dati identificativi dell'impresa o del mediatore.
Facoltativi: dati identificativi di altri soggetti, per es. testimoni, copia della modulistica compilata (proposta di acquisto/ locazione, del conferimento dell'incarico di mediazione) biglietti da visita, ev. pubblicità in opuscoli o quotidiani, mail, messaggi o corrispondenza intercorsa, atti giudiziari, notarili e ogni ulteriore documento idoneo a descrivere i fatti.
Nota: in caso di procedimento giudiziario (civile o penale) pendente per gli stessi fatti, la procedura disciplinare non può essere avviata; se già avviata, viene SOSPESA, in attesa dell'esito del giudizio.
Esercizio illegittimo dell'attività
Chiunque esercita l'attività di mediazione senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (si intende abusivo anche il caso di mancata nomina o mancata comunicazione della sostituzione del preposto) è punito con la sanzione amministrativa da € 7.500 a € 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.
L'ufficio della Camera di Commercio di Vicenza, a seguito di verifica d'ufficio o su segnalazione di privato, non può procedere direttamente, ma solo denunciare all'Autorità Giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, senza titolo e in qualsiasi forma (es. sotto veste di "procacciatore d'affari", "consulente immobiliare", "agente professionale", ecc..) , anche in maniera occasionale, la professione di agente d'affari in mediazione.
A coloro che siano incorsi per 2 volte nella sanzione amministrativa di esercizio abusivo dell'attività, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale:
"Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000."
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 15.000 a € 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo»
La procedura disciplinare si applica ai mediatori iscritti al Registro Imprese, previa segnalazione documentata o verifica d'ufficio di inosservanza di norme o comportamento scorretto, tale da comportare un turbamento del mercato.
In caso di avvio di procedimento disciplinare, il mediatore viene sentito personalmente e può presentare documenti/testimoni o essere assitito da un legale o altra persona di fiducia (vedi Linee Guida approvate dalla Giunta camerale con delibera n.125 del 13/09/2018).
La sanzione disciplinare consegue sempre in caso di sanzione amministrativa. Le sanzioni disciplinari, amministrative e penali sono iscritte per estratto nella posizione dell'impresa, nella sezione REA (repertorio economico amministrativo) del Registro Imprese.
Contro i provvedimenti disciplinari emessi dalla Camera di Commercio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle imprese e Made in Italy (MIMIT), con effetto sospensivo.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie è ammesso il pagamento ridotto o l'opposizione ai sensi della legge n. 689/81, da presentare nei termini all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio, con effetto sospensivo.
Il Dirigente responsabile del Registro Imprese infligge, sulla base di apposite "Linee Guida", le seguenti sanzioni disciplinari al mediatore iscritto al Registro Imprese che violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge nell'esercizio dell'attività:
A) sospensione dell'attività fino a sei mesi (ex sospensione dal Ruolo)
- nei casi di turbamento del mercato meno gravi
- nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione
B) inibizione dell'attività (ex cancellazione dal Ruolo)
- nel caso di esercizio di attività d'impresa o professionali incompatibili con la mediazione
- quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa
- nel caso di esercizio di attività dopo il decesso dell'unico titolare
- per mancata nomina del preposto in unità locale o sede secondaria
C) inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal Ruolo):
- turbamento grave del mercato
- agenti che, nel periodo di sospensione, compiano atti inerenti al loro ufficio
- agenti cui sia stata irrogata 2 volte la sospensione dell'attività
Mancato deposito dei formulari e/o utilizzo di formulari diversi da quelli depositati
Agente d'affari in mediazione (agente immobiliare) che per la propria attività si avvale di moduli o formulari non depositati presso la Camera di Commercio competente è punito con la sanzione amministrativa di € 1.549.
Chi si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione amministrativa di € 516.
Mancanza di idonea copertura assicurativa
Per l'esercizio della professione di Agente d'affari in mediazione (agente immobiliare) deve essere stipulata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali dell'impresa(RC) ed a tutela dei clienti. Gli agenti immobiliari che violano l'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa di una somma compresa fra € 3.000 e € 5.000.
NOTA: quest'ultima sanzione, stabiita dall' art. 1 c. 993 legge di Bilancio 2018, riguarda solo il mediatore immobiliare. Tuttavia, per tutte le tipologie di agenti di affari in mediazione, permane la possibilità per le Camere di commercio di inibire l’attività nel Registro Imprese, trattandosi di mancanza di un requisito obbligatorio allo svolgimento dell’attività. Vedasi Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 21 maggio 2018 n. 3705/C.
Per il pagamento delle sanzioni che conseguono ai provvedimenti amministrativi valgono i principi della Legge 689/81. I provvedimenti amministrativi definitivi sono iscritti per estratto nella posizione dell'impresa nel REA.
E' prevista dalle Linee Guida camerali una successiva sanzione disciplinare (vedi).
Mediatore professionale su merci e titoli
Per l'art.1764 c.c. (Sanzioni) "Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 c.c. (Obblighi del mediatore professionale) e' punito con l'ammenda* da € 5 a € 516**. Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità."
*ora divenuta sanzione pecuniaria amministrativa; ** l'importo è aumentato di 40 volte e di ulteriori 5 volte ai sensi dell' art. 3 della legge 603/1981 e artt. 113 e 144 della legge n. 689/81
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