Come diventare Agente d'affari in mediazione
Definizione
L'Agente d'affari in mediazione mette in relazione le parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.).
Al mediatore che inizia per la prima volta l'attività, dal 2001, sono richiesti:
a) diploma di scuola secondaria superiore
b) corso di preparazione approvato dalla Regione
c) superamento dell'esame abilitante presso la Camera di Commercio.
NB: Per chi si riattiva dopo un periodo di sospensione dell'attività: l'iscrizione al Ruolo Mediatori non vale più come requisito abilitante (dal 2020 non si deve più compilare questa sezione del Modulo) ed è sostituita dall'iscrizione come REA-persona fisica per mantenrre il requisito o come REA d'impresa attiva per la mediazione (in tal caso indicare come requisito il n.REA nel riquadro Note finale del Modulo).
Ogni impresa ha un numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) assegnato a livello provinciale; ogni riferimento all'iscrizione nell'ex Ruolo provinciale dei mediatori è da intersi ora riferito all'iscrizione del mediatore nella posizione REA provinciale dell'impresa o della persona fisica.
Il REA non esiste in fase di prima iscrizione, perchè viene assegnato dal Registro Imprese con la protocollazione della pratica telematica; solo in caso di pratica successiva, può essere inserito come dato nel Modello Mediatori e nei formulari.
POSSIBILI ISCRIZIONI: l'agente dichiarato idoneo all'esame si iscrive con SCIA al Registro Imprese :
A) come titolare, legale rappresentante o amministratore della propria impresa di mediazione (presenta con la SCIA il Mod. Mediatori all. A)
B) come collaboratore dipendente PREPOSTO alla mediazione presso un'agenzia di terzi (l'agenzia che lo assume deve presentare la SCIA di variazione attività, per la nomina del preposto con il Mod. Mediatori all.B).
C) come collaboratore autonomo (che può operare sia con clienti propri, sia con clienti di altra agenzia, se opera anche come PREPOSTO alla mediazione di altra agenzia): in tal caso l'agente va iscritto in 2 posizioni REA, con le pratiche sub A) impresa propria e B) preposto dell'agenzia "mandante".
Le tessere identificative del mediatore sono rilasciate dal R.I. di Vicenza solo in forma virtuale, vedere la pagina di ricerca dei mediatori vicentini.
Ogni 4 anni dalla data della SCIA le imprese iscritte al REA/Registro Imprese come Agenti d'affari in mediazione sono soggette a revisione.
Requisiti personali
- avere compiuto 18 anni
- essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, o cittadino extracomunitario con residenza o domicilio professionale in Italia
Requisiti morali
- godere dell'esercizio dei diritti civili e non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni, non essere interdetti o inabilitati e non essere stati dichiarati falliti, salvo l'avvenuta chiusura della procedura. NB: per le procedure concorsuali aperte dal 15/07/2022 in base al "Codice della crisi" (D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.) i riferimenti normativi a "fallimento" devono intendersi come "liquidazione giudiziale".
Requisiti professionali (TUTTI)
- TITOLO di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo superiore). Le scuole secondarie di secondo grado in Italia sono elencate nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito
NB. se il titolo di studio è straniero, allegare la traduzione giurata (conformità all'originale) e il parere favorevole al riconoscimento del percorso di studi rilasciato dagli enti di formazione italiani competenti per il rilascio del Diploma (Provveditorato agli Studi) o della Laurea (Università), vedi: equivalenza ed equipollenza dei titoli stranieri universitari.
La Camera di commercio non può "validare" titoli stranieri non riconosciuti in Italia - CORSO: Corso professionale riconosciuto dalla Regione. Per frequentare un corso in provincia di Vicenza consulta l'elenco degli Enti di formazione. La Camera di Commercio di Vicenza non organizza (nè delega ad altri enti) questi corsi.
- ESAME: aver superato Esame (prove scritte e prova orale) presso la Camera di Commercio competente;gli esami sono tenuti almeno 2 volte all'anno
Riconoscimento di qualifica professionale estera: il mediatore estero, per operare in Italia in forma stabile, deve prima aver ottenuto dal Ministero delle imprese e Made in Italy (MIMIT):
- riconoscimento della qualifica professionale con l'apposita procedura, oppure
- per i soli Paesi UE il rilascio della EPC:
- la tessera professionale europea: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/tessera-professionale-europea-epc
Vedere le circolari ministeriali 2016 relative al riconoscimento dei titoli e dell'EPC. Per maggiori informazioni contattare gli uffici competenti del Ministero delle imprese e Made in Italy (MIMIT).
NO SUAP: Nel Menu di compilazione pratica del Suap https://www.impresainungiorno.gov.it/ non sono presenti gli intermediari del commercio. Le imprese con attività di mediatore ex l. 39/1989, agente e rappresentante di commercio e di spedizioniere, non presentano pratiche al Suap, ma solo al Registro Imprese.
COMUNICA: L'iscrizione al Registro Imprese avviene con pratica telematica, per istruzioni consulta:
- Supporto Specialistico Registro Imprese schede su "agente d'affari in mediazione"
- Portale DIRE dove è possibile compilare la modulistica relativa agli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi, selezionando l' apposita voce : Direttiva servizi
- Solo in caso di richiesta di revisione quadriennale, selezionare: Verifica dinamica dei requisiti
- Istruzioni per invio semplificato di alcune pratiche di variazione (provvedimento del Dirigente Area 1 n. 33/2019)
scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
- quando presenta la SCIA (=inizio attività) il mediatore firma PERSONALMENTE con 2 firme (in forma grafica o digitale) il Modello Mediatori all.A o Mod. all.B generato dal programma DIRE e il Modello Antimafia scaricabile dal sito camerale;
- deposita idonea polizza assicurativa
- deposita i Moduli standard che prevede di usare, con i dati OBBLIGATORI: C.F. (e n.REA, se già disponibile) dell'impresa di mediazione
- l'intermediario o il mediatore curerà che tutti gli allegati siano firmati digitalmente
Nella SCIA la data di inizio attività deve coincidere con la data di invio della pratica (la SCIA non può essere retroattiva; la SCIA inviata incompleta di firme o altri elementi essenziali sarà respinta).
NB: non usare termini stranieri per descrivere le attività (es. home rendering, home staging, marketing, real estate, ecc..) mettere la descrizione in italiano, da collegare al relativo codice Ateco. Non omettere mai la descrizione specifica dell' attività regolamentata (mediazione o simili), altrimenti non si genera la sezione specifica della Direttiva Servizi: "Albi Ruoli Licenze".
Polizza Assicurativa
Il mediatore deve essere coperto da idonea polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, a tutela dei terzi. Ne deve depositare copia in via telematica al Registro Imprese quando inizia l'attività e confermarla ogni 4 anni in fase di revisione. Ammontari minimi di copertura della Polizza:
- Imprese individuali: € 260.000
- Società di persone: € 520.000
- Società di capitali: € 1.550.000
Se l'impresa modifica la forma giuridica, dovrà risultare coperta da nuova polizza. La polizza deve coprire i collaboratori preposti (devono essere presenti in visura) e va rinnovata prima della scadenza. Se il mediatore opera con più imprese, ogni impresa deve avere la sua polizza. L'attività senza polizza è soggetta a sanzioni pecuniarie e disciplinari.
L'attività di Agente d'affari in mediazione occasionale è un’attività consentita SOLO a soggetti in possesso dei requisiti come mediatori (superamento esame) che svolgono delle attività d'impresa incompatibili (es. attività di locazione di immobili, attività finanziarie, agenti di commercio, costruzioni immobiliari, ecc..) e che decidono di sospenderle per un breve periodo (max 60 gg), comunicandolo al Registro Imprese, per divenire mediatori occasionali.
NB: In caso di attività PROFESSIONALI incompatibili (es. geometri, ingegneri, architetti) , non si applica questa normativa. I professionisti non comunicano mai le loro attività al Registro Imprese, ma devono solo scegliere se rimandere iscritti/attivi all'Albo/Collegio/Ordine professionale o se preferiscono cancellarsi, per svolgere l'attività di mediatore immobiliare.
La SCIA di inizio dell’attività va presentata al Registro Imprese dove si trova la residenza della persona e può essere presentata solo una volta all’anno, per un periodo massimo di 60 giorni continuativi.
L'Agente d'affari in mediazione occasionale è un'impresa e deve avere la polizza assicurativa, ma non deve depositare i formulari. La compilazione della pratica richiede la Comunicazione Unica con l’apposito modello MEDIATORI sezione SCIA MEDIAZIONE OCCASIONALE (MOC) e la sezione REQUISITI. La SCIA MOC dovrà obbligatoriamente riportare la data di cessazione dell’attività.
1) CARICHE
Nelle SOCIETA' di CAPITALI e nelle SOCIETA' DI PERSONE devono avere i requisiti per la mediazione tutti i legali rappresentanti, quindi:
- l'AMMINISTRATORE UNICO
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA) se composto da legali rappresentanti
- se il CdA non è composto solo da legali rappresentanti: il Presidente del CdA, i Vice Presidenti, gli amministratori delegati alla mediazione
- I SOCI ACCOMANDATARI nelle sas
- I SOCI nelle snc, salvo diverse disposizioni statutarie
Casi particolari:
a) la società di mediazione può svolgere anche altre attività secondarie, purchè compatibili e previste dall'oggetto sociale (es. ci può essere la mediazione come attività principale e il trasloco di mobili come attività secondaria); le attività accessorie (es. consulenza e stime) non vanno attivate se rientrano nel concetto di mediazione di cui al codice 68.31
b) Nel caso l'atto costitutivo preveda genericamente che "all'organo amministrativo spetta la legale rappresentanza", tutti gli amministratori, comunque denominati, sono considerati legali rappresentanti e devono avere i requisiti.
Variazione delle cariche sociali dei mediatori: anche se non varia l'attività, bisogna presentare il Mod. S2 di modifica e il Mod. S5 con la SCIA dei nuovi amministratori per le dichiarazioni PERSONALI obbligatorie da fare nei Modelli Mediatori e mod. Antimafia ai sensi del DM 26 ottobre 2011. NB: se è presentato il solo Mod. S2 con il relativo atto notarile, la pratica sarà evasa entro i termini con messaggio di irregolarità. Poi la società che non provvede a regolarizzarsi riceverà con PEC l'avvio dell'inibizione dell'attività di mediazione.
E' incompatibile con la mediazione l'attività di Agente di commercio, per disposto della legge speciale n. 204/1985, richiamata dal DM 26.10.2011 (Modello ARC).
Inoltre per l'articolo 5 c.3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39:
"3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei BENI afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualità di dipendente di ENTE PUBBLICO o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i SERVIZI FINANZIARI di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di MEDIAZIONE CREDITIZIA disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
Le IMPRESE esercenti i SERVIZI FINANZIARI in base all’art. 4 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 sono quelle che fanno:
- servizi bancari e nel settore del credito (esclusa la mediazione creditizia)
- servizi assicurativi e di riassicurazione
- servizio pensionistico professionale o individuale
- negoziazione dei titoli
- gestione dei fondi
- servizi di pagamento
- servizi di consulenza nel settore degli investimenti.
LA MEDIAZIONE professionale è incompatibile con le PROFESSIONI intellettuali (con iscrizione obbligatoria in Albi professionali) dello stesso settore (nel caso del settore immobiliare: geometri, ingegneri, architetti)
Le possibili situazioni di conflitto di interessi vanno accertate dal Giudice nel caso specifico.
Le restanti attività sono compatibili.
Nella posizione REA delle agenzie di mediazione, oltre ai titolari e agli amministratori, devono essere sempre inseriti gli altri "preposti all'attività di mediazione" (pratica SCIA con mod. mediatori all.B) cioè gli eventuali COLLABORATORI dipendenti o autonomi, cioè agenti abilitati, che operano STABILMENTE nelle sedi dell'agenzia "mandante" in base ad un rapporto contrattuale di delega di funzioni, per cui possono agire in rappresentanza dell'agenzia "mandante" e sottoscrivere i relativi moduli.
L'attivazione di unità locali, oltre la sede principale, è condizionata alla nomina in esse di almeno un soggetto PREPOSTO alla mediazione: consulta la circolare MIse scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
Modello Mediatori C33 - All. B in fac simile
Formulari - elenco integrativo (in caso di uso di più di 5 moduli)
3.1 Modello Antimafia 1 "Impresa e Ausiliari"
3.2 Modello Antimafia 2 "Ausiliare dell'impresa"
3.3 Modello Antimafia 2 bis "Persona Giuridica"
DM 26 ottobre 2011- Direttiva Servizi
Impresa multiservizi - Incompatibilità - Pareri MISE
UE: Prestazioni occasionali transfrontaliere
UE: Tessera EPC e riconoscimento titoli stranieri
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tel. 06 64892892