Diritto annuale 2019

cos'è, come si paga, importi, scadenze, ravvedimento operoso

Cos'è

Il diritto annuale è un tributo obbligatorio che TUTTE le imprese iscritte o annotato nel Registro Imprese oppure iscritte solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) devono pagare alla Camera di Commercio competente per territorio.

Il diritto annuale si paga:

  • per la sede e per ogni Unità Locale (UL) iscritta
  • per anno solare, ed è dovuto per intero anche se l'impresa è stata iscritta per un solo giorno nell'anno solare.

Non sono obbligate al pagamento del diritto annuale (DM 11 maggio 2001, n. 359, art. 4):

  • imprese dichiarate in fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, se non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa
  • imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, se la relativa domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio 2019
  • società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio 2019
  • società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall'1-1-2004) entro il 31.12 dell'anno precedente.
  • società iscritte nella sezione START-UP INNOVATIVE al 31.12.2018 o comunque dalla costituzione e inizio attività.

Sito nazionale del diritto annuale

Le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, hanno predisposto un sito nazionale del diritto annuale dove si può ottenere il calcolo del diritto annuale dovuto a scadenza ordinaria (giugno) a partire dal codice fiscale dell'impresa. Ovviamente per le imprese che pagano in base al fatturato è chiesto di inserire anche quello. Però il sito dà conto di tutte le unità locali associate all'impresa, calcolando il dovuto per ciascuna camera di competenza.

Sito nazionale diritto annuale: dirittoannuale.camcom.it

Il diritto annuale è un tributo e si paga con Modello F24.

Per ciascuna Camera di Commercio si sommano gli importi della sede e delle unità locali in una sola riga del Modello F24.

È possibile compensare il versamento del diritto annuale con eventuali crediti tributari o previdenziali.

 

COME SI COMPILA IL MODELLO F24

Si compilano la sezione anagrafica e quella specifica, IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI. 

IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/codice comune codice tributo anno di riferimento importi a debito versati
VI 3850 2019 scrivere qui
l'importo da pagare

Per le eventuali unita locali che si trovassero in province di competenza di altre camere si dovrà compilare un rigo per ciascuna Camera.

Gli importi dovuti per le imprese e unità locali che si iscriveranno nel corso dell'anno 2019 sono quelli indicati nella tabella sottostante

 imprese nuove iscritte nel 2019  sede  unità locale
imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccolo imprenditore)  44 9
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
 100 20
società semplici agricole  50  10
società semplici non agricole  100  20
società fra avvocati  100  20
società cooperative  100  20
consorzi  100  20
enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria  100  20
società di cui al comma 2, art. 16 del D.lgs. n. 96 del 2/2/2001 (società di avvocati)  100  20
società di capitali  100  20
società di persone  100  20
UL o sedi secondarie di società estere  55  55
Soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio delle Attività Economiche)
(associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro; mediatori e agenti rappresentanti che non esercitano e quindi non sono iscritti come impresa ma vogliono mantenere i requisiti)
 15  0*

 * i soggetti iscritti solo nel REA pagano solo il diritto per la sede ma non quello per le unità locali

Gli importi del diritto annuale camerale per l'anno 2019 sono stati ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per l'anno 2014 (art. 28 legge 11 agosto 2014, n. 114). La Camera di commercio di Vicenza non applica alcuna maggiorazione.

Il foglio di calcolo Excel è scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

L'importo è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale

IMPRESE INDIVIDUALI

  sede unità locali
iscritte nella sezione speciale
€ 44 € 9*
iscritte nella sezione ordinaria € 100 € 20

* l'importo di riferimento da usare prima dell'arrotondamento per i calcoli del dovuto da parte di imprese che hanno più unità locali è 8,80 euro


ALTRI SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

  sede unità locali
Società semplici agricole € 50 € 10
Società semplici non agricole € 100 € 20
Società tra avvocati € 100 € 20
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55

 

IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA (escluse le imprese individuali)

I soggetti iscritti in sezione ordinaria pagano tutti, tranne le imprese individuali, in base al fatturato dell'esercizio fiscale precedente.

Il procedimento di calcolo è il seguente:
1) si calcola il dovuto con le aliquote e gli importi sotto indicati;
2) prima di arrotondare si riduce l'importo del 50%;
3) se ci sono unità locali, prima di arrotondare si aggiunge il 20% del dovuto per la sede per ciascuna unità locale;
4) si arrotonda al centesimo;
5) si arrotonda all'euro (inferiore fino a 0,49; superiore da 0,50 a 0,99)

Tabella aliquote per il calcolo del diritto dovuto per la sede

 scaglioni di fatturato  misure fisse e aliquote
 da 0 fino a 100.000 euro  200 € (misura fissa)
 oltre 100.000 e fino a 250.000 euro  0,015% del fatturato
 oltre 250.000 e fino a 500.000 euro  0,013% del fatturato
 oltre 500.000 e fino a 1.000.000 euro  0,010% del fatturato
 oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000 euro  0,009% del fatturato
 oltre 10.000.000 e fino a 35.000.000 euro  0,005% del fatturato
oltre 35.000.000 e fino a 50.000.000 euro 0,003% del fatturato
oltre 50.000.000
0,001% del fatturato
(fino ad un massimo di € 40.000)

Attenzione, perché gli scaglioni sono AGGIUNTIVI e quindi per ogni fascia si calcola un importo che poi va sommato con gli altri.

SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL REA

   sede
 Soggetti iscritti solo nel REA
 (associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro)
€ 15

I soggetti iscritti solo nel REA pagano il diritto per la sede ma non quello per le unità locali.

Con Legge 28 giugno 2019, n. 58 sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.

Il differimento dei termini di versamento (proroga) si applica anche al diritto annuale.

I contribuenti che possono fruire della proroga sono:

  • tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze
  • i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli indici, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività)
  • i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e coloro che hanno aderito al nuovo regime forfetario, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici
  • i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.

Pertanto, per i soggetti sopra indicati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, oltre al versamento del diritto annuale, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al:

    30 settembre 2019 senza alcuna maggiorazione

La scadenza del pagamento del diritto annuale 2019 era il 1° luglio 2019 poiché quella naturale del 30 giugno cadeva di domenica. Ora, per alcune categorie di contribuenti, è stata prorogata al 30 settembre 2019.

Per le imprese che sono ASSOGGETTATE ALL’IRES (imposta sul reddito delle società) il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre i 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ma anche quelli che non approvano il bilancio), devono pagare il diritto annuale entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha pagato quanto dovuto entro la scadenza può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso se lo fa entro un anno.

Chi avesse versato parzialmente nel periodo di maggiorazione (4 per mille) può ravvedersi entro un anno dal termine ultimo concesso per pagare con maggiorazione (esempio 20 agosto). 

Come si fa il ravvedimento operoso?

Si versano con F24:

  • l’importo del tributo dovuto a scadenza, con gli stessi codici (cod. ente VI; cod. tributo 3850; anno 2019)
  • l’importo degli interessi calcolati sul tributo dovuto dalla data di scadenza fino alla data in cui si fa il pagamento F24 (cod. ente VI; cod. tributo 3851; anno 2019)
  • l’importo della sanzione con cod. ente VI; cod. tributo 3852; anno 2019.

Attenzione - non sono ammessi versamenti di sanzioni con codice tributo diverso da 3852. 

Come si calcola la sanzione?

La Camera di commercio di Vicenza applica tre aliquote diverse, a seconda della distanza temporale fra la scadenza e il ravvedimento.

Se il ravvedimento avviene entro i 30  giorni successivi alla scadenza, l’aliquota è del 3%.

Se il ravvedimento avviene fra il 31.mo e il 90.mo giorno successivo alla scadenza, l’aliquota è del 3,33%.

Se il ravvedimento avviene dopo il 90.mo giorno successivo alla scadenza (e ovviamente entro l’anno), l’aliquota è del 3,75%.

Come si calcolano gli interessi?

Gli interessi si calcolano applicando all’importo non versato entro la scadenza il tasso legale in vigore. Per il ravvedimento 2019 il tasso è dello 0,8% e va appplicato dalla data di scadenza fino alla data di ravvedimento.

Nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina puoi scaricare il foglio di calcolo (formato xls).

REGOLARIZZARE LA POSIZIONE QUANDO NON È PIÙ POSSIBILE FARE IL RAVVEDIMENTO

Quando è trascorso l'anno il ravvedimento non è più possibile. Chi volesse regolarizzarsi prima dell'emissione del ruolo e successive cartelle esattoriali, può contattare l'ufficio per farsi calcolare sanzioni e interessi. Oppure può versare il solo diritto e aspettare la cartella con la sanzione per tardato versamento, 30%, e gli interessi dovuti.

E SE NON FACCIO NULLA E MI ARRIVA LA CARTELLA ESATTORIALE?

Le cartelle sono inviate dall'Agenzia Entrate Riscossione, subentrata a Equitalia SpA all’indirizzo PEC dell’impresa.

Il motivo della cartella e le modalità di calcolo sono spiegati all’interno della cartella stessa. In caso di dubbio è sempre possibile contattare l’ufficio.

Quando si è ricevuta una cartella, la si deve pagare all’agente della riscossione, che attualmente è Agenzia Entrate Riscossione. La Camera di Commercio risponde solo sui motivi di emissione e sugli importi messi a ruolo, ma non entra nel processo di riscossione.

Capita che alcune siano emesse per errore o che possano essere sgravate in autotutela qualora emergano elementi nuovi non rilevabili automaticamente (per esempio capita che siano effettuati pagamenti con codici fiscali errati che il sistema di gestione del diritto annuale non riesce ad attribuire; ecc.). 

Nella sezione Documenti e link utili puoi scaricare il Modulo per chiedere lo sgravio della cartella, ma consigliamo di contattare prima l’ufficio, anche perché se l’errore o comunque la possibilità di sgravio è riconosciuta, si procede senza troppe formalità richieste all’utente sanzionato.

Entro 60 giorni dalla data di notifica è possibile presentare ricorso reclamo alla Camera di commercio e, in caso di risposta negativa, ricorrere dopo altri 90 giorni presso la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.

Se ha versato più di quanto dovuto, può recuperare l’eccedenza in due modi (che diventano tre se ha pagato con F24 a zero utilizzando crediti a compensazione):

  1. autocompensando l'importo versato in eccesso utilizzando il credito per un qualsiasi pagamento F24 (IVA, imposte, oneri previdenziali, ecc.)
    oppure
  2. chiedendo il rimborso e compilando il Modulo richiesta di rimborso diritti di segreteria e/o diritto annuale non dovuti o versati erroneamente ma solo per i pagamenti effettuati entro 24 mesi dalla data di domanda di rimborso
    oppure
  3. solo nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con F24 a zero richiedendo il nulla osta della Camera all'Agenzia delle Entrate perché annulli il pagamento F24 in eccesso compilando il Modulo richiesta di rimborso diritti di segreteria e/o diritto annuale non dovuti o versati erroneamente

Strumenti di calcolo

68kb

Foglio di calcolo del diritto annuale 2019

23kb

Foglio per calcolare il ravvedimento operoso del diritto annuale 2019

1271kb

Nota MiSE diritto annuale 2019

Contatti
Diritto annuale
Via Montale 27 - Vicenza
piano 5 - uffici 5.04, 5.05
apertura al pubblico: martedì e giovedì 9-11 su appuntamento da prenotare via telefono oppure via e-mail
contattare l'ufficio preferibilmente via e-mail
tel. 0444 994.974 - 994.842 risponde da lun a ven: 11-12:30
e-mail: dirittoannuale@vi.camcom.it


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