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Come diventare Agente d'affari in mediazione

Definizione

L'Agente d'affari in mediazione (mediatore) è colui che mette in relazione le parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.).

Per iniziare l'attività di Agente d'affari in mediazione, l'interessato deve possedere i requisiti richiesti dalla legge (vedi paragrafo sotto Requisiti).

La tessera personale di riconoscimento dell'Agente d'affari in mediazione è rilasciata dal Registro Imprese in modalità virtuale, vedi portale Ricerca online mediatori attivi nella provincia di Vicenza

Ogni 4 anni le imprese iscritte al REA/Registro Imprese come Agenti d'affari in mediazione  sono soggette a revisione.

Requisiti personali e morali (TUTTI)

  • avere compiuto 18 anni
  • non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni,
  • non essere interdetti o inabilitati 

Requisiti professionali (TUTTI)

  1. TITOLO di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo superiore). Le scuole secondarie di secondo grado in Italia sono elencate nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito
    Se il titolo di studio ITALIANO è diverso ma equiparabile, produrre con la pratica l'attestato di equivalenza ad un titolo  idoneo in elenco, rilasciato dall'ente competente (es. Università) o in  base alle tabelle di corrispondenza delle lauree pubblicate dal  Ministero MIUR. NB: La Camera di Commercio non è competente ad effettuare equiparazioni tra titoli di studio italiani o tra titoli italiani e stranieri. 
    Se il titolo di studio è STRANIERO (UE o extra UE) requisito di base è produzione di copia autenticata e tradotta, con attestazione di conformità all'originale effettuata dal Consolato italiano o dall'Ambasciata all'estero. Si avverte che senza avere anche un certificato di equipollenza o equivalenza ad un diploma o altro titolo superore, rilasciato da un ente ITALIANO competente (es. Università o Ministero, vedi: Riconoscimento in Italia dei titoli di studio o qualifiche professionali conseguite all'estero ) il titolo potrebbe non essere idoneo e di conseguenza l'esame nullo. 
  2. CORSO: Corso professionale riconosciuto dalla Regione. Per frequentare un corso in provincia di Vicenza consulta gli  Enti di formazioneLa Camera di Commercio di Vicenza non organizza corsi, nè delega altri enti per i corsi.
  3. ESAME: aver superato Esame (prove scritte e prova orale) presso la Camera di Commercio competente.

Riconoscimento di qualifica professionale estera: il mediatore estero, per operare in Italia in forma stabile, deve ottenere dal Ministero delle imprese e Made in Italy (MIMIT):

Per maggiori informazioni contattare gli uffici competenti del Ministero delle imprese e Made in Italy (MIMIT).

Possibili iscrizioni dell'Agente d'affari in mediazione (mediatore) dichiarato idoneo

  • A - come titolare, legale rappresentante o amministratore della propria impresa di mediazione (presenta con la SCIA il Mod. Ministeriale - all. A)
  • B - come collaboratore dipendente PREPOSTO alla mediazione presso un'agenzia di terzi (l'agenzia che lo assume deve presentare  la SCIA di variazione attività, per la nomina del preposto con il Mod. Ministeriale - all. B).
  • C - come collaboratore autonomo (che può operare sia con clienti propri, sia con clienti di altra agenzia, se opera anche come PREPOSTO alla mediazione di altra agenzia): in tal caso l'agente va iscritto in 2 posizioni REA, con le pratiche sub A) impresa propria e B) preposto dell'agenzia "mandante".

NB: Per chi si riattiva dopo un periodo di sospensione dell'attività: l'iscrizione al Ruolo Mediatori non vale più come requisito abilitante (dal 2020 non compilare più questa sezione del Modulo) ed è sostituita dall'iscrizione come REA-persona fisica per mantenere il requisito o come REA d'impresa attiva per la mediazione (in tal caso indicare come requisito il n. REA nel riquadro Note finale del Modulo). 

Ogni impresa ha un numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) assegnato a livello provinciale; ogni riferimento all'iscrizione nell'ex Ruolo provinciale dei mediatori è da intendersi ora riferito all'iscrizione del mediatore nella posizione REA-persona fisica. 

Il numero REA non esiste in fase di prima iscrizione, perchè viene assegnato dal Registro Imprese con la protocollazione della pratica telematica; solo in caso di pratica successiva, può essere inserito come dato nel Modello Mediatori e nei formulari.

L'iscrizione avviene con pratica telematica da inviare al Registro Imprese, per istruzioni consulta:

Pratica SCIA: il richiedente può iniziare subito l'attività solo se dichiara nella SCIA il possesso dei requisiti personali, morali e professionali compilando e firmando digitalmente (in doppio formato: PDF/A.p7m e  XML) il Modello Ministeriale Requisiti (generato dal portale DIRE) e allegando il Modulo comunicazione antimafia scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

  • deposita idonea polizza assicurativa 
  • deposita i Moduli standard che prevede di usare, con i dati  OBBLIGATORI dell'impresa: CF e n. REA, se già disponibile

NB: Nel caso di società o persona giuridica, il Modulo comunicazione antimafia deve essere compilato dal legale rappresentante indicando anche i nominativi dei componenti dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, dell’organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali devono essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali (art. 67 del Codice delle leggi Antimafia).

Nella SCIA  la data di inizio attività deve coincidere con la data di invio della pratica (la SCIA non può essere retroattiva; la SCIA inviata incompleta di firme o altri elementi essenziali sarà respinta). 

NB: non usare termini stranieri per descrivere le attività (es. home rendering, home staging, marketing, real estate, ecc..) mettere la descrizione in italiano, da collegare al relativo codice Ateco. Non omettere mai la descrizione specifica dell'attività regolamentata (mediazione o simili), altrimenti non si genera la sezione specifica della Direttiva servizi "Albi Ruoli Licenze".

NO PERCORSO SUAP: le imprese con attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio (tra cui è compreso il procacciatore d'affari a tempo indeterminato) e di spedizioniere NON presentano pratiche al Suap, ma solo al Registro Imprese.

 

Polizza Assicurativa

L'Agente d'affari in mediazione (mediatore) deve essere coperto da idonea polizza di assicurazione sulla RC responsabilità civile, a tutela dei terzi. Ne deve depositare copia in via telematica al Registro Imprese quando inizia l'attività e confermarla ogni 4 anni in fase di revisione. Ammontari minimi di copertura della Polizza:

  • Imprese individuali: € 260.000
  • Società di persone: € 520.000
  • Società di capitali: € 1.550.000

Se l'impresa modifica la forma giuridica, dovrà risultare coperta da nuova polizza. La polizza deve coprire i collaboratori preposti (devono essere presenti in visura) e va rinnovata prima della scadenza. Se il mediatore opera con  più imprese, ogni impresa deve avere la sua polizza. L'attività senza polizza è soggetta a sanzioni pecuniarie e disciplinari.

L'attività di Agente d'affari in mediazione occasionale è un’attività consentita SOLO a soggetti in possesso dei requisiti come mediatori (esame) che non svolgono altre attività o svolgono attività incompatibili (es. agenti di commercio, costruzioni immobiliari,  ecc..) e decidono di sospenderle per un periodo (max 60 gg/anno) comunicandolo al Registro Imprese, per iscriversi al REA come mediatori occasionali. 

NB: In caso di attività PROFESSIONALI incompatibili (es. geometri, ingegneri, architetti) i professionisti devono scegliere se rimandere iscritti come attivi all'Albo/Collegio/Ordine professionale o cancellarsi, per svolgere l'attività di mediatore immobiliare.

La SCIA di inizio dell’attività va presentata al Registro Imprese dove si trova il domicilio della persona e può essere presentata solo una volta all’anno, per un periodo massimo di 60 giorni continuativi.

L'Agente d'affari in mediazione occasionale è un'impresa e deve avere la polizza assicurativa, ma non deve depositare i formulari. La compilazione della pratica richiede la Comunicazione Unica con l’apposito modello MEDIATORI sezione SCIA MEDIAZIONE OCCASIONALE (MOC) e la sezione REQUISITI. La SCIA MOC dovrà obbligatoriamente riportare la data di cessazione dell’attività. 

La SCIA (MOC) non può essere ripresentata prima che sia trascorso almeno un anno dalla precedente e comporterà pagamento del diritto annuale.
 
Il mediatore occasionale deve inviare al Registro Imprese dopo 60 gg dalla SCIA la pratica di cessazione della mediazione, a pena di INIBIZIONE dell'attività. 

1) CARICHE

Nelle SOCIETA' di CAPITALI e nelle SOCIETA' DI PERSONE devono avere i requisiti per la mediazione tutti i legali rappresentanti, quindi di regola:

  • l'AMMINISTRATORE UNICO
  • il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA) se composto da legali rappresentanti
  • se  il CdA non è composto solo da legali rappresentanti: il Presidente del CdA, i Vice Presidenti, gli amministratori delegati alla mediazione
  • i SOCI ACCOMANDATARI nelle sas
  • i SOCI nelle snc  

Casi particolari:

  • a) l'impresa di mediazione può svolgere anche altre attività, purchè compatibili e previste dall'oggetto sociale (es. mediazione come attività principale  e trasloco di mobili come attività secondaria); le attività di "consulenza" e "stime" non vanno attivate, perchè rientrano già nel concetto di mediazione del codice Ateco 68.31
  • b) Nel caso l'atto costitutivo preveda genericamente che "all'organo amministrativo spetta la legale rappresentanza",  tutti gli amministratori  sono considerati legali rappresentanti e devono avere i requisiti. 
  • c) nel caso il mediatore-legale rappresentante operi turnandosi in giorni/orari diversi in più sedi, dovrà depositare nella pratica apposita DICHIARAZIONE firmata e dovrà essere garantita la presenza in sede di almeno un altro preposto, abilitato alla mediazione, nei periodi di assenza del legale rappresentante. 

Variazione delle cariche sociali dei mediatori: anche se non varia l'attività, bisogna presentare  il Mod. S2 di modifica e il Mod. S5 con la SCIA dei nuovi amministratori per le dichiarazioni PERSONALI obbligatorie da fare nei Modelli Mediatori e mod. Antimafia ai sensi del DM 26 ottobre 2011.  NB: se  è presentato il solo Mod. S2  con il relativo atto notarile, la pratica sarà evasa entro i termini con messaggio di irregolarità. Poi la società che non provvede a regolarizzarsi riceverà con PEC l'avvio dell'inibizione dell'attività di mediazione.

E' incompatibile con la mediazione l'attività di Agente di commercio, per disposto della legge speciale n. 204/1985, richiamata dal DM 26.10.2011 (Modello ARC).

Inoltre per l'articolo 5 c.3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39:

"3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei BENI afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualità di dipendente di ENTE PUBBLICO o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i SERVIZI FINANZIARI  di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.

3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di MEDIAZIONE CREDITIZIA disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

 Le IMPRESE esercenti i SERVIZI FINANZIARI in base all’art. 4 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 sono quelle che fanno:

  • servizi bancari e nel settore del credito (esclusa la mediazione creditizia) 
  • servizi assicurativi e di riassicurazione
  • servizio pensionistico professionale o individuale
  • negoziazione dei titoli
  • gestione dei fondi
  • servizi di pagamento 
  • servizi di consulenza nel settore degli investimenti. 

LA MEDIAZIONE professionale è incompatibile  con le PROFESSIONI intellettuali (con iscrizione obbligatoria in  Albi professionali) dello stesso settore (nel caso del settore immobiliare:  geometri, ingegneri, architetti)

Le possibili situazioni di conflitto di interessi vanno accertate dal Giudice nel caso specifico. Le restanti attività sono compatibili.

Nella posizione REA delle agenzie di mediazione, oltre ai titolari e agli amministratori, devono essere sempre inseriti gli altri "preposti all'attività di mediazione" (pratica SCIA con mod. mediatori all.B) cioè gli eventuali COLLABORATORI dipendenti o autonomi, cioè agenti abilitati, che operano STABILMENTE nelle sedi dell'agenzia "mandante" in base ad un  rapporto contrattuale di delega di funzioni,  per cui possono agire in rappresentanza dell'agenzia "mandante" e sottoscrivere i relativi moduli.

L'attivazione di  unità locali, oltre la sede principale,  è condizionata alla nomina in esse di almeno un soggetto abilitato PREPOSTO alla mediazione:  Vedasi circolare MIse scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

Normativa

Modello Ministeriale C32 - all. A (fac simile)

Modello Ministeriale C33 - all. B (fac simile)

Formulari C32 (fac simile)

Modulo comunicazione antimafia

Decreti ministeriali 26 ottobre 2011 e circolari esplicative iscrizione RI/REA attività regolamentate

Decreto 26 ottobre 2011 - mediatori

Dlgs 26 marzo 2010, n. 59

Legge 5 marzo 2001, n. 57

DM 21 dicembre 1990, n. 452

Legge 3 febbraio 1989, n. 39

Preposti e unità locali

Unione Europea: prestazioni occasionali transfrontaliere

Unione Europea: tessera EPC e riconoscimento titoli stranieri

Contatti
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