Come diventare Agente d'affari in mediazione
Definizione
L'Agente d'affari in mediazione (cd. mediatore) è colui che mette in relazione le parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.).
Il campo principale di questa attività è il settore immobiliare. Codice Ateco 2025 di riferimento: 68.31 - Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari
Per iniziare l'attività di Agente d'affari in mediazione, l'interessato deve essere coperto da idonea polizza assicurativa e possedere i requisiti richiesti dalla legge (vedi paragrafo sotto Requisiti).
Dalla data della SCIA, ogni 4 anni, le imprese iscritte al REA/Registro Imprese come Agenti d'affari in mediazione sono soggette a revisione (verifica dinamica dei requisiti).
Tesserino di riconoscimento
Il tesserino di riconoscimento (tesserino fisico) dell'Agente d'affari in mediazione non è al momento rilasciabile dalla Camera di Commercio di Vicenza con la SCIA e il Portale di ricerca è in aggiornamento (tesserino virtuale) .
Tessera professionale europea / European Professional Card (EPC) è una procedura elettronica, non una carta fisica, che facilita il riconoscimento delle qualifiche professionali in UE, inclusi agenti immobiliari e consente di lavorare temporaneamente o stabilirsi in un altro Stato membro.
Requisiti personali e morali (TUTTI)
- avere compiuto 18 anni
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni,
- non essere interdetti o inabilitati
Requisiti professionali (TUTTI)
NB: L'iscrizione nell'ex Ruolo mediatori non vale più come requisito - non selezionare nel Modello mediatori tale opzione.
- TITOLO di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo superiore). Le scuole secondarie di secondo grado in Italia sono elencate nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Se il titolo di studio ITALIANO è diverso ma equiparabile, produrre con la pratica l'attestato di equivalenza ad un titolo idoneo in elenco, rilasciato dall'ente competente (es. Università) o in base alle tabelle di corrispondenza delle lauree pubblicate dal Ministero MIUR. NB: La Camera di Commercio non è competente ad effettuare equiparazioni tra titoli di studio italiani o tra titoli italiani e stranieri. - Se il titolo di studio è STRANIERO (valido in Paese UE o extra UE) non ha automaticamente valore legale in Italia. Gli atti da produrre per l'ammissione all'esame sono due:
- copia del titolo straniero autenticata e tradotta in italiano, con attestazione di valore/conformità all'originale effettuata dal Consolato italiano o dall'Ambasciata italiana all'estero (= attesta che il titolo è autentico e ha valore nel Paese di origine).
- certificato di parificazione o equivalenza del titolo straniero ad un diploma o altro titolo ITALIANO di pari livello o superiore (= attesta che il percorso di studi del titolo straniero equivale a quello di un titolo italiano), rilasciato dall'ente ITALIANO di formazione competente per il rilascio di titoli analoghi (es. rivolgersi alla segreteria del Provveditorato agli Studi, per riconoscere i diplomi di secondo grado, dell'Università del ramo specifico, per riconoscere le lauree); per altre procedure, consultare il sito: https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli
- CORSO: Corso professionale riconosciuto dalla Regione. Per frequentare un corso in provincia di Vicenza consulta gli Enti di formazione. La Camera di Commercio di Vicenza non organizza corsi, nè delega altri enti per i corsi.
- ESAME: aver superato Esame (prove scritte e prova orale) presso la Camera di Commercio competente. Gli esami validi sono qulli svolti a partire dal 2001.
Riconoscimento di qualifica estera: il mediatore con QUALIFICA ESTERA DI MEDIATORE PROFESSIONALE (UE o EXTRA UE) per operare in Italia in forma stabile, deve ottenere dal Ministero delle imprese e Made in Italy (MIMIT):
- riconoscimento della qualifica professionale con l'apposita procedura nel sito: https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
- o per i soli Paesi UE: chiedere il rilascio della EPC- EUROPEAN PROFESSIONAL CARD tessera professionale europea: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/tessera-professionale-europea-epc
Per maggiori informazioni contattare gli uffici competenti del Ministero delle imprese e Made in Italy (MIMIT).
Possibili iscrizioni dell'Agente d'affari in mediazione (mediatore)
- A - come titolare, legale rappresentante o amministratore della propria impresa di mediazione (presenta con la SCIA il Mod. Ministeriale - all. A)
- B - come collaboratore dipendente PREPOSTO alla mediazione presso un'agenzia di terzi (l'agenzia che lo assume deve presentare la SCIA di variazione attività, per la nomina del preposto con il Mod. Ministeriale - all. B)
- C - come collaboratore autonomo PREPOSTO alla mediazione presso un'agenzia di terzi (figura ormai frequente, che può operare teoricamente sia con clienti propri, sia con clienti di altra agenzia, dove risiede stabilmente) in tal caso l'agente, anche se formalmente autonomo, va iscritto in 2 posizioni REA, presentando le pratiche SCIA CON MODELLO MEDIATORI:
A) di iscrizione dell' impresa con REA autonomo (di solito impresa individuale omonima) a cura dell'interessato
B) di nomina del collaboratore/preposto nel REA dell'agenzia "mandante", a cura dell'agenzia stessa, se il mediatore opera su loro delega e usa la modulistica dell'agenzia.
NB: l'iscrizione al Ruolo Mediatori non vale più come requisito abilitante (dal 1/01/2020 non occorre più compilare questa sezione del Modulo) ed è sostituita dall'iscrizione come REA-persona fisica per mantenere il requisito senza operare o come REA d'impresa attiva per la mediazione (in tal caso indicare come requisito il n. REA nel riquadro Note finale del Modulo). Si ricorda che in caso di attivazione del REA come impresa il REA persona fisica deve cessare.
Il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) viene assegnato al momento dell'iscrizione al Registro Imprese a livello provinciale (es. n.REA VI 123456). Ogni riferimento all'iscrizione nell'ex Ruolo provinciale dei mediatori è da intendersi ora riferito all'iscrizione del mediatore nella posizione REA-persona fisica o REA-impresa. Il numero REA è generato con la protocollazione della prima pratica telematica dell'impresa; solo in caso di reinvio o di pratica successiva, può essere inserito come dato nei moduli/formulari.
L'iscrizione avviene con pratica telematica da inviare tramite DIRE al Registro Imprese; per istruzioni consulta:
- Supporto Specialistico Registro Imprese schede "agente d'affari in mediazione"
- portale DIRE per compilare la pratica telematica da trasmettere al Registro Imprese e relativa modulistica firmata digitalmente in doppio formato: PDF/A.p7m e XML , selezionando la voce Direttiva servizi per GENERARE IL MODELLO MEDIATORI. Si consiglia di allegare sempre il Modello mediatori, firmato dal mediatore, per il corretto e veloce smistamento automatico della pratica nei gruppi di lavoro.
- Solo in caso di revisione dei mediatori (verifica requisiti ogni 4 anni), è necessario, al posto del Modello Mediatori, generare il Modello C47-revisione, che appare dopo aver selezionato in DIRE: Verifica dinamica dei requisiti.
- Video Tutorial per la compilazione delle pratiche "Direttiva servizi" in DIRE: https://www.youtube.com/watch?v=5QWL608riLA
- per invio semplificato di alcune pratiche di inizio/variazione attività, vedi Determinazione 33/2019 e all. 1 Istruzioni invio semplificato pratica SCIA con Modelli DM 26.10.2011
Pratica SCIA: il richiedente può iniziare subito l'attività solo se dichiara nella SCIA il possesso dei requisiti personali, morali e professionali compilando e firmando digitalmente (in doppio formato: PDF/A.p7m e XML) il Modello Ministeriale Requisiti (eccetto le parti transitorie ora non più vigenti, vedere fac-simile in fondo alla pagina) e allegando il Modulo comunicazione Antimafia scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
- deposita idonea polizza assicurativa
- deposita i Moduli o formulari standard (precompilati) che prevede di usare con i clienti, con all'interno i dati OBBLIGATORI dell'impresa: CF e n. REA, se già disponibile -vedere sezione verde nel Modello Mediatori fac-simile in fondo alla pagina e la pagina di approfondimento dedicata -
NB: Nel caso di società o persona giuridica, il Modulo comunicazione antimafia deve essere compilato dal legale rappresentante indicando anche i nominativi dei componenti dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, dell’organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali devono essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali (art. 67 del Codice delle leggi Antimafia).
Nella SCIA la data di inizio attività deve coincidere con la data di invio della pratica (la SCIA non può essere retroattiva; la SCIA inviata incompleta di firme o altri elementi essenziali sarà respinta).
NB: non usare esclusivamente termini stranieri per descrivere le attività (es. home rendering, home staging, marketing, real estate, ecc..) mettere sempre la descrizione in italiano, da collegare al relativo codice Ateco. Non omettere mai la descrizione specifica dell'attività regolamentata (mediazione o simili), altrimenti non si genera la sezione specifica della Direttiva servizi "Albi Ruoli Licenze".
NO PERCORSO SUAP: le imprese con attività di mediatore, di spedizioniere e di agente e rappresentante di commercio NON presentano pratiche al Suap, ma solo al Registro Imprese.
AVVISO: il tesserino del mediatore (badge) previsto dal DM 26/10/2011 (servizio a pagamento) non è al momento richiedibile/rilasciabile con la pratica SCIA; è in corso di aggiornamento il servizio online di ricerca gratuita dei mediatori (tesserino virtuale) tramite apposito Portale. La verifica dei mediatori attivi è al momento possibile per le sole imprese iscritte, disponibili sul Portale www.registroimprese.it. con i seguenti dati: DENOMINAZIONE, SEDE, PEC, ATTIVITA'.
Polizza Assicurativa
L'Agente d'affari in mediazione (mediatore) deve essere coperto da idonea polizza di assicurazione sulla RC responsabilità civile, a tutela dei terzi. Ne deve depositare copia in via telematica al Registro Imprese quando inizia l'attività e confermarla ogni 4 anni in fase di revisione. Ammontari minimi di copertura della Polizza:
- Imprese individuali: € 260.000
- Società di persone: € 520.000
- Società di capitali: € 1.550.000
Se l'impresa modifica la forma giuridica, dovrà risultare coperta da nuova polizza. La polizza copre anche i collaboratori preposti alla mediazione (se presenti in visura) e va rinnovata prima della scadenza. Se il mediatore opera con più imprese, ogni impresa deve avere la sua polizza. L'attività senza polizza è soggetta a sanzioni pecuniarie e disciplinari.
L'attività di Agente d'affari in mediazione occasionale è un’attività consentita SOLO a soggetti in possesso dei requisiti come mediatori (esame) che non svolgono altre attività.
Se svolgono attività incompatibili (es. agenti di commercio, costruzioni immobiliari, ecc..) possono sospenderle per un periodo (max 60 gg/anno) comunicandolo al Registro Imprese, per iscriversi al REA come mediatori occasionali.
NB: In caso di attività PROFESSIONALI incompatibili (es. geometri, ingegneri, architetti) i professionisti devono scegliere se rimandere iscritti come attivi all'Albo/Collegio/Ordine professionale o cancellarsi, per svolgere l'attività di mediatore immobiliare.
La SCIA di inizio dell’attività va presentata al Registro Imprese dove si trova il domicilio della persona e può essere presentata solo una volta all’anno, per un periodo massimo di 60 giorni continuativi.
L'Agente d'affari in mediazione occasionale è un'impresa e deve avere la polizza assicurativa, ma non deve depositare i formulari. La compilazione della pratica richiede la Comunicazione Unica con l’apposito modello MEDIATORI sezione SCIA MEDIAZIONE OCCASIONALE (MOC) e la sezione REQUISITI. La SCIA MOC dovrà obbligatoriamente riportare la data di cessazione dell’attività.
CARICHE
Nelle SOCIETA' di CAPITALI e nelle SOCIETA' DI PERSONE devono avere i requisiti per la mediazione tutti i legali rappresentanti, quindi di regola:
- l'AMMINISTRATORE UNICO
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA) se composto da legali rappresentanti
- se il CdA non è composto solo da legali rappresentanti: il Presidente del CdA, i Vice Presidenti, gli amministratori delegati alla mediazione
- i SOCI ACCOMANDATARI nelle sas
- i SOCI nelle snc
Casi particolari:
- a) l'impresa di mediazione può svolgere anche altre attività, purchè compatibili e previste dall'oggetto sociale (es. mediazione come attività principale e trasloco di mobili come attività secondaria); le attività di "consulenza" e "stime" non vanno attivate, perchè rientrano già nel concetto di mediazione del codice Ateco 68.31
- b) Nel caso l'atto costitutivo preveda genericamente che "all'organo amministrativo spetta la legale rappresentanza", tutti gli amministratori sono considerati legali rappresentanti e devono avere i requisiti.
- c) nel caso l'UNICO mediatore abilitato decida di operare in più imprese o IN PIU' SEDI dell'impresa, distanti tra loro, deve necessariamente turnarsi nelle sedi con diversi giorni/orari e dovrà depositare nella pratica apposita DICHIARAZIONE firmata.
SOCIETA': variazione delle cariche sociali: anche se non varia l'attività, bisogna presentare il Mod. S2 di modifica e il Mod. S5 con la SCIA dei NUOVI amministratori/mediatori per le dichiarazioni PERSONALI obbligatorie da fare nei Modelli Mediatori e mod. Antimafia ai sensi del DM 26 ottobre 2011. NB: se è presentato il solo Mod. S2 con il relativo atto notarile, la pratica sarà evasa entro i termini con messaggio di irregolarità. Poi la società che non provvede a regolarizzarsi riceverà con PEC l'avvio dell'inibizione dell'attività di mediazione.
E' incompatibile con la mediazione l'attività di Agente di commercio, per disposto della legge speciale n. 204/1985, richiamata dal DM 26.10.2011 (Modello ARC).
Inoltre per l'articolo 5 c.3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39:
"COMMA 3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei BENI afferenti al medesimo SETTORE merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualità di dipendente di ENTE PUBBLICO o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi FINANZIARI di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
*Per SERVIZI FINANZIARI in base all’art. 4 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 si intende:
- servizi bancari e nel settore del credito (esclusa la mediazione creditizia)
- servizi assicurativi e di riassicurazione
- servizio pensionistico professionale o individuale
- negoziazione dei titoli
- gestione dei fondi
- servizi di pagamento
- servizi di consulenza nel settore degli investimenti.
ECCEZIONE 1: COMMA 3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di MEDIAZIONE CREDITIZIA disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
ECCEZIONE 2: a seguito della sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della legge 39/1989, l’attività di mediazione immobiliare (Ateco 68.31) è compatibile con l’attività di amministratore di condominio e i servizi correlati, elencati all'interno del codice Ateco 68.32. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che le attività vanno svolte in forma distinta, cioè non è possibile per l'agente fare mediazioni su immobili da lui amministrati/gestiti.
LA MEDIAZIONE professionale è incompatibile con le PROFESSIONI intellettuali (con iscrizione obbligatoria in Albi professionali) dello stesso settore (nel caso del settore immobiliare, sono incompatibili gli iscritti agli Albi dei geometri, ingegneri, architetti)
Le possibili situazioni di conflitto di interessi vanno accertate dal Giudice nel caso specifico.
Nella posizione REA delle agenzie di mediazione, oltre ai titolari e agli amministratori, devono essere sempre inseriti gli altri "preposti all'attività di mediazione" (pratica SCIA con mod. mediatori all.B) cioè gli eventuali COLLABORATORI dipendenti o autonomi, cioè agenti abilitati, che operano STABILMENTE nelle sedi dell'agenzia "mandante" in base ad un rapporto contrattuale di delega di funzioni, per cui possono agire in rappresentanza dell'agenzia "mandante" e sottoscrivere i relativi moduli.
L'attivazione di unità locali, oltre la sede principale, è condizionata alla nomina in esse di almeno un soggetto abilitato PREPOSTO alla mediazione: Vedasi circolare MIse scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Modulistica
Mod. Ministeriale C32 - all. A (fac simile con evidenza parti soppresse in ARANCIO e formulari in VERDE)
Modello Ministeriale C33 - all. B (fac simile)
Modulo comunicazione antimafia
Normativa
Decreti ministeriali 26 ottobre 2011 e circolari esplicative iscrizione RI/REA attività regolamentate
Preposti e unità locali
Unione Europea: prestazioni occasionali transfrontaliere
Unione Europea: tessera EPC e riconoscimento titoli stranieri
per quesiti su esami agenti d'affari in mediazione, pratiche di commercio all'ingrosso e degli intermediari del commercio, sanzioni disciplinari agenti/mediatori, ruoli periti e conducenti, ex REC
per SUAP/SUE riservato a Comuni/Enti terzi del Suap per assistenza convenzioni e/o formazione sui portali telematici attivati
NUMERO UNICO GRATUITO DI ASSISTENZA SUAP
tel. 06 64892892
