Diritto annuale 2021
cos'è, come si paga, importi, scadenze, ravvedimento operoso
Cos'è
Il diritto annuale è un tributo obbligatorio che TUTTE le imprese iscritte o annotato nel Registro Imprese oppure iscritte solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono pagare alla Camera di Commercio competente per territorio.
Il diritto annuale si paga:
- per la sede e per ogni Unità Locale (UL) iscritta
- per anno solare, ed è dovuto per intero anche se l'impresa è stata iscritta per un solo giorno nell'anno solare.
Novità: PROROGA DEI TERMINI al 15 settembre 2021
Con risoluzione n. 53 del 5 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del“Decreto Sostegni bis”.
La risoluzione chiarisce quali sono i soggetti che possono spostare al 15 settembre il versamento delle somme dovute dal 30 giugno al 31 agosto 2021 in base alle proprie dichiarazioni annuali e come si applica la proroga in caso di versamenti rateali.
Per informazioni consultare la pagina del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dove c'è anche il link alla risoluzione sopracitata.
Proroga dei termini
Il DPCM 28 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2021 ha prorogato per la maggior parte delle imprese (vedi oltre) la scadenza di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2021 (20 agosto 2021 con mora dello 0,4%).
Informazioni complete nella sezione "Scadenze: entro quando si deve pagare" qui sotto.
Non sono obbligate al pagamento del diritto annuale (DM 11 maggio 2001, n. 359, art. 4):
- imprese dichiarate in fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, se non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa
- imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, se la relativa domanda di cancellazione è presentata entro il 1° febbraio 2021 (30 gennaio, prorogato al primo giorno non festivo successivo)
- società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, se la domanda di cancellazione è presentata entro il 1° febbraio 2021 (30 gennaio, prorogato al primo giorno non festivo successivo)
- società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall'1-1-2004) entro il 31.12 dell'anno precedente
- società iscritte nella sezione START-UP INNOVATIVE al 31.12.2020 o comunque dalla costituzione e inizio attività.
Sito nazionale del diritto annuale
Le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, hanno predisposto un sito nazionale del diritto annuale dove si può ottenere il calcolo del diritto annuale dovuto a scadenza ordinaria (giugno) a partire dal codice fiscale dell'impresa. Ovviamente per le imprese che pagano in base al fatturato è chiesto di inserire anche quello. Però il sito dà conto di tutte le unità locali associate all'impresa, calcolando il dovuto per ciascuna camera di competenza.
Sito Unioncamere nazionale sul Diritto annuale: dirittoannuale.camcom.it
Come pagare
Il diritto annuale è un tributo e si paga con:
- Modello F24
- sistema pagoPA. Si può usare accedendo al sito dirittoannuale.camcom.it solo per pagamenti del diritto dell'anno corrente e solo entro i termini di pagamento.
Per ciascuna Camera di Commercio si sommano gli importi della sede e delle unità locali in una sola riga del Modello F24.
È possibile compensare il versamento del diritto annuale con eventuali crediti tributari o previdenziali.
COME SI COMPILA IL MODELLO F24 STANDARD
Si compilano la sezione anagrafica e quella specifica, IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI.
codice ente/codice comune | codice tributo | anno di riferimento | importi a debito versati |
VI | 3850 | 2021 | scrivere qui l'importo da pagare |
Per le eventuali unità locali che si trovassero in province di competenza di altre camere si dovrà compilare un rigo per ciascuna Camera.
Importi 2021 imprese e unità locali nuove iscritte
imprese nuove iscritte nel 2021 | sede | unità locale |
imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccolo imprenditore) | 53 | 11* |
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
120 | 24 |
società semplici agricole | 60 | 12 |
società semplici non agricole | 120 | 24 |
società fra avvocati | 120 | 24 |
società cooperative | 120 | 24 |
consorzi | 120 | 24 |
enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria | 120 | 24 |
società di cui al comma 2, art. 16 del D.lgs. n. 96 del 2/2/2001 (società di avvocati) | 120 | 24 |
società di capitali | 120 | 24 |
società di persone | 120 | 24 |
UL o sedi secondarie di società estere | 66 | 66 |
Soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio delle Attività Economiche) (associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro; mediatori e agenti rappresentanti che non esercitano e quindi non sono iscritti come impresa ma vogliono mantenere i requisiti) |
18 | 0** |
* l'importo esatto è di 10,60. In caso di più unità locali nuove iscritte si moltiplichi questo importo per il numero di UL e
poi lo si arrotondi all'euro. Per una sola unità locale diventa perciò 11 euro, 21 per due, 32 per tre, ecc.
** i soggetti iscritti solo nel REA pagano solo il diritto per la sede ma non quello per le unità locali.
Importi 2021 imprese e unità locali già iscritte al 31 dicembre 2020
Gli importi del diritto annuale camerale per l'anno 2021 sono stati ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per l'anno 2014 (art. 28 legge 11 agosto 2014, n. 114). A questo importo la Camera di commercio di Vicenza applicha la maggiorazione del 20%, autorizzata con Decreto ministeriale 12 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico per il triennio 2020-2022.
Il foglio di calcolo Excel è scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.
L'importo è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale
IMPRESE INDIVIDUALI
sede | unità locali | |
iscritte nella sezione speciale |
€ 53* | € 11* |
iscritte nella sezione ordinaria | € 120 | € 24 |
* l'importo di riferimento da usare prima dell'arrotondamento per i calcoli del dovuto è di 52,80 per la sede e 10,60 euro per ogni unità locale. Perciò l'impresa che avesse nella provincia di Vicenza oltre alla sede anche una unità locale dovrebbe pagare 52,80+10,60 = 63,40 euro, che arrotondati all'euro dà un importo di 63,00 euro.
ALTRI SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
sede | unità locali | |
Società semplici agricole | € 60 | € 12 |
Società semplici non agricole | € 120 | € 24 |
Società tra avvocati | € 120 | € 24 |
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66 |
IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA (escluse le imprese individuali)
I soggetti iscritti in sezione ordinaria pagano tutti, tranne le imprese individuali, in base al fatturato dell'esercizio fiscale precedente.
Il procedimento di calcolo è il seguente:
1) si calcola il dovuto con le aliquote e gli importi sotto indicati;
2) prima di arrotondare si riduce l'importo del 50%;
3) se ci sono unità locali, prima di arrotondare si aggiunge il 20% del dovuto per la sede per ciascuna unità locale;
4) si aumenta quanto ottenuto del 20% (aumento autorizzato dal Mi.S.E. con decreto del 12 marzo 2020 per gli anni 2020-21-22);
5) si arrotonda al centesimo;
6) si arrotonda all'euro (inferiore fino a 0,49; superiore da 0,50 a 0,99)
Tabella aliquote per il calcolo del diritto dovuto per la sede
scaglioni di fatturato | misure fisse e aliquote |
da 0 fino a 100.000 euro | 200 € (misura fissa) |
oltre 100.000 e fino a 250.000 euro | 0,015% del fatturato |
oltre 250.000 e fino a 500.000 euro | 0,013% del fatturato |
oltre 500.000 e fino a 1.000.000 euro | 0,010% del fatturato |
oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000 euro | 0,009% del fatturato |
oltre 10.000.000 e fino a 35.000.000 euro | 0,005% del fatturato |
oltre 35.000.000 e fino a 50.000.000 euro | 0,003% del fatturato |
oltre 50.000.000 |
0,001% del fatturato
(fino ad un massimo di € 40.000)
|
Attenzione, perché gli scaglioni sono AGGIUNTIVI e quindi per ogni fascia si calcola un importo che poi va sommato con gli altri.
SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL REA
sede | |
Soggetti iscritti solo nel REA (associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro) |
€ 18 |
I soggetti iscritti solo nel REA pagano il diritto per la sede ma non quello per le unità locali.
Scadenze: entro quando si deve pagare
La scadenza del pagamento del diritto annuale 2021 è il 30 giugno 2021, prorogato per la maggior parte delle imprese al 20 luglio 2021.
Chi ha diritto alla proroga al 20 luglio?
Possono pagare entro il 20 luglio 2021 i soggetti
• che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
e
• che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze,
• tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto,
effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.
Oltre a questi, hanno diritto alla proroga anche
• soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
o
• [soggetti] che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonché
• soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e anche
• soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Pagamento con mora dello 0,4%
Le imprese con scadenza 30 giugno possono pagare entro il 30 luglio 2021 maggiorando l'importo dovuto dello 0,4% (con arrotondamento al centesimo di euro)
Le imprese con scadenza 20 luglio possono pagare entro il 20 agosto 2021 maggiorando l'importo dovuto dello 0,4% (con arrotondamento al centesimo di euro)
Per le imprese che sono ASSOGGETTATE ALL’IRES (imposta sul reddito delle società) il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (e non, come capita, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio). Chi chiude l'esercizio 2020 al 31/12/2020, in caso di approvazione del bilancio dopo il 31/5/2021, pagherà entro il 20 agosto 2021 (oppure entro il 20 settembre 2021 con maggiorazione dello 0,4%). Dovrà farlo anche se il bilancio non fosse ancora approvato.
Cosa fare quando non si è pagato in tempo (RAVVEDIMENTO OPEROSO)
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi non ha pagato quanto dovuto entro la scadenza può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso se lo fa entro un anno.
Chi avesse versato parzialmente nel periodo di maggiorazione (4 per mille) può ravvedersi entro un anno dal termine ultimo concesso per pagare con maggiorazione (esempio 30 luglio). Tutti gli altri devono conteggiare l'anno dalla prima scadenza (30 giugno).
Come si fa il ravvedimento operoso?
Si versano con F24:
- l’importo del tributo dovuto a scadenza, con gli stessi codici (cod. ente VI; cod. tributo 3850; anno 2021)
- l’importo degli interessi calcolati sul tributo dovuto dalla data di scadenza fino alla data in cui si fa il pagamento F24 (cod. ente VI; cod. tributo 3851; anno 2021)
- l’importo della sanzione con cod. ente VI; cod. tributo 3852; anno 2021.
Attenzione - non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852.
Come si calcola la sanzione?
La Camera di commercio di Vicenza applica due aliquote diverse, a seconda della distanza temporale fra la scadenza e il ravvedimento.
Se il ravvedimento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza, l’aliquota è del 3%.
Se il ravvedimento avviene dopo il 30.mo giorno successivo alla scadenza (e ovviamente entro l’anno), l’aliquota è del 3,75%.
Come si calcolano gli interessi?
Gli interessi si calcolano applicando all’importo non versato entro la scadenza il tasso legale in vigore. Per il ravvedimento 2021 il tasso è dello 0,01% e va appplicato dalla data di scadenza fino alla data di ravvedimento. Se il ravvedimento è fatto nel 2021 il tasso sarà dello 0,01% fino al 31/12/2021 e per i giorni del 2022 sarà quello stabilito a fine anno come tasso legale.
Nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina sarà reso scaricabile il foglio di calcolo del ravvedimento operoso in formato xls.
REGOLARIZZARE LA POSIZIONE QUANDO NON È PIÙ POSSIBILE FARE IL RAVVEDIMENTO
Quando è trascorso l'anno il ravvedimento non è più possibile. Chi volesse regolarizzarsi prima dell'emissione del ruolo e successive cartelle esattoriali, può contattare l'ufficio per farsi calcolare sanzioni e interessi. Oppure può versare il solo diritto e aspettare la cartella con la sanzione per tardato versamento, 30%, e gli interessi dovuti.
E SE NON FACCIO NULLA E MI ARRIVA LA CARTELLA ESATTORIALE?
Le cartelle sono inviate dall'Agenzia Entrate Riscossione, subentrata a Equitalia SpA all’indirizzo PEC dell’impresa.
Il motivo della cartella e le modalità di calcolo sono spiegati all’interno della cartella stessa. In caso di dubbio è sempre possibile contattare l’ufficio.
Quando si è ricevuta una cartella, la si deve pagare all’agente della riscossione, che attualmente è Agenzia Entrate Riscossione. La Camera di Commercio risponde solo sui motivi di emissione e sugli importi messi a ruolo, ma non entra nel processo di riscossione.
Capita che alcune siano emesse per errore o che possano essere sgravate in autotutela qualora emergano elementi nuovi non rilevabili automaticamente (per esempio capita che siano effettuati pagamenti con codici fiscali errati che il sistema di gestione del diritto annuale non riesce ad attribuire; ecc.).
Nella sezione Documenti e link utili puoi scaricare il Modulo per chiedere lo sgravio della cartella, ma consigliamo di contattare prima l’ufficio, anche perché se l’errore o comunque la possibilità di sgravio è riconosciuta, si procede senza troppe formalità richieste all’utente sanzionato.
Entro 60 giorni dalla data di notifica è possibile presentare ricorso reclamo alla Camera di commercio e, in caso di risposta negativa, ricorrere dopo altri 90 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.
Cosa fare se si è pagato più del dovuto
Se ha versato più di quanto dovuto, può recuperare l’eccedenza in due modi (che diventano tre se ha pagato con F24 a zero utilizzando crediti a compensazione):
- autocompensando l'importo versato in eccesso (con il codice 3850, sanzione e interessi non sono compensabili) utilizzando il credito per un qualsiasi pagamento F24 (IVA, imposte, oneri previdenziali, ecc.)
oppure - chiedendo il rimborso e compilando il Modulo richiesta di rimborso diritti di segreteria e/o diritto annuale non dovuti o versati erroneamente ma solo per i pagamenti effettuati entro 24 mesi dalla data di domanda di rimborso
oppure - solo nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con F24 a zero richiedendo il nulla osta della Camera all'Agenzia delle Entrate perché annulli il pagamento F24 in eccesso.
Documenti e link utili
Strumenti di calcolo
Foglio di calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale 2021
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail