Agente assicurativo, agente in attività finanziaria, consulente finanziario: norme speciali

Queste figure sono disciplinate da norme speciali, come indicato nella Nota del Ministero dello Sviluppo economico (Mise ora Ministero delle industrie e del Made in Italy MIMIT) scaricabile nella sezione Documenti e link utili in fondo a questa pagina.

É l'intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Sono BROKER o Mediatori di assicurazione/di riassicurazione gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Sono PRODUTTORI Diretti di affari assicurativi sono coloro che, anche in via sussidiaria, rispetto all'attività principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita, infortuni e malattia per conto e sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione; operano senza obblighi di orario e di risultato solo per l'impresa medesima.

Requisiti: iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI)

  1. Agente: iscrizione nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS (per i titolari di imprese individuali, o, per le società per il legale rappresentante o per coloro che sono delegati a svolgere l'attività di agente di assicurazione;
  2. Mediatori o brokers: iscrizione nella sez. B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS;
    Produttori Diretti di affari assicurativi: per i produttori diretti (che operano direttamente per imprese di assicurazione) è necessaria l'iscrizione nella sez. C del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS;
  3. Produttori che operano per conto di altri intermediari, è necessaria l'iscrizione nella sez. E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS.
  4. Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D (ex subagenti assicurativi) : iscrizione nella sez. E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS.

È il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento , su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del  T.U.B.). E' una figura disciplinata dal Testo Unico bancario (D.lgs. 141/2010)

  
Requisiti: iscrizione OAM

L'agente e suoi collaboratori devono essere iscritti all'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attiività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM).

In ogni caso, occorre allegare alla pratica telematica di inizio attività copia del mandato sottoscritto dal mandante e dall'agente.

La figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (così ridenominato dall’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, in luogo di “promotore finanziario”),  è attualmente definita dall'art. 31, c. 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).

Requisiti:
  • iscrizione presso l' organismo per la tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF);
  • incarico da parte del soggetto abilitato (SIM, SGR, banche) per cui il consulente opera.
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Nota MiSE: Agenti in attività finanziaria e collaboratori