Agenzia dei consumatori
È un servizio attivato dalla Camera di Commercio per tutelare il cittadino nella sua veste di operatore del mercato, ossia di consumatore, e per fornire una risposta alle richieste dei singoli in termini di normativa di riferimento, tutele azionabili, organismi e associazioni competenti in materia per sporgere denunce o reclami, etc..
L’Agenzia dei Consumatori è così strutturata:
- Segreteria per l’attività informativa e per la ricezione delle richieste e delle segnalazioni
- Dirigente responsabile del settore “Regolazione del Mercato” per sottoporre, a seguito delle segnalazioni ricevute, all’esame della Giunta camerale le eventuali iniziative giudiziarie azionabili dalla Camera di Commercio (art. 37 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Azione inibitoria”; art. 2601 c.c. “Azione delle associazioni professionali”).
A chi serve
Il servizio può essere utilizzato da ogni soggetto interessato, in particolare come supporto alla difesa del consumatore:
- raccogliendo segnalazioni su prodotti acquistati recanti difetti o non conformi
- recependo comunicazioni di recesso da contratti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/1992 e D.Lgs. 185/1999
- informando sulle Associazioni di tutela del consumatore presenti nel territorio vicentino.
Per migliorare l'informazione e gli strumenti a disposizione del consumatore, il Ministero delle Attività Produttive ha istituito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) come disposto L. 281/1198.
Come fare
La parte interessata ad attivare l’operato dell’Agenzia deve presentare una segnalazione alla Segreteria tramite e-mail a: consumatori@vi.camcom.it.
Nella domanda possibilmente devono essere indicati:
- dati identificativi sia della parte che richiede l’intervento, sia della eventuale controparte: nome, cognome, residenza o domicilio (via e n° civico); in caso di società, la sede ed il legale rappresentante, il n° di codice fiscale o il n° di Partita IVA
- sommaria esposizione del caso e delle richieste
- data e firma.
Il termine per la risposta dipende dalla complessità del caso. Indicativamente esso è di 30 giorni dal ricevimento delle segnalazione.
Nuovo Codice del consumo
Il Nuovo Codice del Consumo introduce nuove regole sui contratti stipulati tra consumatori e imprese, per una maggiore tutela dei cittadini soprattutto quando acquistano a distanza, con contratti telefonici e via internet, o fuori dai locali commerciali.
Viene ampliato il ruolo dell’informazione precontrattuale, come strumento necessario a garantire una scelta consapevole, e richiesta una maggiore trasparenza sui prezzi.
I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare.
Gli acquirenti on-line non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l'ordine.
La nuova normativa vieta le caselle preselezionate.
Mister Prezzi
Le segnalazioni dei consumatori in materia di prezzi e tariffe "anomali" si possono comunicare via e-mail a: misterprezzi@mise.gov.it
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi riferirà le dinamiche e le eventuali "anomalie" dei prezzi al Ministro dello Sviluppo Economico che, se necessario, formulerà segnalazioni all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e promuoverà proposte normative.
Contatti e informazioni nel sito:
Registro Pubblico delle Opposizioni RPO
Dal gennaio 2011 gli abbonati, il cui numero telefonico è presente in elenchi pubblici, possono chiedere l’iscrizione della propria utenza telefonica nel Registro Pubblico delle Opposizioni RPO per non ricevere più le chiamate a fini promozionali e pubblicitari da parte di operatori di telemarketing.
Gli operatori telefonici che effettuano chiamate a fini commerciali e promozionali possono contattare solo gli abbonati, presenti in elenchi pubblici, il cui numero non sia iscritto nel RPO.
Gli operatori telefonici sono obbligati:
- a garantire la propria identificazione, mostrando il proprio numero telefonico all’abbonato contattato
- a indicare, al momento della chiamata, con precisione agli abbonati che i loro dati personali sono estratti dagli elenchi telefonici pubblici
- a informare gli abbonati, durante la chiamata, della possibilità di iscrizione al registro delle opposizioni al fine di non essere più contatti.
L’iscrizione nel RPO dev’essere chiesta dall’abbonato personalmente (non da un terzo anche se per suo conto), con apposita richiesta da effettuarsi (alternativamente) via internet, telefonicamente, via e-mail, via posta raccomandata al Gestore del RPO.
Per maggiore informazioni visita sito: Area Abbonato > Registro Pubblico delle Opposizioni RPO
Autorità Garanti in Italia
Elenco Autorità garanti istituite in Italia
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Nota anche come Autorità Antitrust è stata istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". Maggiori informazioni: www.agcm.it
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA
È un organismo indipendente, istituito con L. 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Maggiori informazioni: www.autorita.energia.it
Garante per la protezione dei dati personali
È un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (L. 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ultimo ha confermato che il Garante è l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali RGPD (UE) 2016/679 (art. 51). Maggiori informazioni: www.garanteprivacy.it
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM
E' stata istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997 è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. Maggiori informazioni: www.agcom.it
FAQ
Garanzia sui beni di consumo
Consigli utili per il consumatore
Contratti a distanza e contratti fuori dai locali commerciali
Acquistare in SALDO
Garanzia sui beni di consumo
Dal 2002 è in vigore una normativa europea – ora ricompresa nel D. Lgs. 206/2005 “Codice del consumo” – sulla garanzia dei beni di consumo.
Qual è la garanzia sui beni di consumo?
Secondo la legge (artt. 128 e ss.) il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data a meno che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
A chi spetta l'onere di provare l'esistenza del difetto di conformità?
Se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi dalla consegna, la legge (art. 132, comma 3) presume l'esistenza del difetto di conformità già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il consumatore non deve quindi in questo caso fornire la prova di esistenza del difetto. Spetta al venditore, invece, la prova contraria, dimostrando l'inesistenza del difetto per originaria integrità del bene consegnato. Se il difetto si manifesta dopo sei mesi dalla consegna, il consumatore deve provare l'esistenza del difetto già alla data della consegna (ad. es. chiedendo il parere di un tecnico).
Quali sono i diritti del consumatore relativamente alla garanzia?
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene:
- mediante riparazione o sostituzione oppure
- riduzione adeguata del prezzo o risoluzione del contratto.
I rimedi primari al difetto di conformità sono la riparazione o la sostituzione del bene. La riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto operano come rimedi secondari, nel caso in cui:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose,
- il venditore non ha riparato o sostituito il bene entro un congruo termine,
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
La riparazione e la sostituzione devono essere effettuate senza spese per l’acquirente ed entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene acquistato.
Come può il consumatore far valere la garanzia?
Entro due mesi dalla scoperta del difetto, il consumatore deve comunicare al venditore l’esistenza del difetto riscontrato. Se il venditore non riconosce i vizi è sempre meglio inviargli una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si descrive il difetto riscontrato e si richiede uno dei rimedi previsti dalla legge.
La garanzia opera anche per i beni usati?
La garanzia opera anche nel caso di beni usati anche se in questo caso le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ad un anno.
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Consigli utili per il consumatore
È di fondamentale importanza conservare almeno per 26 mesi dall’acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale e il documento di consegna (nel caso la consegna non sia contestuale all'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale). Infatti senza questi documenti può risultare difficile provare dove e quando è stato acquistato/consegnato il prodotto.
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Contratti a distanza e contratti fuori dai locali commerciali
Cosa si intende per contratti a distanza?
Sono i contratti stipulati senza la presenza del venditore, il quale contatta l’acquirente con l’uso di mezzi di comunicazione di natura diversa. Essi comprendono:le proposte di acquisto a mezzo posta,le vendite tramite contatti telefonici (ad es. cambio di operatore telefonico, cambio di distributore del gas, vendita di beni quali gioielli, strumenti per ginnastica, mobili, enciclopedie, corsi…) ;gli acquisti tramite internet;le televendite (trasmissioni televisive o radiofoniche) attraverso cui è possibile fare un ordine di beni da consegnare a domicilio.
Cosa si intende per contratti fuori dai locali commerciali?
Sono i contratti che vengono sottoscritti o che comunque si perfezionano (ad es. mediante consegna della merce) fuori dalla sede di vendita dell’azienda fornitrice, come ad esempio: in casa dell’acquirente,in alberghi o altri locali dove vengono effettuate presentazioni,durante gite organizzate per scopi promozionali o nei centri commerciali per strada,per corrispondenza o in base a un catalogo che il consumatore ha consultato senza la presenza dell’operatore commerciale.
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Acquistare in SALDO
Alcune indicazioni utili per i consumatori in periodo di saldi.
Prezzi
Sul bene in saldo devono essere riportati:
- il prezzo di vendita non scontato,
- la percentuale di sconto applicata,
- il prezzo finale.
Pagamenti
Nel periodo dei saldi, i negozianti che normalmente accettano pagamenti con carte di credito o bancomat sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici.
Sostituzione del prodotto
Il consumatore ha diritto alla sostituzione del prodotto acquistato in saldo solo se risulta difettoso; in tal caso, entro due mesi dall’acquisto, il prodotto dovrà essere consegnato, con lo scontrino fiscale, al venditore il quale adotterà una delle forme risarcitorie previste dalla legge: riparazione o sostituzione del prodotto, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto e relativa restituzione di quanto versato.
Se la sostituzione del prodotto viene richiesta in casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità, la sostituzione è a discrezione del commerciante.
Contestazioni
In caso di comportamenti scorretti da parte dei commercianti l’autorità competente alla quale inviare le segnalazioni è la polizia municipale (del Comune in cui si trova il negozio).
In caso di mancata accettazione del pagamento con carta di credito, la segnalazione dovrà essere rivolta alla società emittente la carta.
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contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail