Carte tachigrafiche e tachigrafi: novità normative e prossime scadenze
principali obblighi introdotti dalla recente normativa dell'Unione Europea in merito al sistema tachigrafo digitale
In vista delle prossime scadenze, si richiamano gli obblighi principali stabiliti dalla più recente normativa dell'Unione Europea riguardo al sistema del tachigrafo digitale.
In particolare, gli operatori del trasporto internazionale che utilizzano veicoli equipaggiati con tachigrafi di prima generazione dovranno provvedere alla sostituzione con dispositivi di nuova generazione.
Scadenze programmate per l'adeguamento:
- 31 dicembre 2024: termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo - tachigrafo intelligente G2V2
- 19 agosto 2025: tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2.
Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero - 1° luglio 2026: anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.
Carte tachigrafiche: Obbligo di registrare 56 giorni di attività
ATTENZIONE - oltre l'obbligo di sostituzione del tachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione): l'obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).
Tale obbligo entra in vigore dal 31 dicembre 2024.
Si precisa che le carte tachigrafiche attualmente in circolazione appartengono a due tipologie, distinguibili grazie ai seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:
- carte gen2v1 presentano il codice E 3 1003 e sono state rilasciate prima del 21 luglio 2023
- carte gen2v2 riportano il codice E 3 1004 e sono state rilasciate dopo il 21 luglio 2023. Queste ultime garantiscono, di norma, la registrazione corretta dei dati oggetto di controllo, estendendo la copertura a 56 giorni di attività.
Le carte gen2v1 possono registrare fino a 56 o più giorni di attività, ma la disponibilità dei dati potrebbe variare in base all'uso della carta e all'attività svolta. In particolare, se è necessario inserire manualmente parametri aggiuntivi, lo spazio di memoria potrebbe essere saturato, impedendo la registrazione dei dati per tutte le giornate da documentare (ad esempio, per attività che includono spostamenti su traghetti o treni, attraversamenti di frontiera, carico o scarico merci).
Poiché la situazione dipende dall’uso specifico che il conducente fa della carta durante la propria attività, gli utenti in possesso di carte gen2v1 possono adempiere all’obbligo normativo e garantire i controlli di legge attraverso le seguenti opzioni:
- Verificare la presenza dei 56 giorni richiesti, decidendo di non sostituire la carta;
- Fornire stampe cartacee dei tempi di guida e delle registrazioni dell’attività relative ai 56 giorni precedenti;
- Acquistare una carta di generazione gen2v2.
Infatti, non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente al titolare decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste (stampe dei tempi di guida).
Val la pena sottolineare che, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge.
La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
In assenza di un vincolo normativo per la sostituzione della Carta, il titolare può scegliere se chiedere il rilascio di una nuova carta in modalità "rinnovo per modifica dati" dietro pagamento dei diritti di segreteria vigenti.
Al riguardo si ricorda, inoltre, che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.