Richieste di evasione in DATA CERTA tramite il SERVIZIO ONLINE SOLLECITI - Registro Imprese di Vicenza


Secondo l’Orientamento della Commissione Tecnico Giuridica di Unioncamere e CNN - Consiglio Nazionale del Notariato approvato in data 6 luglio 2023:

1. Le iscrizioni al Registro delle Imprese vengono eseguite nel rispetto della vigente normativa.
Pertanto, qualora nell’atto notarile sia previsto un termine iniziale di efficacia (ove possibile), il procedimento di iscrizione avviene a seguito di due adempimenti pubblicitari:

  • nella prima fase il notaio richiede l’iscrizione dell’atto con indicazione degli effetti differiti e l’iscrizione va effettuata prima del termine di efficacia (ai sensi dell’art. 2436 V comma cc), fermo restando che gli effetti decorreranno dal predetto termine;
  • nella seconda fase, una volta decorso il termine stesso, sarà cura degli amministratori o del notaio comunicare al registro delle imprese, ove necessario ai fini della pubblicità, l’avvenuto decorso del termine e l’eventuale conseguente modifica delle informazioni risultanti dalla visura della società e deposito dello statuto aggiornato.

In relazione a determinate categorie di atti notarili il notaio può richiedere che l’iscrizione avvenga in “data certa”:

a) qualora nell’atto notarile sia previsto un termine iniziale di efficacia, in alternativa alla predetta procedura ordinaria (fermi restando gli effetti costitutivi dell’iscrizione), con riferimento ai seguenti atti:

- atti di fusione senza costituzione di nuova società;
- atti di scissione senza costituzione di nuova società;
- trasformazioni in società di capitali (a esclusione delle ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali);
- modificazioni statutarie delle società di capitali;
- scioglimenti di società di capitali;
b) qualora nell’atto notarile non sia consentito stabilire un termine iniziale di efficacia, con riferimento ai seguenti atti:
- costituzione di società di capitali con conferimento di azienda;
- atti di fusione con costituzione di nuova società;
- atti di scissione con costituzione di nuova società.

2. La richiesta di iscrizione in “data certa” deve essere:
a) trasmessa almeno 5 giorni lavorativi prima della data in cui si richiede l’iscrizione al competente Registro delle Imprese ovvero, per richieste di iscrizione in data 31 dicembre o 1 gennaio o in prossimità agli stessi, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui si richiede l’iscrizione salva diversa indicazione fornita dai singoli Uffici;
b) riportata anche nel modulo NOTE utilizzando sempre le parole: “…data certa…”;
c) avvenuta la protocollazione automatica della pratica ed ove richiesto dal competente Registro delle Imprese trasmettendo l’apposita segnalazione eventualmente prevista dalle istruzioni presenti sul relativo sito istituzionale. (*)
 
3. L'iscrizione degli atti in data certa, a fronte di domanda presentata nei termini e con le modalità sopra descritte, potrà essere compiuta dagli uffici del registro delle imprese salvo eventuali problemi tecnici non imputabili all'ufficio.

(*) Per la Camera di Commercio di Vicenza la segnalazione deve essere effettuata utilizzando il SERVIZIO ONLINE SOLLECITI accedendo, previa autenticazione con CIE/SPID/CNS, al portale https://vi.servizionline.camcom.it/vi