Come diventare Spedizioniere

Definizione

Lo spedizioniere è colui che opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri (vettore o trasportatore). Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.).

Per svolgere in forma di impresa l'attività di spedizioniere (Codice Ateco 52.29.1), occorrono i requisiti stabiliti dalla L. 14/11/1941, n. 1442.

Per effetto dell'art. 76 D.lgs. 26/3/2010 n. 59 e successivo DM 26 ottobre 2011 (Direttiva Servizi) l'Elenco interprovinciale spedizionieri è stato SOPPRESSO nel 2011.  

La Camera di commercio di Verona ha tenuto l'elenco degli spedizionieri delle province di Verona, Vicenza e Mantova fino al 2011 e ne custodisce il relativo archivio con le cauzioni e fideiussioni depositate. Eventuali svincoli di tali depositi per cessata attività vanno pertanto richiesti alla Camera di Verona.

Attualmente invece le cauzioni  e fideiussioni previste dalla legge per l'inizio attività vanno depositate con la pratica SCIA di spedizioniere presso la Camera di commercio dove ha sede l'impresa. 

Requisiti personali (TUTTI)

  • avere compiuto 18 anni ed essere cittadini italiani o di uno Stato dell'UE o cittadini extra UE con permesso di soggiorno

Requisiti morali (TUTTI)

  • godere dell'esercizio dei diritti civili e non aver condanne per delitti contro la PA, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore a 2  e non superiore a 5 anni, non essere interdetti o inabilitati.
  • non essere stati dichiarati falliti, salvo la chiusura della procedura. NB: per le procedure aperte dal 15/07/2022 in base al  "Codice della crisi" (D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.) i riferimenti normativi a "fallimento" devono intendersi come "liquidazione giudiziale". 

Requisiti professionali (almeno UNO)

  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali
  • diploma universitario o laurea in materie giuridico-economiche
  • periodo di esperienza professionale qualificata in imprese del settore (attività con Codice Ateco  SPEDIZIONIERI; vedere paragrafo successivo : "altre attività confondibili")  per almeno 2 anni anche non continuativi nel corso dei 5 anni antecedenti alla presentazione della SCIA, comprovati da idonea documentazione (art. 6, comma 4, L. n. 1442/1941).

Requisiti finanziari

  • cauzione: € 258,00 . L’impresa presta questa cauzione a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività. La cauzione è emessa a favore della Camera di commercio ove l’impresa ha la sede legale e va allegata alla SCIA di primo inizio dell’attività (non va presentata per le SCIA delle eventuali successive unità locali). Può essere alternativamente prestata:
  1. - in denaro tramite versamento dell’importo presso qualunque banca, previo rilascio del numero di posizione del deposito cauzionale da parte del Servizio Cassa Depositi e Prestiti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale invierà successivamente alla Camera di Commercio e all’interessato la comunicazione di avvenuta costituzione di deposito;
  2. - in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia);
  3. - tramite una fideiussione bancaria o assicurativa.
  • capacità finanziaria:  limite minimo  di euro 100.000,00 da dimostrare: 

a) società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo: dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato oppure dall’ammontare del totale dei conferimenti. Se questo fosse inferiore a euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di   assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria)


b) imprese individuali e le società cooperative: dal possesso di immobili, da un deposito vincolato in denaro o titoli, da garanzie fideiussorie (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria1).

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1 polizza fideiussoria o fideiussione bancaria: le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n.348, art. 1, lett. c.  Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:

  • ente garantito: Camera di Commercio di Vicenza
  • causale della garanzia:  la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempimenti alle disposizioni della legge 1442 del 14.11.1941, s’intende esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività
  • somma garantita: fino  al raggiungimento del limite minimo previsto.

I requisiti di idoneità, previsti dalla legge, devono essere posseduti:

  • dai legali rappresentanti e dai preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere (requisiti morali e professionali)
  • dai soggetti non dotati del potere di rappresentanza (requisiti morali).

In particolare devono avere i requisiti: 

  • impresa individuale: il titolare (e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere);
  • società, società cooperative, consorzi, associazioni:  i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, le persone a cui è conferita la firma sociale; tutti i soci accomandatari con legale rappresentanza di società in accomandita semplice in accomandita per azioni; tutti i soci amministratori di società in nome collettivo; il presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi) e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività di spedizioniere.

Qualora l’impresa societaria svolga una pluralità di attività (+ codici Ateco) oltre a quella di spedizioniere, è possibile avere un amministratore privo dei requisiti professionali sopra descritti, purchè sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d’azienda diverso da quello delle spedizioni. In ogni caso devono avere necessariamente i requisiti professionali,  i soggetti dotati di legale rappresentanza dell’intera società.

Il possesso dei requisiti di onorabilità/professionalità è attestato con la firma da parte del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante di società (o di diverso ente)  o del preposto nella sezione “Requisiti” del modello “Spedizionieri”.

Nel caso di più sedi operative per l'attività di spedizioniere (unità locali), l'impresa deve presentare una SCIA con Modello Spedizionieri per ogni sede operativa e  nominare un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali.

NO SUAP: Nel Menu di compilazione pratica del Suap https://www.impresainungiorno.gov.it/  infatti non sono presenti gli intermediari del commercio.  Le imprese con attività di mediatore ex l. 39/1989, agente e rappresentante di commercio (tra cui è compreso il procacciatore d'affari a tempo indeterminato) e di spedizioniere, non presentano pratiche al Suap, ma solo al Registro Imprese. 

COMUNICA: L'iscrizione avviene con pratica telematica da inviare al Registro Imprese, per istruzioni consulta:

  • Supporto Specialistico Registro Imprese, schede su "spedizioniere" 
  •  dove è possibile compilare la pratica telemarica con la modulistica relativa agli agenti d'affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi accedendo alle apposite voci Direttiva servizi e Verifica dinamica dei requisiti
  • Istruzioni per invio semplificato di alcune pratiche di variazione (provvedimento Dirigente 33/2019) scaricabili nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

Con la SCIA  lo spedizoniere può iniziare subito l'attività solo se dichiara il possesso dei requisiti personali, morali e professionali compilando e firmando (2 firme) il Modello Ministeriale Requisiti (generato dal sistema DIRE) e il Modello Antimafia, disponibile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina. Lo spedizioniere o l'intermedario curerà che tutti gli allegati siano firmati digitalmente.

NB: In caso di autocertificazione resa con il Modello Antimafia “Persona Giuridica” il legale rappresentante della persona giuridica fornisce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di Commercio con indicazione dei nominativi dei componenti dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, dell’organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali (art. 67 del Codice delle leggi Antimafia).

L'impresa che esercita l'attività in più sedi e/o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede e/o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto (preposto) che dichiara il possesso dei requisiti obbligatori per svolgere l'attività.

Non è più necessario il possesso della licenza di P.S. e nemmeno la richiesta al Comune della licenza. Pertanto questi riferimenti contenuti nel modello ministeriale “Spedizionieri” – sezione SCIA – sono da considerarsi abrogati.

Spedizionieri-agenti doganali - i soggetti che svolgono quest’attività di cui alla Legge 22 dicembre 1960 n. 1612) sono soggetti accreditati presso le dogane. Lo spedizioniere doganale è colui che munito di apposita “patente” è abilitato al compimento di operazioni doganali presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale e deve essere iscritto presso l’Albo professionale istituito con L. 22.12.1960, n. 1612.

Agenzia d'affari di spedizione e trasporti: svolge attività di trasporto intermediato, ossia mette in contatto chi vuol spedire della merce con chi deve fare il trasporto.  A differenza del trasportatore non possiede mezzi di trasporto e a differenza dello spedizioniere non si obbliga direttamente, ma  stipula con il cliente un contratto di intermediazione per spedizione merce; per eseguirlo cercherà un trasportatore disponibile e lo metterà in contatto con il cliente.

Autotrasporto per conto terzi: l'autotrasportatore è proprietario o dipendente di un'impresa proprietaria dei mezzi di trasporto; è iscritto in apposito Albo e conclude contratti di trasporto che esegue direttamente. Per maggiori informazioni sull'Albo Autotrasportatori vedere nel sito della Motorizzazione civile di Vicenza e del Ministero dei Trasporti. Se l'impresa è artigiana, deve iscriversi anche alla sezione dell'Albo Imprese Artigiane.

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.

Nel caso di società a responsabilità limitata,  in accomandita semplice o in nome collettivo, occorre accertare, con esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modifiche, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato. Qualora sia inferiore ai 100.000 euro,  si devono richiedere prestazioni integrative, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria può essere provata anche dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli (art. 6, c. 3, L. n. 1442/1941, come modificato dall'art. 14, c. 2, D.Lgs. n. 147/2012).

Chi cessa l'attività di spedizioniere deve indicare in Distinta o nel Riquadro "Note" della pratica telematica  la richiesta alla Camera di Commercio di "svincolo della fideiussione/polizza fideiussoria attivata nr. (inserire dati) con la restituzione del titolo alla PEC o all'indirizzo dell'impresa".

PRECISAZIONI

  • lo spedizioniere che era in attività prima del 2012 deve presentare la richiesta di svincolo del titolo con PEC o racc. a.r. alla Camera di Commercio di Verona, che era competente alla tenuta dell'ex Albo interprovinciale degli spedizionieri delle province di Verona, Vicenza e Mantova
  • lo spedizioniere che ha iniziato l'attività dal 2012, con deposito in forma telematica al Registro Imprese di Vicenza del titolo in allegato alla SCIA, presenta la richiesta di svincolo dello stesso alla Camera di Commercio di Vicenza.

La Camera di Commercio provvede entro 30 giorni dalla richiesta ad emettere il provvedimento di svincolo firmato dal Conservatore del Registro Imprese.

Lo spedizioniere è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  • censura
  • pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000 (ora pari a € 5,16)
  • sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi
  • inibizione perpetua dell'attività

I provvedimenti disciplinari di inibizione dell'esercizio dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nel REA/Registro Imprese.

Il nuovo spedizioniere  entrante nell'impresa, anche se già qualificato altrove, deve in base all'art. 3 DM 26.10.2011 (Spedizionieri) presentare la SCIA con Modello Ministeriale Spedizionieri per dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali nella pratica telematica ComUnica Starweb (il modello Spedizionieri si genera dentro alla pratica e ha lo stesso codice; va firmato con firma digitale dello spedizioniere o grafica (in quest'ultimo caso serve doppia firma). Va  allegato anche il Modello Antimafia firmato.
 
 
In caso di più sedi o unità locali va nominato per ciascuna di esse un PREPOSTO con requisiti, salvo vi  sia già un legale rappresentante/preposto. L’obbligo d’iscrizione non sussiste per depositi o meri uffici adibiti a funzioni di segreteria, dove non si svolgono attività relative alla conclusione del contratto di trasporto. 
 
Nel caso di primo avvio dell’attività presso un’unità locale ubicata in provincia o circoscrizone camerale DIVERSA da quella della sede, è necessario avviare due procedimenti separati, sempre presentando il modello “Spedizionieri” e il modello intercalare “Requisiti” allegati alla pratica telematica con il codice documento “C38” modello “Spedizionieri” e “C39” per il modello intercalare “Requisiti”. 
Vanno segnalati sia i requisiti economico-finanziari, morali e professionali (alla Camera competente per la sede legale) sia i requisiti del preposto – morali e professionali - nell'unità locale  (alla Camera competente per la localizzazione) PRESENTANDO 2 PRATICHE:
 
1) alla Camera di commercio della sede legale, per la segnalazione dell’avvio dell’attività in questione da parte dell’impresa nel suo complesso. Anche se l’attività viene svolta solo presso la localizzazione, l’attività è stata comunque iniziata dall’impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell’impresa, alla Camera di commercio della sede medesima.
2) alla Camera di commercio dell’unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche dei preposti della localizzazione.
  
La sezione “Requisiti” del preposto all'unità locale può essere omessa, se lo stesso riveste già la  qualifica  all’interno della stessa società attiva come spedizioniere e quindi risulta già verificato il possesso dei  requisiti di legge.

Modulistica

119kb

Modello Ministeriale C38 in fac simile

55kb

3.1 Modello Antimafia 1 "Impresa e Ausiliari"

22kb

3.2 Modello Antimafia 2 "Ausiliare dell'impresa"

38kb

3.3 Modello Antimafia 2bis "Persona Giuridica"

Normativa

104kb

DM 26 ottobre 2011 (Spedizionieri) - Direttiva Servizi

Guide

200kb

Istruzioni per invio semplificato

Contatti
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