Vigilanza e sicurezza prodotti
Attività e servizi
A tal fine, la Camera di Commercio di Vicenza ha attuato, in determinati settori economici, l'attività di vigilanza-ispezione che può comportare sanzioni, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità.
FAQ Giocattoli
Cos’è un giocattolo?
Come si distingue un giocattolo sicuro?
Quali sono gli standard di sicurezza che devono essere rispettati?
Quali informazioni sono riportate nell’etichetta di un giocattolo?
Come si può capire se un giocattolo è adatto all’età di un bambino?
Quali sono gli obblighi del fabbricante?
E quelli del commerciante?
Cos’è un giocattolo?
E’ qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di quattordici anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'Allegato I del D.Lgs 54/11, che disciplina la materia.
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Come si distingue un giocattolo sicuro?
Controllare che sulla confezione compaiano in maniera visibile, leggibile, indelebile e soprattutto in lingua italiana:
- la marcatura CE con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni di legge
- il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l’indirizzo del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato
- le avvertenze sulle fasce d’età consigliate e le indicazioni d’uso per la manutenzione e il montaggio
- la scritta “Attenzione. Da usare sotto la sorveglianza di adulti”, per i giocattoli che riproducono apparecchi destinati agli adulti e per i giocattoli che contengono prodotti chimici le eventuali avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo.
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Quali sono gli standard di sicurezza che devono essere rispettati?
- I giocattoli e le loro parti smontabili non devono presentare punti o spigoli appuntiti, bordi taglienti e devono avere dimensioni tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni non devono avere un diametro inferiore a 3.17 cm.
- Tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso.
- Le palline che si trovano all’interno di sonagli per bambini di 4/5 mesi non devono essere in alcun modo accessibili.
- Le batterie a bottone e le minitorce non devono essere facilmente accessibili al bambino. Il trasformatore di un giocattolo deve riportare il simbolo caratteristico (*), non deve essere parte integrante del giocattolo, non deve avere comandi e deve essere usato da un adulto.
- Le vernici o materiali particolari che possono essere tossici non devono essere usati nella costruzione del giocattolo.
- Gli occhi, il naso, i bottoni dei pupazzi devono essere resistenti allo strappo.
- Il materiale utilizzato per i pupazzi di peluche o altri giocattoli morbidi con imbottiture di tessuto non deve essere facilmente infiammabile.
- Le tende da indiano o le casette per le bambole devono essere arieggiate e prive di chiusure automatiche.
- I giocattoli da trascinare (telefono di plastica, ecc) devono essere provvisti di corde di lunghezza e spessore tali da non procurare nodi scorsoi.
- I giocattoli fabbricati in plastica morbida, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, non devono contenere più dello 0.05 % in peso di ftalati (additivi usati per ammorbidire la plastica), a seguito del Provvedimento del Ministero dell’industria del 30 settembre 1999.
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Quali informazioni sono riportate nell’etichetta di un giocattolo?
Una prima verifica sull’affidabilità di un giocattolo inizia dall’etichetta. Sulla confezione infatti deve essere scritta in lingua italiana in modo indelebile e leggibile la marcatura CE, la quale indica che il produttore si è impegnato a soddisfare tutte le norme di sicurezza previste dall’Unione Europea, il nome o la ragione sociale, nonché l’indirizzo del produttore e/o importatore del giocattolo, le avvertenze sulle fasce d’età consigliate e le precauzioni d’uso per la manutenzione e il montaggio e le avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo.
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Come si può capire se un giocattolo è adatto all’età di un bambino?
I giocattoli non adatti all’età del bambino possono essere pericolosi per la salute del bambino. Per i giocattoli non adatti a bambino sotto i tre anni d’età, deve essere riportato il simbolo 0-3 (fantasmino) e l’avvertenza “non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi” accompagnati dall’indicazione di pericolo.
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Quali sono gli obblighi del fabbricante?
Prima di immettere il giocattolo sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario deve apporre sul giocattolo la marcatura CE.
In questo modo il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli, infatti la marcatura CE dimostra che il giocattolo risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e che è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità secondo quanto indicato dalla normativa nazionale che recepisce le norme armonizzate comunitarie.
Il fabbricante apponendo la marcatura CE autocertifica, sotto la propria responsabilità, la conformità senza richiedere l'intervento di un organismo notificato. In caso di contestazione da parte degli Organi preposti ai controlli, il fabbricante del giocattolo deve fornire una dimostrazione oggettiva e documentale sulla sicurezza del suo prodotto. In particolare, deve preparare un fascicolo tecnico contenente le seguenti informazioni:
- indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento
- informativa dettagliata sulla concezione e la fabbricazione
- descrizione dei mezzi con cui viene assicurata la conformità della produzione
- rapporti di prova
Quando il fabbricante non applica integralmente le norme armonizzate, il giocattolo può essere immesso sul mercato solo dopo aver ricevuto un attestato CE da parte di un organismo abilitato alla certificazione (organismo notificato).
Tale organismo effettua gli esami di laboratorio per verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge.
In caso di controllo, il fabbricante, deve fornire la seguente documentazione:
- l'attestato CE del tipo e i documenti consegnati all'organismo notificato
- una descrizione dei mezzi con cui viene assicurata la conformità della produzione alle norme armonizzate
- una descrizione dei mezzi con i quali viene verificata la conformità al modello autorizzato
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento.
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E quelli del commerciante?
Il commerciante ha l’obbligo di immettere in commercio solo i giocattoli provvisti
- della marcatura CE, e che riportino il nome e/o marchio e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea
- delle avvertenze e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana.
- requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli
I requisiti essenziali, indicati nell'Allegato II del D.Lgs 54/11, sono suddivisi in:
Requisiti generali
correlati alla concezione, costruzione e composizione del giocattolo. In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, devono avere delle dimensioni da impedire il soffocamento. Inoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le vernici utilizzate devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, nei giochi elettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24Volt.
Rischi particolari
- Proprietà fisiche e meccaniche
- Resistenza meccanica e stabilità necessaria
- Rischi di ferite da contatto
- Incolumità fisica dovuta al movimento delle parti
- Inalazione di piccole parti (bambini con età inferiore a 36 mesi)
- Rischi di strangolamento e soffocamento
- Perdita di galleggiamento e sostegno al bambino
- Rischi di intrappolamento in giocattoli penetrabili
- Rischi di eiezione o di collisione di veicoli giocattolo con sistema frenante
- Rischi per l'incolumità fisica causati da proiettili
- Rischi di ustioni, scottature o altre ferite
Infiammabilità
- Non deve bruciare se esposto direttamente ad una fiamma
- Non deve prendere fuoco facilmente. Deve bruciare lentamente. Deve ritardare il processo di combustione.
- Non devono contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili.
- Non devono contenere elementi o sostanze che possono esplodere.
- Non devono contenere sostanze o preparati che quando mischiate, scaldate o per reazione chimica possono esplodere
Proprietà chimiche
- Non devono presentare rischi per l'incolumità fisica a seguito di ingestione, inalazione, contatto con la pelle, mucose ed occhi
- Limiti sulla tolleranza biologica relativa agli otto metalli
- Non devono contenere sostanze o preparati pericolosi
Proprietà elettriche
- La tensione nominale non deve essere superiore a 24 Volt
- Devono essere isolati per evitare scariche elettriche
- Le temperature massime non devono causare ustioni
Igiene
Devono essere in stato di pulizia per evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione
Radioattività
Non devono contenere elementi o sostanze radioattive
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FAQ Prodotti elettrici
Quali sono le fonti normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti elettrici?
Quali sono le fonti normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti elettrici?
Sono le seguenti Direttive della Comunità Europea:
- Direttiva n. 89/336/CEE, relativa alla compatibilità elettromagnetica
- Direttiva n. 2006/95/CEE, relativa ai prodotti elettrici a bassa tensione
- Direttiva n. 92/75/CEE, relativa alla etichettatura energetica degli apparecchi di uso domestico
La stessa tipologia di prodotti può essere ricompresa, dal punto di vista normativo, in più di una Direttiva o addirittura essere sottoposta a tutte e tre.
Il caso classico è dato da un elettrodomestico come il televisore sottoposto sia alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva n. 89/336/CEE) che alla Direttiva bassa tensione (Direttiva n. 2006/95/CEE).
Una lampada fluorescente è, invece, sottoposta a tutte e tre: Direttiva n. 89/336/CEE, Direttiva n. 2006/95/CEE, Direttiva n. 92/75/CEE.
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Cosa stabilisce la Direttiva n. 89/336/CEE, relativa alla compatibilità elettromagnetica?
Si riferisce ad elettrodomestici, trasmettitori radio e televisivi, apparecchiature radiomobili, apparecchiature elettromedicali, apparati per illuminazione, lampade fluorescenti, macchine industriali, apparecchiature elettroniche per scopi didattici, apparati della tecnologia dell'informazione, ricetrasmittori CB e LPD, KIT per montaggio fai-dai-te (in quanto il Kit è destinato a essere convertito in apparecchio dall'utente), componenti con funzione intrinseca ai fini dell'utilizzatore finale.
Non copre, invece, i prodotti ritenuti non in grado di emettere perturbazioni elettromagnetiche potenzialmente pericolose per altri apparati, ed intrinsecamente immuni da perturbazioni elettromagnetiche, ad esempio: apparati radio utilizzati da radioamatori che non risultino disponibili sul mercato, apparati coperti da apposite direttive, lampade ad incandescenza, componenti elettrici e/o elettronici privi di una funzione intrinseca ai fini dell'utilizzatore finale".
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Qual è l’ambito di applicazione della Direttiva n. 2006/95/CEE, relativa ai prodotti elettrici a bassa tensione?
Si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
Sono esclusi dalla direttiva bassa tensione:
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese e spine per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici
- materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere utilizzati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità Economica Europea
- materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità Economica Europea.
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Che cosa prevede la Direttiva n. 92/75/CEE, relativa alla etichettatura energetica degli apparecchi di uso domestico?
E’ relativa all’obbligo di dare indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Nel nostro ordinamento la Direttiva è stata recepita col D.P.R. n. 107/1998.
I prodotti costituenti l’ambito d’applicazione sono:
- frigoriferi e congelatori e loro combinazioni
- lavatrici, essiccatori e loro combinazioni
- lavastoviglie
- forni
- scalda-acqua e serbatoi di acqua calda
- fonti di illuminazione
- condizionatori d’aria
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Quali informazioni deve contenere l’etichetta dei prodotti elettrici?
L’etichetta apposta sulla confezione del prodotto elettrico va letta attentamente.
È la carta d’identità del prodotto acquistato. Deve riportare il nome del fabbricante o dell’importatore, il marchio di fabbrica e l’indicazione del modello.
L’etichetta, a seconda delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio, come la tensione (volt), la potenza (watt) ed eventualmente la classe di efficienza energetica.
La classe di efficienza energetica è obbligatoria per tutta una serie di prodotti elettrici (lampadine, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie..) ed è riportata in una etichetta apposita, contraddistinta da 7 frecce di lunghezza crescente, ciascuna associata ad una lettera, dalla A (che indica i consumi più bassi) alla G (che indica i consumi più alti).
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Cosa deve trovarsi all’interno della confezione del prodotto?
All’interno della confezione del prodotto elettrico acquistato, deve trovarsi il foglio delle istruzioni o delle avvertenze d’uso per un corretto utilizzo redatte in lingua italiana.
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La marcatura CE garantisce la sicurezza del prodotto?
La marcatura CE non garantisce che il prodotto è sicuro. Il produttore tuttavia, apponendo tale marchio, attesta che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e alle procedure di valutazione di conformità contenute nelle direttive europee e può circolare liberamente nel territorio della Comunità. Il prodotto deve inoltre essere provvisto di: nome (o ragione sociale o marchio) del fabbricante o, eventualmente, dell´importatore, con relativa sede, stabilito nella U.E. Altri marchi sono ammessi purché non traggano in inganno o creino confusione con la marcatura CE, o lo rendano in qualche modo non visibile e leggibile. La marcatura CE ha validità anche per la conformità ad altre direttive che devono essere soddisfatte.
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FAQ Prodotti tessili
Cosa si intende per prodotto tessile?
Cosa si intende per prodotto tessile?
E' il prodotto che, allo stato grezzo, di semilavorato, lavorato, semiconfezionato o confezionato, è composto esclusivamente di fibre tessili (lana, cotone, lino, ecc.).
Sono assimilati ai prodotti tessili:
- i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili
- i prodotti le cui parti tessili costituiscono almeno l'80% del totale (tessuti per la copertura di mobili, ombrelli, ecc.)
- prodotti incorporati in altri prodotti, di cui sono parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (è il caso dei rivestimenti interni delle scarpe)
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Quali sono le fibre tessili attualmente riconosciute?
Le fibre tessili attualmente riconosciute sono indicate nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 Solo le fibre individuate dal legislatore possono essere indicate nelle etichette dei prodotti tessili.
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Cosa si intende per etichettatura tessile?
Si intende l'insieme delle indicazioni che, ai sensi della normativa vigente, devono apparire su apposita etichetta su ogni capo di abbigliamento ed ogni prodotto tessile messo in commercio.
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Cosa deve contenere l'etichetta?
Informazioni relative alla composizione:
- l'indicazione della composizione fibrosa in ordine decrescente di composizione; il prodotto tessile composto da una stessa fibra può essere qualificato con il termine al "100%" o "puro" o "tutto" (esclusa qualsiasi altra espressione equivalente).
Le informazioni facilmente leggibili e visibili e apposte in lingua italiana
Nel caso di prodotti composti da due o più fibre specificare la percentuale di presenza di tutte le fibre contenute nel capo. Se le fibre non raggiungono l'85% del totale, è necessario indicare in ordine decrescente denominazione e percentuale di almeno due fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalla denominazione delle altre fibre, in ordine decrescente di peso.
Le altre fibre che rappresentano ciascuna meno del 10% del prodotto possono essere designate:
- con l'indicazione "altre fibre", seguita dalla percentuale globale
- con la loro denominazione a condizione che le composizione percentuale completa del prodotto sia chiaramente indicata.
Un prodotto tessile può essere qualificato “lana vergine” o “lana di tosa” quando è composto da fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.
Le denominazioni “lana vergine” o “lana di tosa” possono essere usate anche per lana contenuta in una mischia quando la quantità di lana non è inferiore al 25%; in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un’altra fibra. In questo caso l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.
Per i prodotti composti da due o più parti con diversa composizione fibrosa è necessaria un'etichetta che rechi l'indicazione della composizione di ciascuna delle due parti. Se una di esse non raggiunge il 30% del peso totale del prodotto non è obbligatorio etichettarla.
La fodera va sempre etichettata a parte.
Informazioni relative all’identità dell’impresa o del produttore:
l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore cioè marchio, denominazione/ragione sociale, sede riferimento del prodotto come numero articolo e/o lotto e/o codice a barre;
Informazioni relative alla manutenzione del prodotto.
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Come dev’essere l'etichetta?
L’etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante:
- cucitura
- graffatura
- adesivi
- allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio
- inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei
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Quando l'etichetta non è obbligatoria?
Non è obbligatoria l'etichetta quando:
- i prodotti tessili non sono destinati al consumatore finale
- i prodotti tessili sono in transito nel nostro paese sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri
- i prodotti tessili sono importati temporaneamente per effettuare lavorazioni
- i prodotti tessili sono destinati alla vendita in paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione
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Chi è tenuto ad osservare la legge?
Sono tenuti al rispetto della legge tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, inclusi gli importatori, i venditori ambulanti e i sarti confezionatori.
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FAQ Sicurezza dispositivi protezione individuale I° tipo (occhiali da sole)
Cosa sono gli occhiali da sole?
Cosa sono gli occhiali da sole?
Gli occhiali da sole rappresentano quei dispositivi destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
In particolare
Gli occhiali da sole:
- devono prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull’occhio, assorbendo o riflettendo la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive, senza perciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile (400 mm – 700 mm circa), la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori
- limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore; (se necessario devono essere trattati o dotati di dispositivo che evita la formazione di vapore)
- avere lenti che non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà in condizioni di impiego prevedibili
- essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego
- risultare leggeri e solidi così da poter essere utilizzati il più comodamente possibile nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile d’impiego
- non devono deteriorarsi o perdere la loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili
- ogni esemplare emesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione, cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.
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Quali sono le responsabilità del rivenditore al dettaglio e/o ingrosso?
- deve fornire obbligatoriamente occhiali che siano corredati di marcatura CE e accompagnati da nota informativa
- ha l’obbligo di non rimuovere dall’occhiale per nessun motivo la nota informativa
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Chi è il fabbricante?
E’ colui che produce/importa il dispositivo di protezione
- deve apporre la marcatura CE, assumendosi in questo modo la responsabilità che il dispositivo sia conforme alle norme armonizzate
- deve conservare a disposizione dell’autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica
- rilasciare la nota informativa
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Come dev’essere l’etichettatura?
Deve contenere:
La marcatura CE:
- deve essere apposta sugli occhiali o sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Così il fabbricante attesta la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa specifica (D. Lgs. 475/1992)
- deve rispettare le proporzioni indicate negli allegati al D.Lgs 475/2992 e i diversi elementi della stessa devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
La nota informativa rilasciata dal fabbricante deve essere redatta in modo preciso e comprensibile e nella lingua ufficiale dello stato membro a cui è destinata e deve indicare:
- categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
- tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
- classe ottica (1° e 2°, in base alla qualità ottica della lente)
- istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione
- denominazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea
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Documenti e link utili
Sicurezza generale prodotti (artt. 102, 113 codice consumo)
Guida alla corretta compilazione delle etichette di composizione dei prodotti tessili
Etichettatura dei prodotti tessili
Etichettatura calzature
Dispositivi Protezione Individuale
Giocattoli
Marcatura CE
Preimballaggi o imballi preconfezionati
Sicurezza apparecchiature e materiali elettrici a bassa tensione
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l'ufficio prenderà in carico le richieste ricevute via e-mail e contatterà telefonicamente gli utenti che lo richiedono nelle fasce orarie telefoniche indicate sotto.
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